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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.04.2015 60.2015.17

14. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,137 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.17  

Lugano 14 aprile 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/16.01.2015 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti CRP __________, __________ della Pretura penale, DA __________ (già inc. MP __________) e CCRP __________, nel frattempo archiviati, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un incidente sul lavoro accaduto il __________, a __________, sul lato nord della ditta __________, in cui è deceduto __________, dipendente della predetta società, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per varie ipotesi di reato sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 12.01.2010 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo (NLP __________).

                                         In data 8.06.2010 la (allora) Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto l’istanza di promozione dell’accusa 25/26.01.2010 giusta il previgente art. 186 CPP TI presentata dalla moglie e dai figli della vittima, annullando il NLP __________ e ordinando al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari ai sensi del previgente CPP TI (inc. CRP __________).

                                         Dopo aver eseguito gli approfondimenti istruttori richiesti, in data 23.08.2011 il procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ per omicidio colposo giusta l’art. 117 CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 50 aliquote da CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli accusatori privati al competente foro per far valere le loro pretese civili, e meglio come descritto nel DA __________.

                                         Con sentenza 17.04.2012, statuendo sull’opposizione interposta tempestivamente dall’imputato, il presidente della Pretura penale lo ha prosciolto dall’imputazione di omicidio colposo, riconoscendogli un’indennità di CHF 8'000.-- giusta l’art. 429 CPP (sentenza con motivazione 17.04.2012, inc. __________).

                                         Adita dagli accusatori privati, il 23.10.2012 la Corte di appello e di revisione penale ha integralmente confermato la sentenza 17.04.2012 (inc. __________). La predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata.

                                   2.   Con la presente istanza la IS 1 domanda la trasmissione degli incarti CRP __________ della (allora) Camera dei ricorsi penali, __________ della Pretura penale, DA __________ (già incarto MP __________) del Ministero pubblico e CCRP __________ della Corte di appello e di revisione penale, nel frattempo archiviati, essendo stato ammesso il loro richiamo dal pretore con ordinanza 2.12.2014 ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 30.12.2013 da uno dei figli della vittima, __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro __________, __________, e il direttore di quest’ultima, __________, __________ (entrambi patr. da: avv. __________, __________), tendente ad ottenere un (non meglio precisato) risarcimento nei confronti dei convenuti in relazione all’incidente occorso ai danni di ┼__________.

                                         A sostegno della presente richiesta il pretore ha allegato il verbale di udienza 2.12.2014, lo scritto 15.12.2014 dell’avv. __________ nonché lo scritto 13.01.2015 dell’avv. __________ (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 1.a).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   4.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta (cfr., al proposito, doc. CRP 1.c., alla cui lettura si rimanda per brevità), il contenuto e l’esito del procedimento penale di cui agli incarti richiamati, nonché l’oggetto della vertenza civile – appare certamente data una connessione tra la causa civile __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato nell’assoluzione di __________, di cui si è detto sopra, nel frattempo archiviato.

                                         Va in particolare rilevato che __________, uno dei figli della vittima nonché attore nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto dapprima la veste di parte civile ai sensi del previgente CPP TI e poi la veste di accusatore privato in ambito penale. La vittima, il giorno dell’incidente, era alle dipendenze della __________, di cui era ed è tuttora direttore __________, il quale è stato sentito in veste di testimone/indiziato ai sensi del previgente CPP TI in sede penale. Sia la __________, sia __________ sono ora convenuti in sede civile. Alla base del procedimento penale e di quello civile vi è la medesima fattispecie, ovverossia l’incidente sul lavoro occorso il __________, a __________, sul lato nord della citata ditta, in cui è deceduto __________.

                                         In siffatte circostanze, diversi atti istruttori degli incarti penali richiamati potrebbero essere indubbiamente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile volto all’ottenimento, da parte dell’attore, del risarcimento in relazione a quanto accaduto quel giorno, per valutare eventuali responsabilità contrattuali/extracontrattuali dei convenuti. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza gli incarti penali richiamati [l’incarto CRP __________ (un fascicolo arancione) della (allora) Camera dei ricorsi penali, l’incarto __________ (una cartelletta bianca) della Pretura penale, l’incarto DA __________ (una scatola) del Ministero pubblico e l’incarto CCRP __________ (un fascicolo rosa) della Corte di appello e di revisione penale] vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente alle citate autorità, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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