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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.09.2014 60.2014.286

12. September 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·839 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2014.286  

Lugano 12 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/27.08.2014 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere la trasmissione del decreto di accusa emanato a suo carico, nonché ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare il relativo incarto penale;

premesso che la richiesta datata 14.08.2014 è giunta al Ministero pubblico il 18.08.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 25/27.08.2014, preavvisandola favorevolmente, comunicando parimenti al patrocinatore del qui istante che a carico di quest’ultimo non sono note altre procedure in corso;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che al termine dell’interrogatorio di IS 1 (__________) tenutosi il 17.02.2014 dinanzi alla polizia è stato aperto un procedimento penale a suo carico (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 24.03.2014 mediante il quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup giusta l’art. 19a LStup in relazione all’art. 3 cpv. 2 DPMin "per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo novembre 2013/17 febbraio 2014, consumato personalmente almeno 0,8 grammi di cocaina e 50 grammi di marijuana" ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;

che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

                                         che con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito e per quanto interessa la competenza di questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, la trasmissione del summenzionato DA, nonché l’autorizzazione ad ispezionare il relativo incarto (doc. CRP 1.a);

                                         che a sostegno della sua richiesta il legale ha prodotto copia della procura datata 11.08.2014 conferitagli da IS 1, ove è stato autorizzato ad assumere ogni e qualsiasi informazione/documentazione che concerne il suo assistito personalmente presso, tra l’altro, il Ministero pubblico (cfr., nel dettaglio, copia della procura annessa all’istanza 14/27.08.2014, doc. 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1, rispettivamente del suo patrocinatore, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, e ad esaminare i relativi atti istruttori dell’incarto penale in questione (o meglio ad ottenerne, per motivi di praticità, la trasmissione), poiché il procedimento penale di cui all’incarto DA __________ (già inc. MP __________), nel frattempo archiviato, l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che il qui istante ha incaricato il suo patrocinatore di assumere informazioni inerenti alla sua persona presso diversi uffici privati e pubblici, tra cui il Ministero pubblico, e ciò verosimilmente per avere un quadro completo della sua situazione personale/finanziaria;

                                         che di conseguenza il DA richiesto, così come gli atti istruttori del relativo incarto penale (inc. DA __________, già inc. MP __________), segnatamente il verbale del procedimento datato 11.03.2014 e il rapporto di contravvenzione alla LStup datato 7.03.2014, vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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