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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.10.2015 60.2015.269

7. Oktober 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,064 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale amministrativo quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.269  

Lugano 7 ottobre 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/23.7.2015 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia della sentenza emanata a seguito dell’istanza di restituzione in intero 30.4.2015 inoltrata da __________, __________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per infrazione alla LCStr sfociato nel DA __________ del 18.12.2014 (inc. MP __________) [inc. Pretura penale __________];  

premesso che la richiesta datata 21.7.2015 è giunta il 22.7.2015 alla Pretura penale, che l’ha trasmessa - per competenza - a questa Corte in medesima data, senza formulare osservazioni in merito;

considerato che, interpellato, __________ non ha presentato osservazioni all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         In data 18.12.2014 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ (__________), siccome ritenuto colpevole di guida senza autorizzazione, per avere, a __________, il 31.10.2014, “condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2014, per un periodo indeterminato”, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di 70 aliquote giornaliere da CHF 610.-- cadauna, ed alla multa di CHF 2’000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 giorni. Il magistrato inquirente ha altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 650.-- ciascuna, decretata nei suoi confronti il 26.2.2014 (decreto di accusa 18.12.2014, p. 1-2, DA __________, AI 3, inc. MP __________).

                                         1.2.

In assenza di tempestiva opposizione, al decreto di accusa 18.12.2014 è stato apposto il timbro di crescita in giudicato il 5.2.2015 (cfr. timbro sulla prima pagina dell’atto, cfr. AI 3, inc. MP __________).

                                         1.3.

Con scritto 30.4.2015, l’avv. __________, in nome e per conto di RE 1, ha inoltrato al Ministero pubblico un’istanza di restituzione in intero, sostenendo che l’istante non avrebbe ritirato la raccomandata contenente il citato DA in quanto si trovava all’estero ed in ogni caso “non poteva immaginarsi, né tantomeno attendersi la notifica del predetto decreto di accusa essendo patrocinato dall’avv. __________” nell’ambito della parallela procedura amministrativa di revoca della licenza (istanza di restituzione in intero 30.4.2015, p. 3, doc. 1, inc. Pretura penale __________). Contestualmente all’inoltro dell’istanza RE 1 ha formulato opposizione al DA __________.

                                         1.4.

Con decreto 18.6.2015 il presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza di restituzione del termine, ritenendo non sufficienti i motivi addotti dall’istante, e di conseguenza, ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata contestualmente all’istanza e definitivo il decreto di accusa DA __________ (doc. 9, inc. Pretura penale __________).

1.5.

Adita con reclamo 2/3.7.2015 presentato da __________, questa Corte con sentenza 14.9.2015 ha confermato il decreto 18.6.2015 del presidente della Pretura penale, respingendo il gravame [inc. CRP __________].

                                   2.   Con la presente istanza il IS 1, per il tramite del giudice delegato Stefano Bernasconi, chiede di ottenere una copia della sentenza prolata a seguito dell’istanza 30.4.2015 di restituzione in intero contro il lasso dei termini.

                                         A sostegno della sua richiesta il giudice delegato precisa che è pendente dinanzi al IS 1 una pratica relativa alla revoca della licenza di condurre di __________ (doc. CRP 1a – inc. 60.2015.269).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   4.   La competenza del IS 1 a statuire in materia di revoca della licenza di condurre discende dall’art. 10 cpv. 2 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.9.1985 (LACS; RL 7.4.2.1.).

Nel caso in esame è certamente data una connessione tra il procedimento penale sfociato nel DA __________ del 18.12.2014, dichiarato definitivo con sentenza 14.9.2015 di questa Corte (non ancora passata in giudicato), ed il procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc. __________).

                                         Entrambi i procedimenti traggono infatti le loro origini dalla medesima fattispecie, segnatamente il fermo di __________ in data 31.10.2014 per infrazione alla LCStr.

                                         La richiesta è dunque fondata su un interesse giuridico legittimo dell’autorità istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Come esposto sopra, il giudice Stefano Bernasconi è il giudice delegato dell’autorità giudiziaria richiedente, e i documenti quali mezzi di prova sono previsti dall’art. 28 cpv. 1 lit. a LPamm.

                                   5.   In siffatte circostanze, dopo il passaggio in giudicato della sentenza 14.9.2015 di questa Corte (inc. CRP __________), una copia verrà trasmessa all’autorità istante.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Visti la natura e la finalità della richiesta, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:__________

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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