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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.04.2015 60.2014.395

9. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·858 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2014.395  

Lugano 9 aprile 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/25.11.2014 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa emanato a suo carico e gli atti istruttori del relativo incarto penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 20.11.2014 è giunta al Ministero pubblico il 21.11.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.11.2014, allegando copia del suo scritto 24.11.2014 e dell’e-mail datata 21.11.2014 di IS 1, segnalando parimenti di indirizzare ogni ulteriore eventuale comunicazione al suo collega procuratore pubblico Nicola Respini;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito di varie denunce/querele presentate a carico di IS 1, il Ministero pubblico ha aperto diversi procedimenti penali a carico di quest’ultimo (cfr., nel dettaglio, inc. DAC __________) sfociati in un unico decreto di accusa emanato il 13.12.2013 dal procuratore pubblico Nicola Respini, mediante il quale ha posto l’imputato (patr. dall’avv. __________ quale suo difensore d’ufficio) in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali siccome ritenuto colpevole di coazione ripetuta, minaccia, abuso delle targhe di controllo, grave infrazione alle norme della circolazione ripetuta, impedimento di atti dell’autorità, ingiuria ripetuta e abuso di impianti di telecomunicazioni in relazione a diverse fattispecie ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 180 (centoottanta) aliquote giornaliere da CHF 220.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 39'600.--, dedotto il carcere preventivo sofferto di venti giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli accusatori privati al competente foro civile per far valere le loro pretese, e meglio come descritto nel DAC __________;

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato, poiché l’opposizione interposta a titolo cautelativo dal suo difensore d’ufficio è stata considerata ritirata in applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP (verbale d’interrogatorio PP 11.02.2014, inc. MP __________);

                                         che con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, per quanto interessa la competenza di questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, di ottenere la trasmissione in copia del DAC __________, così come dei relativi atti istruttori, e ciò per avere un quadro oggettivo della situazione del suo assistito (doc. CRP 1.a);

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai procedimenti penali sfociati nel DAC __________ (passato in giudicato), essendo IS 1 stato parte (in qualità di imputato) ai medesimi;

                                        che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati (sfociati in unico DAC), egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 e del suo patrocinatore, avv. PR 1, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DAC __________, poiché i procedimenti penali nel frattempo archiviati hanno interessato l’imputato personalmente in veste di parte;

                                         che il predetto DAC è utile all’avv. PR 1 per avere un quadro più completo della situazione personale del suo assistito;

                                         che di conseguenza il DAC richiesto viene trasmesso, in originale, all’avv. PR 1 unitamente alla presente decisione;

                                         che, stante la voluminosità dell’incarto penale in questione e il fatto che coinvolga diverse e svariate persone, l’eventuale accesso a singoli atti dovrà essere oggetto di istanza;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                     -

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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