Incarto n. 60.2014.293
Lugano 1 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.08.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;
richiamate le osservazioni 2.09.2014 del procuratore generale John Noseda, mediante le quali si rimette integralmente al giudizio di questa Corte;
rilevato che PI 2, __________, interpellata da questa Corte, ha rinunciato a presentare osservazioni in merito alla presente istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito dell’esposto penale datato 10.06.2014 (spedito l’11.06.2014 e giunto alla Gendarmeria il 17.06.2014) presentato da PI 2 nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del denunciato/querelato per l’ipotesi di reato di atti contro la pubblica incolumità giusta l’art. 6 LOP (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________ emanato dal procuratore generale John Noseda (NLP __________);
che il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che con la presente istanza IS 1 chiede, in sostanza, di ottenere da questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori del succitato incarto penale sfociato nel NLP __________ allo scopo di valutare l’eventualità di adire le opportune vie legali nei confronti della denunciante/querelante (doc. CRP 1);
che, come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso integralmente al giudizio di questa Corte;
che PI 2, dal canto suo, ha rinunciato a presentare osservazioni in merito alla presente richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione per esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il qui istante necessita di prendere visione di questi documenti per valutare se intentare o meno un procedimento civile/penale nei confronti della denunciante/querelante;
che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso questa Corte, tutti gli atti istruttori dell’incarto NLP __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti che gli occorrono;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera