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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.05.2014 60.2014.165

23. Mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·789 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2014.165  

Lugano 23 maggio 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sulle istanze 30.04./5.05.2014 e 17.04./6.05.2014 presentate da

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa emanato a suo carico (passato in giudicato) e del verbale __________ della Polizia;

premesso che la (seconda) richiesta datata 17.04.2014, è giunta alla Polizia il 22.04.2014, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, cui è pervenuta il 23.04.2014 (a __________) rispettivamente il 25.04.2014 (a __________), che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 5/6.05.2014, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito della segnalazione di aggressione / violenza da parte dell’Ospedale __________ (reparto Pronto soccorso), pervenuta al Ministero pubblico il 22.07.2013, è stato aperto un procedimento a carico di IS 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.11.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici in relazione ai fatti avvenuti a __________ il __________ ai danni di sua moglie PI 2 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 110.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;

                                         che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

                                         che con le presenti istanze IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del summenzionato decreto di accusa (istanza 30.4./5.05.2014, doc. CRP 1) e copia del verbale __________ allestito dalla Polizia, precisando parimenti di aver bisogno di tale documentazione nell’ambito della procedura di divorzio (istanza 17.04./6.05.2014, doc. CRP 2.a);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta 17.04./6.05.2014;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatrice privata nel procedimento penale di cui si è detto poc’anzi, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.08.2013 (contenente anche il suo verbale d’interrogatorio del __________ e quello di medesima data di PI 2, AI 4) e del relativo DA __________ emanato a suo carico, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che egli necessita della summenzionata documentazione nell’ambito della procedura di divorzio pendente presso la competente Pretura;

                                         che di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.08.2013 (AI 4) e il DA __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale di cui sopra nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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