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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.12.2013 60.2013.415

12. Dezember 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·726 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del CPP TI quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2013.415  

Lugano 12 dicembre 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.11./2.12.2013 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa emanato a suo carico (passato in giudicato);

premesso che la richiesta datata 18.11.2013 è giunta al Ministero pubblico il 19.11.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 29.11./2.12.2013, preavvisando favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che nel corso del mese di ottobre 2005 è stato aperto un procedimento penale, tra gli altri, a carico di IS 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 15.03.2006 mediante il quale l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di denuncia mendace, infrazione alla LStup e contravvenzione alla LStup ed ha proposto la sua condanna alla pena di quattro giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni parzialmente aggiuntiva alla pena di quindici giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico del Canton Ticino l’11.07.2005, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, non revocando il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di quindici giorni di detenzione decretata nei suoi confronti l’11.07.2005, ma prolungandone di un anno il periodo di prova, e meglio come descritto nel DA __________;

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato il 18.04.2006;

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa, indicando i suoi dati (doc. 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel surriferito procedimento penale nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

                                         che di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmessa, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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