Incarto n. 60.2014.262
Lugano 12 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.07./4.08.2014 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza passata in giudicato emanata a carico di suo padre, nel frattempo deceduto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia sporta da __________ nei confronti di __________ per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita giusta l’art. 138 CP in relazione ad una pietra (topazio giallo naturale) depositata presso la cassetta di sicurezza di un istituto bancario, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di accusa 21.02.2005 mediante il quale l’allora procuratore pubblico Maria Galliani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di appropriazione indebita giusta l’art. 138 cifra 1 CP "per avere, nel periodo dal 1° dicembre 2003 al 21 maggio 2004, a __________, in qualità di cointestatario unitamente a __________ (…) della cassetta di sicurezza no. __________ aperta presso la __________, __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente disposto della pietra topazio giallo naturale, del peso di 274,8 g pari a 1'374 carati e del valore oscillante tra i frs. 700.-- ed i frs. 6'000.-- (…), depositata nella citata cassetta di sicurezza e quindi a lui affidata dal proprietario __________, trasferendo la stessa nel dossier titoli della relazione bancaria __________ aperta presso la __________, __________, a lui intestata" ed ha proposto la sua condanna alla pena di un mese di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (art. 55 vCP), al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti il dissequestro e la restituzione alla parte civile __________ della citata pietra (DA __________);
che avverso il suddetto decreto __________, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________, ha presentato formale opposizione, riservandosi nondimeno la facoltà del suo ritiro qualora fosse stato possibile trovare un accordo con la parte civile (scritto 3/4.03.2005, doc. A – inc. MP __________);
che con sentenza 21.06.2005 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha derubricato l’imputazione a carico di __________ nel reato di appropriazione semplice giusta l’art. 137 cifra 2 CP, ha stralciato dai ruoli il procedimento penale per ritiro della querela (avendo le parti concluso un accordo il 23.05.2005), ha restituito l’incarto penale al procuratore pubblico per quanto di sua competenza e ha parimenti ordinati il dissequestro e la restituzione a __________ (dopo il passaggio in giudicato della sentenza) della pietra topazio sequestrata il 7.06.2004 (inc. __________ della Pretura penale);
che il 4.07.2005 l’allora procuratore pubblico ha ordinato all’istituto bancario il relativo dissequestro (scritto PP 4.07.2005, inc. MP __________);
che con la presente istanza (datata 28.07.2014, spedita il 29.07.2014 e ricevuta da questa Corte il 4.08.2014) l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione (in copia) della summenzionata sentenza emanata a carico di suo padre, __________, deceduto a __________, il __________;
che a sostegno della sua richiesta il legale precisa in particolare che IS 1 è erede legittima di ┼__________, che sarebbe nel di lei interesse sapere se nei confronti del padre deceduto sono state emanate delle sentenze di condanna, potendo tale circostanza comportare eventuali debiti di natura pecuniaria trasmissibili agli eredi e che la sua assistita ha trovato un’ordinanza di apertura datata 17.05.2005 inerente all’incarto __________ a carico del padre;
che a comprova della circostanza l’avv. PR 1 ha prodotto la procura conferitagli da IS 1 (in originale), la copia della carta d’identità di IS 1, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà datata 20.06.2014 (da cui emerge che IS 1 è effettivamente erede legittima di ┼__________, deceduto il __________), il certificato di morte datato 6.12.2012 e la copia dell’ordinanza di apertura 17.05.2005 (cfr., nel dettaglio, istanza 29.07./4.08.2014 e documentazione ivi annessa, doc. CRP 1);
che questa Corte ha deciso di non interpellare __________, parte civile (ai sensi del previgente CPP TI) al procedimento penale di cui sopra nel frattempo archiviato, essendo stato il padre della qui istante accusato (ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e la documentazione prodotta in questa sede – appare dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG della qui istante, in qualità di erede legittima di ┼__________, ad ottenere copia della sentenza richiesta emanata nei confronti di quest’ultimo;
che dall’incarto __________ della Pretura penale emerge in particolare che il 23.05.2005 le parti hanno trovato un accordo circa il debito di € 200'000.-- dell’accusato (__________) nei confronti della parte civile (__________), il destino della pietra preziosa e del predetto procedimento penale, nel frattempo archiviato (inc. __________ della Pretura penale);
che trattasi dunque di informazioni potenzialmente utili alla qui istante (rispettivamente al suo patrocinatore) per valutare la situazione debitoria del defunto in relazione ai suoi eredi, e ciò in particolare con riferimento al destino dei € 200'000.-- di cui all’accordo concluso il 23.05.2005;
che in siffatte circostanze l’accordo 23.05.2005 (accompagnato dallo scritto datato 2.06.2005 dell’avv. __________ indirizzato alla Pretura penale), il verbale del dibattimento 21.06.2005 e la sentenza 21.06.2005 (inc. __________ della Pretura penale) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente decisione;
che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera