Incarto n. 60.2013.36
Lugano 12 marzo 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30/31.01.2013 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale ABB __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa a procedura semplificata (azione di disconoscimento del debito) di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia sporta il 17.05.2010 da __________ nei confronti di __________ per l’ipotesi di reato di falsità in documenti (art. 251 CP) in relazione alla produzione di un documento (un riconoscimento di debito datato 22.12.2008 redatto in lingua serbo-croata da cui risulta che il denunciante è debitore nei confronti del denunciato della somma di CHF 12'000.--) asseritamente falso nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dal denunciante allo scopo di ottenere l’incasso di pigioni arretrate, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del denunciato sfociato nel decreto di abbandono 10.09.2012 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella per insufficienza di prove (cfr. inc. ABB __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte mediante reclamo giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP;
che con ordinanza 30/31.01.2013 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale ABB __________, essendo stato richiamato con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa a procedura semplificata (azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF) di cui all’incarto __________ promossa il 9.10.2012 da __________ contro __________;
che a fondamento della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto, in copia, il verbale di udienza datato 7.01.2013 (inc. __________) dal quale emerge che l’attore contesta il riconoscimento del debito di cui si è detto poc’anzi [verbale di udienza 7.01.2013, p. 2, doc. 1.a annesso all’istanza 30/31.01.2013: "(…) Viene ribadito che __________, ipovedente, ha subito contestato e contesta tuttora di aver redatto e/o consegnato al suo presunto e altrettanto contestato credito il doc. 1, così come di aver ricevuto l’importo di CHF 12'000.--, da lui mai chiesto a __________ e di cui non aveva tra l’altro bisogno. La procedura penale non è arrivata alla conclusione che la firma apposta al doc. 1 sia autentica, ma solo che il tipo di firma in esame (semplificata e comportante un unico tratto ondulato) non permette di accertarne con sicurezza l’autenticità. Da tale procedura sono però emersi più elementi che confortano le argomentazioni di __________ e, meglio, come già elencato al punto 6. dell’azione di disconoscimento di debito"];
che questa Corte ha deciso di non interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti del procedimento penale (inc. ABB __________), nel frattempo archiviato, corrispondono a quelle del procedimento civile pendente presso la Pretura istante;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;
che nella fattispecie in esame – stante in particolare il contenuto dell’incarto penale richiamato e del verbale di udienza 7.01.2013 (inc. __________) – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale dell’incarto ABB __________ nel frattempo archiviato, poiché le parti coinvolte sono le stesse in entrambe le sedi e ambedue i procedimenti traggono le loro origini dal riconoscimento del debito datato 22.12.2008;
che in siffatte circostanze gli atti dell’incarto penale richiamato potrebbero avere, effettivamente, una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile;
che è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che di conseguenza l’incarto penale ABB __________ (una cartelletta marrone) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso;
che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera