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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.11.2013 60.2013.372

25. November 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·650 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio delle curatele quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2013.372  

Lugano 25 novembre 2013/dr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/6.11.2013 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa passato in giudicato;

premesso che la richiesta datata 4.11.2013 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 4/6.11.2013;

richiamate le osservazioni 12/13.11.2013 di PI 2, __________, che non si oppone alla richiesta;

richiamate inoltre le osservazioni 13/14.11.2013 del procuratore generale John Noseda, che comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che nel 2004 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 16.08.2005 (DA __________);

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato il 19.09.2005;

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’IS 1, per il tramite del suo capoufficio ad interim chiede, per quanto interessa la competenza di questa Corte, la trasmissione del surriferito decreto di accusa (doc. 1.a);

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa che la famiglia __________ ha presentato una domanda per l’adozione di un minore: per approfondire la necessaria indagine sociale per l’ottenimento del certificato d’idoneità per l’affidamento di un minore in vista di adozione necessiterebbe, con sollecitudine, copia del citato documento, allegando parimenti la relativa autorizzazione a raccogliere informazioni in tal senso (doc. CRP 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, PI 2 non si oppone alla richiesta; il procuratore generale, dal canto suo, si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che l’IS 1 è l’Autorità centrale cantonale cui deve rivolgersi chi è intenzionato ad adottare un fanciullo per ottenere la necessaria autorizzazione all'adozione (www.ti.ch);

                                         che l’Autorità centrale cantonale richiede, tra l’altro, un estratto del casellario giudiziale allo scopo di verificare che i futuri genitori adottivi non siano stati condannati per un reato incompatibile con l’adozione rispettivamente che non sia in corso una procedura per un simile reato (L’adozione in Svizzera, p. 15, scaricabile dal sito internet www.ejpd.admin.ch);

                                         che ciò posto, appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 16.08.2005 (DA __________) emanato a carico di PI 2 allo scopo di approfondire la necessaria indagine sociale per l’ottenimento del certificato d’idoneità per l’affidamento di un minore in vista di adozione da parte di quest’ultimo e di sua moglie, in particolare per verificare se la condanna da lui subita nel 2005 sia incompatibile con l’adozione;

                                         che a ciò aggiungasi che PI 2 non si è opposto alla richiesta;

                                         che di conseguenza il DA __________ richiesto viene trasmesso, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione;

                                         che stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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