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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2013 60.2013.37

22. März 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,160 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante. trasmesso soltanto NLP (ponderazione degli interessi delle parti in gioco)

Volltext

Incarto n. 60.2013.37  

Lugano 22 marzo 2013/dr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.01.2013 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare e a fotocopiare gli atti dell’incarto penale NLP __________ (archiviato);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito della denuncia/querela sporta l’1/2.02.1996 da __________ e dalla __________, __________, contro – tra gli altri – __________, cittadino __________, per titolo di truffa (art. 146 CP), ricettazione (art. 160 CP), messa in circolazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 242 e 244 CP) in relazione all’acquisto, nell’estate/autunno 1995, di 87 "buoni del tesoro italiani CCT" per l’importo di LIT 950'000'000, che sarebbero stati venduti dal denunciato ai denuncianti e che una volta posti all’incasso sono risultati essere falsi, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 13.03.2000 emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani (NLP __________);

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.04.2000;

                                         che con istanza 27.07.2012 l’avv. PR 1, patrocinatore italiano di IS 1, ha chiesto a questa Corte di poter accedere al surriferito incarto penale (doc. 1 – inc. CRP __________);

                                         che a suffragio della sua richiesta ha evidenziato che IS 1 sarebbe stato condannato dal Tribunale penale di __________ senza applicare il principio ne bis in idem e "(…) senza che fossero sentiti i testi citati dalla difesa escussi dalla Magistratura Svizzera, che determinarono l’archiviazione del PM __________ ", adducendo parimenti che il suo assistito ha il diritto di richiedere la revisione della sentenza di condanna giusta l’art. 630 del Codice di procedura penale __________ sulla base delle nuove prove che non erano state acquisite in precedenza (in particolare i verbali d’interrogatorio dei testi, le dichiarazioni rilasciate dai coindagati e gli atti processuali utili alla difesa) (cfr. istanza 27.07.2012 e documentazione ivi annessa, doc. 1, inc. CRP __________);

                                         che con scritto 31.07.2012 questa Corte ha chiesto all’avv. PR 1 se è iscritto all’albo per esercitare in Svizzera o se è stato autorizzato quale prestatore di servizio (doc. 2, inc. CRP __________);

                                         che il 26.11.2012 questa Corte ha stralciato dai ruoli l’istanza 27.07.2012, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte del legale (inc. CRP __________);

                                         che con il presente scritto l’avv. PR 1 ha presentato nuovamente a questa Corte la stessa richiesta, richiamando la documentazione prodotta nella sua precedente istanza del 27.07.2012, allegando una procura manoscritta dell’11.01.2013 di IS 1 ed eleggendo domicilio presso un legale di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza 31.01.2013 e documentazione ivi annessa);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza – appare, di principio, adempiuto l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione a visionare l’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte (denunciato);

                                         che a ciò aggiungasi che alla base di entrambi i procedimenti penali sembra d’acchito che vi siano gli stessi 87 titoli falsi, stante il contenuto del NLP __________ e il fatto che il qui istante è intenzionato a chiedere la revisione della sentenza di condanna __________ del 15.10.2004, da cui emerge che il Tribunale ordinario di __________ ha in particolare dichiarato IS 1 colpevole del reato ascrittogli, e meglio "(…) del reato di cui agli art. 455 e 458 c.p. per avere detenuto e ceduto, a __________, 87 C.C.T. da lire 10.000.000 cadauno contraffatti. Reato commesso in __________ il 26/10/1995" [copia sentenza 15.10.2004 del Tribunale ordinario di __________, p. 1 e 9, annessa all’istanza 27.07.2012 (inc. CRP __________)];

                                         che ciononostante, nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, a giudizio di questa Corte la presente richiesta può essere accolta limitatamente alla trasmissione del decreto di non luogo a procedere 13.03.2000 (NLP __________), non essendo in casu adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente di IS 1 sui diritti personali delle altre parti coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, e ciò anche nel rispetto del diritto di essere sentito;

                                         che si deve in particolare considerare che l’incarto penale in questione contiene numerosi documenti contenenti dati sensibili rispettivamente che toccano la sfera privata/personale di altre persone che deve essere tutelata (come ad esempio i verbali d’interrogatorio e diversa documentazione bancaria);

                                         che l’incarto penale NLP __________ potrà – se del caso – essere richiesto, mediante assistenza giudiziaria, dal Tribunale __________ ove IS 1 presenterà la sua domanda di revisione;

                                         che di conseguenza il decreto di non luogo a procedere NLP __________ viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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