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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.10.2014 60.2014.293

1. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·719 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2014.293  

Lugano 1 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27/28.08.2014 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;

richiamate le osservazioni 2.09.2014 del procuratore generale John Noseda, mediante le quali si rimette integralmente al giudizio di questa Corte;

rilevato che PI 2, __________, interpellata da questa Corte, ha rinunciato a presentare osservazioni in merito alla presente istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito dell’esposto penale datato 10.06.2014 (spedito l’11.06.2014 e giunto alla Gendarmeria il 17.06.2014) presentato da PI 2 nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del denunciato/querelato per l’ipotesi di reato di atti contro la pubblica incolumità giusta l’art. 6 LOP (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________ emanato dal procuratore generale John Noseda (NLP __________);

                                         che il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

                                         che con la presente istanza IS 1 chiede, in sostanza, di ottenere da questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori del succitato incarto penale sfociato nel NLP __________ allo scopo di valutare l’eventualità di adire le opportune vie legali nei confronti della denunciante/querelante (doc. CRP 1);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso integralmente al giudizio di questa Corte;

                                         che PI 2, dal canto suo, ha rinunciato a presentare osservazioni in merito alla presente richiesta;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione per esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che il qui istante necessita di prendere visione di questi documenti per valutare se intentare o meno un procedimento civile/penale nei confronti della denunciante/querelante;

                                         che di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso questa Corte, tutti gli atti istruttori dell’incarto NLP __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

                                         che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti che gli occorrono;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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