Incarto n. 60.2014.65
Lugano 11 marzo 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/27.02.2014 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 25.02.2014 è giunta al Ministero pubblico il 26.02.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 26/27.02.2014, comunicando parimenti che nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’imputato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito di un controllo avvenuto a __________, il 10.08.2013, in occasione del quale IS 1 è stato trovato in possesso di 9.40 grammi di marijuana (successivamente sequestrata), è stato aperto un procedimento penale a suo carico per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla LStup (inc. NLP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.01.2014 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (mediante il quale l’imputato è stato formalmente ammonito con contestuale confisca e distruzione della sostanza stupefacente in questione);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito, la trasmissione, in copia, dei verbali di polizia di cui al summenzionato procedimento penale, allegando la relativa procura (doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) in virtù della citata disposizione cantonale ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti del 5.11.2013 (in cui è contenuto anche il verbale d’interrogatorio 27.08.2013 dell’imputato, AI 1), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte (imputato);
che a ciò aggiungasi che dall’incarto penale in questione emerge che l’avv. PR 1 è stato presente all’interrogatorio dell’imputato dinanzi alla polizia (AI 1 – inc. NLP __________);
che di conseguenza il predetto rapporto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera