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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.03.2015 60.2015.112

31. März 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·824 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Autorità regionale di protezione quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.112  

Lugano 31 marzo 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/24.03.2015 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori più rilevanti riguardanti il procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato, a tutela di un minorenne;

premesso che la richiesta datata 18.03.2015 è giunta al Tribunale penale cantonale il 20.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza e per evasione diretta, a questa Corte il 23/24.03.2015, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 25/26.03.2015 del procuratore pubblico Nicola Respini, mediante le quali preavvisa favorevolmente l’istanza;

richiamato inoltre lo scritto 25/26.03.2015 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale comunica di non avere osservazioni particolari da formulare, ritenuto come nulla osti all’accesso da parte dell’IS 1 (di seguito IS 1), all’incarto in questione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data __________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 2 ritenendolo autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e pornografia ai danni di suo nipote __________ (__________) [inc. TPC __________].

                                         La sentenza è stata intimata alle parti il __________ ed è passata in giudicato retroattivamente il __________ in applicazione dell’art. 437 cpv. 2 CPP.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – l’IS 1, per il tramite del suo presidente e del suo segretario e nell’ambito delle misure a protezione di __________, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori più rilevanti riguardanti il procedimento penale a carico di PI 2, in cui è stato coinvolto il minore quale vittima.

                                   3.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente l’istanza. PI 2, dal canto suo, non vi si oppone. Il Tribunale penale cantonale non ha presentato osservazioni in merito.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   5.   5.1.

                                         Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel Canton Ticino questa funzione è esercitata dall'Autorità regionale di protezione (art. 2 LPMA), le cui competenze sono stabilite dal CC e dal regolamento di applicazione della LPMA (ROPMA).

                                         5.2.

                                         Nella fattispecie in esame – visti le competenze dell’autorità istante, il contenuto nonché l’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna __________ a carico di PI 2, in cui è stato vittima il minorenne __________ – l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 prevale, di principio, sui diritti personali dell’imputato, il quale peraltro non si oppone alla richiesta così come è stata formulata.

                                         In effetti, occorre principalmente tutelare gli interessi e il bene del minore e mettere a disposizione dell’autorità istante dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione famigliare e personale di __________, e, se del caso, ordinare le misure opportune per la protezione del bambino, stante anche la situazione creatasi a seguito dei fatti accaduti ai suoi danni sfociati nella sentenza di condanna __________ a carico di suo zio (inc. TPC __________).

                                         Dalla summenzionata sentenza emergono elementi che potrebbero essere potenzialmente utili all’autorità istante a tutela degli interessi del minore. Di conseguenza, la stessa viene trasmessa, in copia, all’IS 1 unitamente alla presente decisione.

                                         Questa Corte autorizza già sin d’ora un membro dell’IS 1 ad esaminare, se necessario, gli atti istruttori dell’incarto TPC __________, concordando le modalità e i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria del Tribunale penale cantonale compatibilmente con i loro impegni.

                                         Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare soltanto i documenti utili per le sue incombenze.

Va da sé che i membri dell’IS 1 nonché i suoi collaboratori sono legati al segreto d’ufficio (art. 12 LPMA).

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA, il ROPMA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         Per conoscenza:

                                     .

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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