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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.09.2014 60.2014.288

12. September 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·830 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2014.288  

Lugano 12 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/28.08.2014 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia del decreto di accusa, passato in giudicato, emanato a suo carico;

premesso che la richiesta datata 21.08.2014 è giunta al Ministero pubblico il 25.08.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26/28.08.2014, senza formulare particolari osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito di una segnalazione __________ da parte del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, in relazione ad una lite domestica avvenuta a __________ il __________ ai danni di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 sfociato nel decreto di accusa 4.11.2013 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifra 2 cpv. 3 CP "per avere, il __________, a __________, presso il proprio domicilio, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, sua coniuge, e meglio, per averla, a seguito di una discussione verbale, afferrata al braccio destro, eseguendo una torsione dell’arto, provocandole così le lesioni menzionate nel certificato medico di data __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (…)" e di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP "per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di fatto di cui sub. 1, distrutto il computer portatile della coniuge __________ del valore di CHF 300.00", ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa pari a CHF 50.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;

                                         che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato decreto, di cui egli avrebbe "(…) ricevuto recentemente una comunicazione da parte dell’UEF di __________ " (istanza 21/28.08.2014, doc. CRP 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato particolari informazioni in merito;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare la vittima al procedimento penale sfociato nel DA __________, nel frattempo passato in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa richiesto, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che egli sostiene di esserne stato informato dall’UEF di __________;

                                         che non è dunque da escludere a priori che questa circostanza sia in connessione con la multa inflittagli e/o con la tassa di giustizia e spese accollatigli mediante il decreto di accusa in questione;

                                         che di conseguenza il DA __________ richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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