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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.09.2015 60.2015.292

30. September 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·978 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.292  

Lugano 30 settembre 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/25.08.2015 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere gli atti di un incarto penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della procedura di misure a protezione della personalità di cui all’incarto __________;

premesso che la richiesta datata 17.08.2015 è giunta al Ministero pubblico il 18.08.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.08.2015, preavvisandola favorevolmente e producendo contestualmente l’incarto penale MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della richiesta d’intervento della polizia da parte di __________ del __________ è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa __________ emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli mediante il quale ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP "per avere, a __________, in data __________, recandosi al __________ della __________, distante meno di 200 metri dall’abitazione di __________, disatteso la decisione supercautelare del 14 luglio 2014 della IS 1, con la quale gli veniva fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di non avvicinarsi a meno di 200 metri dalla signora __________ e ai membri della sua famiglia, e di non importunarli in alcun modo" ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, senza iscriverla a casellario giudiziale, e meglio come descritto nel DA __________.

                                         Il surriferito decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato. Il medesimo è stato intimato unicamente a PI 2.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il pretore della IS 1, nell’ambito della procedura di misure a protezione della personalità avviata da __________ ed __________ contro PI 2 (inc. __________), domanda la trasmissione degli atti istruttori dell’incarto MP __________ successivi al __________ e di indicargli se sia stato nel frattempo emanato un decreto di accusa rispettivamente se il procedimento penale è concluso.

                                   3.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         4.2.

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l’autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (iii)                                  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi posti alla base della presente richiesta, il contenuto e l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nonché l’oggetto della vertenza civile [cfr. in particolare anche l’art. 20 lit. a CPC (secondo cui è competente il giudice del domicilio di una delle parti per azioni per la lesione della personalità) e le disposizioni di cui agli art. 27 ss. CC riguardanti la protezione sulla personalità] – appare certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato nel DA __________ (passato in giudicato) a carico di PI 2.

                                         In effetti, il procedimento penale trae le sue origini dalla decisione supercautelare emanata il 14.07.2014 nell’ambito della causa civile promossa l’11.07.2014 da __________ e da __________ contro PI 2 mediante la quale è stato ordinato a quest’ultimo, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, di non avvicinarsi a meno di duecento metri a __________ e ai membri della sua famiglia e di non importunarli in alcun modo, segnatamente mettendosi in contatto con loro per telefono, per scritto o per via elettronica (AI 3 – inc. MP __________), nonché dalla richiesta d’intervento della polizia da parte di __________ del __________ (AI 1 – inc. MP __________).

                                         In particolare il decreto di accusa 19.12.2014 (DA __________) – quale unico atto istruttorio rilevante dell’incarto MP __________ dopo il __________ – può essere potenzialmente utile ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile.

                                         In casu è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Di conseguenza il decreto di accusa 19.12.2014 (DA __________) viene trasmesso, in copia, alla IS 1 unitamente alla presente decisione.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG, il CC, il CPC ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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