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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.04.2013 60.2013.98

4. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·813 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già indiziato / accusato / imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2013.98  

Lugano 4 aprile 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/26.03.2013 presentata da

RE 1 patr. da:

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli incarti penali che lo riguardano personalmente;

premesso che la richiesta datata 25.03.2013 è giunta al Ministero pubblico il 26.03.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno unitamente a otto incarti nel frattempo archiviati che riguardano il qui istante, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con la presente istanza la MLaw __________, in nome e per conto del suo assistito RE 1, chiede di poter visionare tutti gli incarti penali riguardanti quest’ultimo per valutare la sua situazione, essendogli stato impartito dall’Ufficio della migrazione un termine per abbandonare il territorio elvetico, allegando la relativa decisione dell’8.03.2013 e copia della procura (cfr. istanza 25/26.03.2013 e documentazione ivi annessa);

                                         che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta, trasmettendo, in originale, otto incarti riguardante RE 1, segnatamente l’inc. DAC __________ (una cartelletta azzurra), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), l’inc. NLP __________ (una cartelletta gialla), l’inc. NLP __________ (una cartelletta gialla), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone) e l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone);

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le (eventuali) altre parti nei procedimenti penali degli incarti riguardanti RE 1 nel frattempo archiviati, essendo quest’ultimo stato parte agli stessi;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di indiziato, di accusato e di imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG per esaminare gli incarti penali in questione, poiché i procedimenti penali nel frattempo archiviati l’hanno interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che dalla decisione 8.03.2013 emerge che l’Ufficio della migrazione, richiamando – tra l’altro – il decreto di accusa 21.01.2013 (DA __________), ha revocato il permesso di domicilio di RE 1, ordinandogli parimenti di lasciare il territorio elvetico entro il 15.04.2013 (doc. 1.c annesso all’istanza 25/26.03.2013);

                                         che in siffatte circostanze l’esame dei suddetti incarti penali può essere utile al patrocinatore del qui istante per valutare la situazione personale del suo patrocinato;

                                         che di conseguenza questa Corte autorizza il patrocinatore di RE 1 a visionare (per motivi di praticità) presso il Ministero pubblico di Bellinzona (cui vengono trasmessi, in originale, unitamente alla presente decisione) l’inc. DAC 6/2011 (una cartelletta azzurra), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), l’inc. NLP __________ (una cartelletta gialla), l’inc. NLP __________ (una cartelletta gialla), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone) e l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Antonio Perugini, compatibilmente con i suoi impegni;

                                         che il patrocinatore di RE 1 è, se necessario, autorizzato a fotocopiare gli atti utili ai fini delle sue incombenze;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo RE 1 già stato parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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