Incarto n. 60.2014.54
Lugano 25 febbraio 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/19.02.2014 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’esposto 2/5.04.2013 presentato da IS 1 nei confronti di __________ (con la quale ha avuto una relazione) riguardo a presunti fatti avvenuti a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per le ipotesi di reato di vie di fatto, minaccia e violazione di domicilio (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 8.05.2013 con "chiusura senza formalità procedurali", in ragione del ritiro della querela penale (NLP __________);
che con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, che sia ordinato al Ministero pubblico di trasmettergli copia degli atti istruttori del surriferito procedimento penale in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che a sostegno della sua richiesta precisa in particolare che dopo il ritiro della querela l’imputata avrebbe continuato ad importunare il suo patrocinato (mediante telefonate e pedinamenti) e la di lui compagna (che nel frattempo è divenuta sua moglie), e che egli non è più intenzionato a tollerare siffatti atteggiamenti che ritiene opportuno segnalare alle autorità anche con riferimento alla fattispecie di cui alla summenzionata querela (cfr. istanza 18/19.02.2014 e copia procura 21.01.2014 ivi annessa, doc. CRP 1 e doc. CRP 1.a);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il suo patrocinatore necessita della documentazione richiesta, essendo intenzionato a segnalare alle autorità il comportamento assunto dall’imputata, e ciò anche con riferimento alla fattispecie di cui alla querela 2/5.04.2013;
che di conseguenza la documentazione richiesta (gli atti istruttori dell’incarto NLP __________) viene trasmessa, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera