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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2015 60.2015.147

9. Juni 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·945 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI/imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.147  

Lugano 9 giugno 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.04.2015 presentata da

RE 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel DAC __________ (passato in giudicato) emanato a suo carico;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito di varie denunce/querele presentate a carico di RE 1, il Ministero pubblico ha aperto diversi procedimenti penali a carico di quest’ultimo (cfr., nel dettaglio, inc. DAC __________) sfociati in un unico decreto di accusa emanato il 13.12.2013 dal procuratore pubblico Nicola Respini, mediante il quale ha posto l’imputato (patr. dall’avv. __________ quale suo difensore d’ufficio) in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali siccome ritenuto colpevole di coazione ripetuta, minaccia, abuso delle targhe di controllo, grave infrazione alle norme della circolazione ripetuta, impedimento di atti dell’autorità, ingiuria ripetuta e abuso di impianti di telecomunicazioni in relazione a diverse fattispecie ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 180 (centoottanta) aliquote giornaliere da CHF 220.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 39'600.--, dedotto il carcere preventivo sofferto di venti giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli accusatori privati al competente foro civile per far valere le loro pretese, e meglio come descritto nel DAC __________;

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato, poiché l’opposizione interposta a titolo cautelativo dal suo difensore d’ufficio è stata considerata ritirata in applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP (verbale d’interrogatorio PP 11.02.2014, inc. MP __________);

                                         che in data 9.04.2015 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG l’istanza presentata dall’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito RE 1, trasmettendogli, in originale, il DAC __________ richiesto, evidenziando parimenti che "(…) stante la voluminosità dell’incarto penale in questione e il fatto che coinvolga diverse e svariate persone, l’eventuale accesso a singoli atti dovrà essere oggetto di istanza" (decisione 9.04.2015, p. 4, inc. CRP __________);

                                         che con la presente istanza l’avv. PR 1, richiamando la summenzionata decisione, chiede, in via principale, di poter ottenere l’autorizzazione ad accedere a tutti gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel DAC __________ per poter, se del caso, presentare un’ulteriore istanza allo scopo di ottenere copia dei documenti ritenuti rilevanti; in via subordinata, chiede di poter ottenere l’autorizzazione ad accedere ai verbali di procedimento (art. 77 CPP) per poter individuare gli atti istruttori che si riferiscono agli aspetti personali di RE 1 e in particolare la corrispondenza intrattenuta dal procuratore pubblico Nicola Respini con altre autorità amministrative;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai procedimenti penali sfociati nel DAC __________ (passato in giudicato), essendo IS 1 stato parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP/imputato) ai medesimi e stante l’esito della presente decisione;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP/imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati (sfociati in unico DAC), egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta (cfr., nel dettaglio, istanza 22/23.04.2015, doc. CRP 1) – appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo di RE 1 e, di riflesso, del suo patrocinatore, avv. PR 1, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel DAC __________, poiché i procedimenti penali nel frattempo archiviati hanno interessato il qui istante personalmente in veste di parte;

                                         che di conseguenza l’avv. PR 1 è autorizzato ad esaminare presso il Ministero pubblico tutti gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel DAC __________, senza la facoltà di estrarne delle copie, concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Nicola Respini, compatibilmente con i suoi impegni;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi della presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                     -

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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