Incarto n. 60.2013.417
Lugano 19 dicembre 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.12.2013 presentata dal
IS 1 rappr. da:
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti dell’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 2.12.2013 è giunta il 4.12.2013 al Ministero pubblico, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno;
richiamato lo scritto 6/9.12.2013 del procuratore generale, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
richiamate inoltre le osservazioni 9/10.12.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), che comunica di non avere alcuna obiezione da sollevare in merito alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di quanto accaduto il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 2, __________, sfociato nel decreto di accusa 21.10.2013 mediante il quale il procuratore generale lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto (tra l’altro) colpevole di guida in stato di inattitudine (alcol), guida in stato di inattitudine (medicamenti), infrazione alle norme della LCStr, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio in relazione all’incidente della circolazione stradale avvenuto il __________ ed ha proposto la sua condanna di cui al DA __________.
Il surriferito decreto è passato in giudicato il 19.11.2013 (a seguito del ritiro dell’opposizione del 25.10.2013).
2. Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’autorità istante chiede di poter accedere agli atti istruttori inerenti all’incidente della circolazione stradale avvenuto il __________ avente quale protagonista PI 2.
A sostegno della sua istanza precisa in particolare che il 25.06.2013 il Municipio è stato informato (dal Ministero pubblico) dell’apertura di un procedimento penale a carico di PI 2, __________ del IS 1, per titolo di infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, e ciò a seguito dell’incidente della circolazione avvenuto il __________, in territorio di __________, in Via __________ [cfr. doc. CRP 1.a; cfr. anche scritto PG 25.06.2013 (AI 3 – inc. MP __________)]. Di conseguenza con risoluzione no. __________ IS 1 ha aperto un’inchiesta disciplinare a carico di PI 2, che è stata immediatamente sospesa fino al termine del procedimento penale. Nel frattempo l’autorità istante è venuta a sapere dallo stesso interessato che il procedimento penale in questione è sfociato in un decreto divenuto esecutivo. Da qui la presente istanza.
3. Come esposto in entrata, il procuratore generale si rimette al giudizio di questa Corte. PI 2, dal canto suo, non si oppone alla richiesta.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti nella presente richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’autorità istante prevalente sugli interessi personali di PI 2, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________, nel frattempo passato in giudicato.
In effetti, sia il procedimento penale, sia quello disciplinare, traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ovverossia l’incidente della circolazione avvenuto il __________ avente quale protagonista PI 2. Gli atti istruttori dell’incarto penale MP __________ sono dunque certamente utili al IS 1 ai fini del procedimento disciplinare pendente dei confronti di quest’ultimo.
A ciò aggiungasi che PI 2 non si è opposto alla richiesta.
Considerato che il decreto di accusa ingloba un capo d’imputazione che concerne un’altra fattispecie (inc. MP __________), questa Corte autorizza il sindaco e/o il segretario comunale del IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico, gli atti istruttori limitatamente all’incarto __________ riguardante l’incidente della circolazione stradale del __________ (come richiesto), concordando i tempi di accesso con il procuratore generale compatibilmente con i suoi impegni.
Il sindaco e/o il segretario comunale sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare gli atti utili alle loro incombenze.
Va da sé che il sindaco, il segretario comunale e gli altri membri del IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio. Inoltre i dati raccolti possono essere utilizzati soltanto nell’ambito della procedura disciplinare a carico di PI 2.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera