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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.06.2015 60.2015.120

1. Juni 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,193 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.120  

Lugano 1 giugno 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.03./1.04.2015 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa a procedura di annullamento del matrimonio di cui all’incarto __________;

premesso che la richiesta datata 18.03.2015 è giunta alla Pretura penale il 20.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 31.03./1.04.2015, unitamente all’incarto __________, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una segnalazione da parte delle autorità preposte per sospetto di matrimonio fittizio, è stato aperto un procedimento penale in particolare a carico di PI 3 e di PI 2, unitisi in matrimonio il __________ a __________, in __________, per varie ipotesi di reato, sfociato dapprima, da un lato, nel decreto di accusa 22.05.2013, mediante il quale il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 3 siccome ritenuta colpevole di soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione e inganno nei confronti delle autorità, e meglio come descritto nel DA __________, e dall’altro lato nel decreto di accusa 22.05.2013 mediante il quale il medesimo magistrato inquirente ha posto in stato di accusa PI 2 siccome ritenuto colpevole di inganno nei confronti delle autorità, e meglio come descritto nel DA __________.

                                         Lo stesso giorno il procuratore pubblico ha inoltre emanato un decreto di accusa a carico della sorella di PI 3) siccome ritenuta colpevole di incitazione all’entrata e/o soggiorno illegale (DA __________) e un decreto di accusa a carico del marito di quest’ultima siccome ritenuto colpevole di incitazione all’entrata e/o al soggiorno illegale e di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (DA __________).

                                         A seguito dell’opposizione interposta da tutti i quattro imputati, il 1°.04.2014 il giudice della Pretura penale ha riunito i summenzionati procedimenti penali, poiché alla base delle imputazioni principali degli accusati vi erano i medesimi fatti.

                                         Con sentenza 20.06.2014 il giudice della Pretura penale ha in particolare ritenuto PI 3 autrice colpevole di soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione e per inganno nei confronti dell’autorità "per avere ingannato le autorità incaricate dell’esecuzione della Legge federale sugli stranieri, fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottenendo, in tal modo, per sé il rilascio di un permesso di soggiorno stabile, e meglio per avere in data 24.9.2012 ottenuto il permesso di dimora per stranieri per ricongiungimento famigliare con il marito PI 2, valido fino all’11.8.2013 (…)  ben sapendo che il matrimonio era fittizio e unicamente finalizzato all’ottenimento del permesso di dimora" e l’ha condannata di conseguenza (inc. __________).

                                         Ha inoltre ritenuto PI 2 autore colpevole di inganno nei confronti delle autorità "per avere, in data __________, contratto matrimonio con una cittadina straniera nell’unico intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri e di procurarsi un indebito arricchimento, e meglio, per aver, __________ (__________), il __________ contraendo matrimonio con PI 3, richiedendo e ottenendo il permesso di dimora in Svizzera per ricongiungimento famigliare, ingannato i funzionari delle autorità amministrative preposte al riconoscimento degli atti di stato civile al rilascio di permessi di soggiorno per stranieri, il tutto altresì finalizzato al compenso mensile di CHF 200/300 versatogli in particolare da __________ ", lo ha condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, ma lo ha mandato esente da pena (cfr., nel dettaglio, sentenza 20.06.2014, inc. __________).

                                         Il 22.09.2014 la Corte di appello e di revisione penale ha stralciato dai ruoli il procedimento, ritenuto che PI 3 dopo l’annuncio di appello presentato il 26.06.2014 avverso la summenzionata sentenza, non ha inoltrato alcuna dichiarazione scritta di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte – la IS 1 domanda la trasmissione dell’incarto penale __________, essendo stato ammesso il suo richiamo dal pretore il 17.03.2015 ai fini dell’istruttoria della causa a procedura di annullamento del matrimonio di cui all’incarto __________ promossa in data 29.10.2014 dalla __________, __________, __________, contro PI 2, __________, e PI 3, __________.

                                         Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   4.   Nella fattispecie in esame – stante l’oggetto della vertenza civile (richiesta di annullamento del matrimonio), nonché il contenuto e l’esito dell’incarto penale richiamato (alla cui base vi è un matrimonio fittizio) – è certamente data una connessione tra la causa civile pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 20.06.2014 emanata, tra gli altri, a carico di PI 2 e di PI 3.

                                         In effetti alla base di entrambi i procedimenti vi è la medesima fattispecie, e meglio il matrimonio fittizio contratto tra questi ultimi il __________, in __________, allo scopo di eludere le norme in materia di soggiorno degli stranieri.

                                         Gli atti istruttori e l’esito del procedimento penale sono indubbiamente rilevanti ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto __________ della Pretura penale (composto da quattro cartellette bianche) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla predetta autorità, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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