Incarto n. 60.2015.346
Lugano 27 novembre 2015/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/9.10.2015 presentata dal
IS 1 rappr. da:
tendente ad ottenere l’autorizzazione a conoscere l’esito di un procedimento penale, nel frattempo archiviato, a carico di un docente della scuola elementare;
premesso che la richiesta datata 2.10.2015 è giunta al Ministero pubblico il 5.10.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Moreno Capella – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/9.10.2015, preavvisandola favorevolmente e trasmettendo il relativo incarto;
richiamate le osservazioni 15/16.10.2015 e la duplica 12/13.11.2015 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), nonché la replica 27/28.10.2015 del RA 1, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con la presente istanza (trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte) il RA 1, quale autorità di nomina di PI 2 (__________), docente presso la scuola elementare di IS 1, chiede di ottenere la trasmissione di un’eventuale decisione emanata a carico di quest’ultimo nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, essendo i fatti accaduti in stretta connessione con la sua attività professionale.
b. Con le sue osservazioni 15/16.10.2015 il patrocinatore di PI 2 chiede in particolare al RA 1 di chiarire, con la dovuta precisione, l’interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, in modo tale da potersi esprimere in merito. Postula, in via principale, di annullare il termine di dieci giorni assegnatogli per presentare eventuali osservazioni fintanto che il Municipio non avrà completato la sua istanza; in via subordinata, di prorogare di ulteriori dieci giorni il termine assegnatogli.
c. Con replica 27/28.10.2015 il RA 1 ribadisce che, quale autorità di nomina, ritiene di avere un interesse giuridico legittimo a conoscere il contenuto della decisione, nel frattempo passata in giudicato, emanata a carico di PI 2.
A sostegno della sua richiesta precisa che i fatti all’origine del procedimento penale sarebbero avvenuti durante l’attività scolastica e che sarebbe pendente un procedimento amministravo disciplinare a carico dello stesso docente per fatti che potrebbero essere analoghi. Si rimette in ogni caso al prudente giudizio di questa Corte, precisando nondimeno di riservarsi di trarre le conclusioni che s’imporrebbero da un’eventuale opposizione del docente alla trasmissione della decisione richiesta.
d. Con duplica 12/13.11.2015 il patrocinatore di PI 2 evidenzia come non sarebbe dato di riconoscere in cosa consista l’interesse giuridico legittimo del RA 1 istante che prevale sui diritti personali del docente ad esaminare, in maniera indiscriminata, gli atti istruttori di un procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 8.4.2013 (passato in giudicato). Il RA 1 riferisce di un procedimento amministrativo disciplinare aperto nei confronti di PI 2 per fatti che potrebbero essere analoghi a quelli contenuti nel procedimento penale nel frattempo archiviato. Sembra, dunque, che non sia informato sul contenuto del citato procedimento. In realtà i fatti al vaglio della Magistratura sarebbero stati perfettamente conosciuti anche dal RA 1, essendo stato oggetto di una precedente procedura amministrativa disciplinare sfociata nella decisione 2.5.2012 del CdS (mediante la quale aveva annullato, per questioni procedurali, la decisione 20.9.2011 del RA 1 di infliggere al docente un ammonimento). Il RA 1 avrebbe avuto la facoltà di riaprire in maniera corretta la procedura, ma vi ha rinunciato. Il RA 1 non sostiene di aver riaperto la procedura amministrativa disciplinare per i fatti accaduti nel 2011, ma si limiterebbe ad affermare di avere un interesse all’esame per confrontare tali fatti ad altri fatti analoghi asseritamente oggetto di una nuova procedura amministrativa disciplinare. Ciò non configurerebbe un interesse giuridico legittimo sufficiente giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG. Segnala parimenti di aver presentato ricorso contro la decisione 6.10.2015 di apertura di una nuova procedura disciplinare. Conclude, non avendo PI 2 nulla da nascondere, di rimettersi al giudizio di questa Corte.
in diritto
1. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
2. 2.1.
Dall’incarto penale trasmesso a questa Corte risulta in particolare che in data 20.9.2011 il RA 1 ha inflitto un formale ammonimento a PI 2 riguardo a fatti accaduti il __________, in occasione di un’uscita scolastica nel bosco, ai danni di un allievo (AI 6 – inc. MP __________).
In data 2.5.2012 il CdS, su proposta del Servizio dei ricorsi, ha accolto il ricorso 5.10.2011 presentato da PI 2 ed ha contestualmente annullato la summenzionata decisione, non essendo state rispettate le formalità procedurali previste dall’art. 36 LORD (cfr., nel dettaglio, copia decisione no. __________ del 2.5.2012 annessa alla duplica 12/13.11.2015, doc. CRP 9).
Il Municipio non ha più avviato un’altra procedura a carico del docente in merito alla predetta fattispecie (scritto 5.12.2012, AI 15 – inc. MP __________).
In data 20/24.10.2011, sempre a proposito dei presunti fatti accaduti il __________ ai danni del figlio __________, __________ (la madre del minorenne) ha sporto querela penale nei confronti del docente PI 2 per le ipotesi di reato di vie di fatto e di ingiuria, sfociata nel decreto di abbandono __________ (ABB __________) emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella. Il citato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.
2.2.
In data 6.10.2015 il RA 1 ha ordinato l’apertura di una procedura amministrativa a carico di PI 2. Nella sua risoluzione il RA 1 ha elencato diversi fatti/circostanze che a suo dire potrebbero configurare delle violazioni alla Legge e ai regolamenti della scuola e ai doveri di servizio. Tra i vari episodi è stata pure menzionata la fattispecie di cui sopra ["(…) Nel corso dell’anno scolastico __________ (PI 2) ha manifestato dei comportamenti lesivi della persona e dei diritti dell’allievo, e quindi segnatamente ma non solo degli art. 58 cpv. 1 della Legge sulla scuola e 10 del Regolamento delle Scuole comunali, nei confronti dell’allievo __________; si rinvia all’episodio del __________ di cui all’ammonimento 20 settembre 2011, annullato per vizi di procedura, ma non solo (…)" (copia risoluzione municipale no. __________ del 5.10.2015, datata 6.10.2015, allegata alla duplica 12/13.11.2015, doc. CRP 9)].
In data 6.11.2015 PI 2 ha impugnato la summenzionata decisione al Servizio dei ricorsi del CdS, dove è ancora pendente (copia ricorso 6.11.2015 allegata alla duplica 12/13.11.2015, doc. CRP 9).
3. Occorre dunque stabilire se l’interesse manifestato dall’autorità di nomina istante ad ottenere la trasmissione del decreto di abbandono in questione sia fondato e prevalente sui diritti personali di PI 2, docente presso la scuola elementare di __________, il quale ricopre dunque un ruolo pedagogico ed educativo molto delicato e sensibile nell’ambito della scuola.
3.1.
Come noto alle parti la scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società, istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni (art. 1 cpv. 1 e 2 Legge della scuola del 1°.2.1990) [RL 5.1.1.1, di seguito LSC], la cui finalità è la promozione, con la collaborazione della famiglia e di altre istituzioni educative, dello sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà (art. 2 cpv. 1 LSc e art. 2 cpv. 2 lit. a – lit. d LSc per i dettagli). Si tratta di uno dei compiti sociali più delicati, in particolar modo laddove riferita a bambini in tenera età, per la LSc, infatti, la scuola dell’infanzia e quella elementare devono favorire il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive (art. 1 cpv. 1 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996, RL 5.1.5.1). Questo sviluppo deve essere armonico.
La scuola elementare prosegue l’attività educativa della scuola dell’infanzia, proponendosi parimenti di far acquisire agli allievi gli elementi di base del sapere (art. 1 cpv. 3 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996). In questi compiti scuola e famiglia sono chiamati a collaborare al raggiungimento degli scopi educativi voluti dal legislatore adottando modalità specifiche al proprio ruolo (art. 1 cpv. 4 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996). È indubbio quindi che in un tale contesto il docente svolga un ruolo molto delicato e importante.
La nomina e l’incarico dei docenti, il cui conferimento deve essere conforme alla Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15.3.1995 (RL 2.5.4.1, di seguito LORD), compete ai Municipi (art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996; art. 2 cpv. 1 lit. b LORD). La legge (art. 22 cpv. 1 LORD) impone in particolare ai dipendenti di agire in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, mostrandosi degni della stima e della fiducia richieste dalla funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata (art. 23 cpv. 1 LORD). Non solo azioni contrarie agli interessi dello Stato non sono ammissibili ma neppure possono essere tollerati comportamenti scorretti o indecorosi nell’esercizio delle funzioni o nella vita privata, tali da minare la fiducia riposta nei dipendenti dall’autorità di nomina (e quindi dalla cittadinanza intera), comportamenti che pregiudichino l’immagine della pubblica amministrazione. Un comportamento contrario al contegno e alla dignità richieste potrebbe giustificare la disdetta del rapporto d’impiego (sentenza 2.7.2003 del Tribunale cantonale amministrativo, consid. 2.2., inc. __________).
In particolare al docente è vietato ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell’allievo; sono in ogni caso vietate le percosse (art. 25 LORD).
L’autorità di nomina ha pertanto un sicuro interesse a conoscere fatti e/o circostanze utili a valutare l’idoneità delle persone incaricate dell’insegnamento.
3.2.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, a giudizio di questa Corte il RA 1 ha un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG che in concreto prevale sui diritti personali di PI 2.
L’episodio di cui all’ABB __________ (passato in giudicato), è accaduto in ambito scolastico (in occasione di un’uscita nel bosco con l’intera classe in cui è stato coinvolto un allievo). È pertanto corretto che il RA 1 conosca l’esito del procedimento penale, nel frattempo archiviato, non essendo stato parte al procedimento ai sensi del CPP. È importante per l’autorità istante essere informata sulla valutazione penale di quanto accaduto quel giorno per avere un quadro completo della fattispecie (successa quattro anni fa) e dell’agire di PI 2. Occorre ricordare comunque al RA 1 che il contenuto e l’esito dell’ABB in questione sono a favore del docente.
In siffatte circostanze questa Corte – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – trasmetterà al RA 1 copia del decreto di abbandono __________ (ABB __________).
4. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LORD, la LSc, la Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera