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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.05.2015 60.2015.103

31. Mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·546 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2015.103  

Lugano 31 maggio 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.03.2015 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza, nel frattempo passata in giudicato, emanata a suo carico;

premesso che la richiesta datata 16.03.2015 è giunta al Tribunale penale cantonale il 17.03.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 29.04.2014 la Corte delle assise correzionali di __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico di IS 1 (inc. TPC __________).

                                         La stessa è passata in giudicato il medesimo giorno, non essendo stata impugnata.

                                   2.   Con la presente richiesta IS 1 domanda la trasmissione della summenzionata decisione, necessitandone una copia.

Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha formulato osservazioni in merito.

                                   3.   3.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         3.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, art. 8 p. 10).

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   4.   Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 29.04.2014 (inc. TPC __________), poiché il procedimento penale, nel frattempo archiviato, l’ha interessato personalmente in veste di parte.

                                         Di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale sfociato nella sentenza 29.04.2014 (inc. TPC __________).

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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