Incarto n. 60.2014.130
Lugano 28 aprile 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.03./4.04.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ (ora DA __________), nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________;
premesso che la richiesta datata 31.03.2014 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Gianini – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 4.04.2014, comunicando in particolare che da parte sua nulla osta alla trasmissione dell’intero incarto all’autorità istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 18.06.2007 __________ e __________, entrambe con sede a __________ (Quartiere di __________), rappresentate da __________, hanno sporto denuncia/querela nei confronti di __________ e PI 3, due ex dipendenti delle società denuncianti/querelanti.
__________ ha in particolare sostenuto che all’inizio del mese di giugno 2007 sarebbe venuta a conoscenza del fatto che i denunciati/querelati avrebbero costituito una società (la __________, con sede a __________), operativa nel medesimo settore commerciale, e poi contattato sistematicamente i clienti delle società denuncianti/querelanti mediante l’utilizzo di una lista sottratta alle stesse, fingendosi dipendenti di __________, inviando però la fattura con l’intestazione della neo costituita società.
A seguito di ciò, è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico – tra l’altro – di PI 3, per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, soppressioni di documento e infrazione alla LCSl sfociato, per quanto riguarda quest’ultima persona, nel decreto di abbandono 21.02.2014 emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini per insussistenza dei reati ipotizzati (ABB __________).
Il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.
2. Con ordinanza 31.03./4.04.2014 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto MP __________ nel frattempo archiviato.
L’incarto è stato richiamato con il consenso del pretore, essendo rilevante ai fini del giudizio della causa a procedura ordinaria appellabile civile di cui all’incarto __________ promossa il 27/28.09.2007 da __________, __________ (Quartiere di __________) (patr. da: avv. PR 1, __________) contro PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) e riattivata, su richiesta della parte convenuta, poiché il procedimento penale a suo carico è sfociato nell’ABB __________ del 21.02.2014.
Alla presente richiesta è stato pure allegato, in copia, il verbale di udienza tenutasi il 16.04.2008 dinanzi alla Pretura istante, da cui risulta in particolare che nell’incarto penale richiamato vi sarebbe la documentazione sequestrata dalla Polizia presso la __________ (tra cui la lista dei clienti di __________ che la predetta società avrebbe tentato di accaparrarsi/ si sarebbe accaparrata). Dal medesimo incarto dovrebbe inoltre emergere la responsabilità di PI 3 riguardo alla sottrazione di dati confidenziali (cfr. copia verbale di udienza 16.04.2008, inc. __________, doc. CRP 1.b).
3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato che da parte sua nulla osta alla trasmissione dell’intero incarto all’autorità istante.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella fattispecie in esame – stante il contenuto e l’esito dell’incarto penale richiamato (in particolare con riferimento alla persona di PI 3) e le motivazioni poste alla base del suo richiamo – appare pacifica la stretta connessione tra il procedimento civile pendente presso la Pretura istante (__________) e quello penale nel frattempo archiviato (inc. MP __________, ora inc. DA __________).
In primo luogo entrambi i procedimenti traggono le loro origini dal medesimo complesso dei fatti: l’agire (anche) di PI 3 in seno alla __________ [il quale nel periodo compreso tra il 1°.04.2006 e il 31.03.2007 è stato alle sue dipendenze quale aiuto contabile (AI 22-doc. A)] e il comportamento da lui assunto in relazione alla (costituzione della) __________, iscritta a RC il 30.04.2007, e attiva nel medesimo settore commerciale di __________. Dall’estratto del RC risulta che PI 3 è stato dapprima socio e gerente con diritto di firma individuale della __________ e poi, dal mese di maggio 2011, socio senza diritto di firma. __________, pure imputato nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ qui richiamato, è stato dapprima socio con diritto di firma collettiva a due e poi dal mese di luglio 2007 socio con diritto di firma individuale della __________ (cfr., nel dettaglio, estratto RC del Canton Ticino).
A ciò aggiungasi che le parti coinvolte in entrambe le sedi sono in sostanza le stesse: __________, attrice nel procedimento civile, aveva assunto il ruolo di parte civile ai sensi del CPP TI rispettivamente di accusatrice privata nell’ambito del procedimento di cui all’incarto penale richiamato nel frattempo archiviato. PI 3, dal canto suo, convenuto in ambito civile, aveva assunto la veste di accusato ai sensi del CPP TI rispettivamente di imputato in ambito penale.
Infine, già dal contenuto dell’ABB __________ emanato il 21.02.2014 a carico di PI 3 emergono elementi riguardo al comportamento assunto da quest’ultimo in seno ad entrambe le società nel 2007 e potenzialmente utili in ambito civile.
In siffatte circostanze gli atti istruttori dell’incarto penale richiamato potrebbero inconfutabilmente assumere una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. In casu è dunque adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto penale richiamato viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera