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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.09.2015 60.2015.280

14. September 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·587 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Compagnia di assicurazione quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.280  

Lugano 14 settembre 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.06./7.08.2015 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza (passata in giudicato);

premesso che la richiesta datata 26.06.2015 è stata inviata alla __________, cui è giunta il 30.06.2015, che – per il tramite del PI 1 – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 4/7.08.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il __________ il __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico di __________ riguardo ai fatti accaduti il __________, a __________, ai danni del __________ __________ __________ (inc. __________).

La surriferita decisione è passata in giudicato, non essendo stata impugnata.

                                   2.   Con la presente richiesta – trasmessa, per competenza, dalla __________ a questa Corte – la IS 1 (di seguito IS 1) afferma che __________ era un suo assicurato in relazione alla previdenza professionale. Necessiterebbe quindi della summenzionata decisione allo scopo di "(…) stabilire il diritto alle prestazioni di decesso" (istanza 26.06./7.08.2015, doc. CRP 1.a).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi addotti nella presente richiesta, il contenuto della postulata sentenza, la LPGA [in particolare il suo art. 21 cpv. 2 (secondo cui le prestazioni dovute ai congiunti e ai superstiti dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto)], nonché gli art. 18 ss. LPP (norme concernenti le prestazioni per i superstiti) – appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato. Il contenuto della sentenza in questione potrebbe, in effetti, essere utile all’istante per stabilire il diritto alle prestazioni dei superstiti della vittima, già suo assicurato.

                                         Di conseguenza la sentenza __________ (inc. __________) viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione nondimeno alle seguenti condizioni: i collaboratori della IS 1 che si occuperanno del presente caso devono mantenere il segreto nei confronti di terzi e hanno l’obbligo di tutelare/rispettare gli interessi privati preponderanti e la sfera personale delle persone coinvolte. La sentenza in questione potrà essere utilizzata soltanto per l’obiettivo perseguito e non potrà essere trasmessa a terze persone.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la LPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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