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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 17.12.2013 60.2013.276

17. Dezember 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,361 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Commissione parlamentare d'inchiesta quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2013.276  

Lugano 17 dicembre 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/29.08.2013 presentata dalla

IS 1 rappr. da:

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un decreto di abbandono (passato in giudicato);

premesso che la richiesta datata 28.08.2013 è giunta al Ministero pubblico il 29.08.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il medesimo giorno;

richiamate le osservazioni 5.09.2013 del procuratore pubblico, le osservazioni 13/16.09.2013 e 30.09./2.10.2013 (duplica) di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), e la replica 25/26.09.2013 della IS 1 [di seguito IS 1], di cui si dirà in seguito;

rilevato che il procuratore pubblico con scritto 27.09.2013 ha comunicato di non avere osservazioni di duplica da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte riguardo la valutazione dei contrapposti interessi delle parti in gioco;

visti infine gli scritti 8/9.10.2013 del patrocinatore di PI 2, 10/11.10.2013 del procuratore pubblico e 15/16.10.2013 della IS 1, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della segnalazione __________ della IS 1, per il tramite del suo presidente __________, è stato aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per l’ipotesi di reato di violazione del segreto d’ufficio ex art. 320 cifra 1 CP (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono __________ (ABB __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani.

                                         Avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato.

                                   2.   Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – la IS 1, per il tramite del suo membro __________, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di abbandono emanato a carico di PI 2.

                                         A sostegno della sua istanza precisa che la IS 1 è stata istituita dal __________ il __________. Nella seduta del __________ ha deciso di inoltrare la presente richiesta poiché "(…) ritiene importante conoscere i contenuti e le motivazioni del decreto che riguarda fatti che hanno toccato l’attività commissionale, quale presupposto per la redazione in piena cognizione di causa del proprio rapporto finale ai sensi dell’art. 43 LGC/CdS" (istanza 28/29.08.2013, doc. CRP 1.a).

                                   3.   Con osservazioni 5.09.2013 il procuratore pubblico rileva che, per quanto riguarda il Ministero pubblico, nulla osta, di per sé, alla trasmissione alla IS 1 dell’ABB __________ emanato a carico di PI 2. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo dovesse opporsi alla richiesta, il magistrato inquirente si rimette al prudente giudizio di questa Corte quo alla valutazione dell’interesse giuridico legittimo della IS 1 prevalente sui diritti personali dell’imputato assolto (art. 62 cpv. 4 LOG e art. 320 cpv. 4 CPP) (doc. CRP 3).

                                         PI 2, dal canto suo, si oppone alla richiesta. Mette in particolare in dubbio la legittimazione della IS 1, per il tramite del suo membro __________, di inoltrare la presente richiesta. Ritiene inoltre che in casu non sia dato un interesse giuridico legittimo da parte della IS 1, evidenziando in particolare che vi è "(…) il sospetto che si tratti di o di “voyeurismo giudiziario” o di maldestro intento di controllo dell’attività della Magistratura da parte di una commissione politica che si picca di essere organo inquirente" (osservazioni 13/16.09.2013, p. 2, doc. CRP 6).

                                         A titolo abbondanziale rileva di essere, di principio, disposto a consegnare direttamente alla IS 1 copia del DA (recte: ABB), alle seguenti condizioni, e meglio che la IS 1 glielo chieda direttamente per il tramite del suo legale, che risponda allo scritto 22.08.2013 del suo patrocinatore e che la IS 1 "(…) si impegni a non trasmettere né mostrare tale DA (recte: ABB) al suo presidente __________ essendo in conflitto d’interesse come desumibile dalla sua autoricusa e dal citato, allegato scritto" (osservazioni 13/16.09.2013, p. 3, doc. CRP 6 e documentazione ivi annessa).

                                         Con replica 25/26.09.2013 la IS 1 rileva in particolare che la richiesta sarebbe prima di tutto volta ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’ABB. Nel caso in cui vi fossero altri atti istruttori l’istanza sarebbe volta ad esaminare e a fotocopiare anche questa documentazione.

                                         L’istanza è stata sottoscritta da __________ quale membro anziano della IS 1 in applicazione dell’art. 5 del Regolamento della IS 1. Il presidente __________ non si sarebbe mai astenuto e gli altri membri della IS 1 (formata da quattro membri dopo le dimissioni di PI 2 e di __________) non gli avrebbero mai chiesto di ricusarsi. Le delibere riguardanti la presente procedura sarebbero avvenute con l’accordo dei quattro membri in carica.

                                         Ritiene che in casu sia dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1, adducendo che la Commissione "(…), in applicazione del Capitolo 6 della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato, è tenuta a lavorare rispettando il segreto d’ufficio più stretto. Il Decreto d’abbandono nei confronti di PI 2 ha stabilito che nella fattispecie segnalata al Ministero pubblico dal Presidente __________ giusta l’art. 65 LGC/CdS [recte: art. 65a LGC/CdS (Obbligo di denuncia)] non vi è stata violazione del diritto applicabile. Dato che i lavori commissionali non sono terminati e vista la necessità di conoscere i motivi dell’abbandono – per il momento IS 1 sa solo quanto pubblicato dai media su informazioni fornite da PI 2 e/o dal suo patrocinatore – per potersi attenere e conformare alla giurisprudenza sviluppata dal Ministero pubblico nella decisione in oggetto e renderne conto a chi di dovere, vi è (un) eminente interesse a conoscere le motivazioni di fatto e giuridiche alla base del Decreto d’abbandono" (replica 25/26.09.2013, p. 2, doc. CRP 8).

                                         Rileva inoltre che PI 2 non abbia in sostanza precisato quali sarebbero i suoi diritti personali prevalenti, ritenendo che sarebbe nell’interesse di tutti conoscere l’esatto contenuto dell’ABB, essendo stata la segnalazione presidenziale pubblicata integralmente sui media e sui facebook con commenti di quest’ultimo. Afferma infine che preferisce rimettersi al prudente giudizio di questa Corte invece di sottostare alle condizioni inaccettabili di PI 2.

                                         Con duplica 30.09./2.10.2013 PI 2 riconferma la sua opposizione alla presente istanza. Ritiene in particolare che la IS 1 non avrebbe fornito alcuna precisa e concreta motivazione in relazione al legittimo interesse che rimarrebbe vago e non circostanziato. Inoltre il mandato conferito alla IS 1 di indagare sull’attività della __________ non avrebbe nulla a che vedere con il procedimento sfociato nell’ABB emanato a suo carico (cfr., nel dettaglio, duplica 30.09./2.10.2013, doc. CRP 11).

                                         In data 27.09.2013 il procuratore pubblico comunica di non avere osservazioni di duplica da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte circa la valutazione dei contrapposti interessi delle parti in gioco (doc. CRP 10).

                                   4.   Con scritto 8/9.10.2013 il patrocinatore di PI 2 segnala di aver appreso dai media che la IS 1 è giunta al termine del suo lavoro e che ha redatto il relativo rapporto. Ne deduce che la presente istanza sarebbe superata e priva d’interesse, confermando contestualmente le ragioni addotte contro la stessa (cfr. scritto 8/9.10.2013 e copia dell’articolo CdT ivi annesso, doc. CRP 12).

                                         In data 10/11.10.2013 il procuratore pubblico comunica di non avere particolari osservazioni da formulare in relazione al summenzionato scritto. Si rimette al prudente giudizio di questa Corte in merito alla valutazione dei contrapposti interessi che d’acchito sembrano ancora essere in gioco, evidenziando inoltre che il rapporto finale della IS 1 dovrà in ogni caso essere ancora discusso in Gran Consiglio (doc. CRP 14).

                                         La IS 1, dal canto suo, contesta il fatto che mediante la consegna del rapporto i lavori sarebbero terminati, richiamando in particolare gli art. 41, 43 e 37 cpv. 4 LGC/CdS e una sentenza del Tribunale federale. Riconferma integralmente la sua richiesta (cfr, nel dettaglio, scritto 15/16.10.2013, doc. CRP 15).

                                   5.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   6.   6.1.

                                         Il __________ è stata istituita la IS 1 (art. 1 del Decreto istitutivo del __________, approvato dal Gran Consiglio).

                                         La IS 1 è stata incaricata di esaminare le risultanze dell’inchiesta disciplinare oggetto del rapporto di indagine del __________, svolta su mandato del CdS, riguardante la __________ e in particolare il cosiddetto "__________" (art. 2 cpv. 1 frase 1 del Decreto istitutivo del __________; cfr. il medesimo articolo riguardo al mandato conferitole).

                                         La IS 1 è composta da sei membri, uno per ogni gruppo parlamentare (art. 3 del Decreto istitutivo del __________). I membri della IS 1 sono elencati all’art. 4 cpv. 2 del Decreto istitutivo del __________. __________ è stato designato quale suo presidente (art. 5 del Decreto istitutivo del __________).

                                         L’attività della IS 1 è retta dalle disposizioni di cui agli art. 36-43 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17.12.2002 (RL 2.4.1.1, LGC/CdS). A titolo sussidiario è applicabile la LPamm e il CPC (art. 2 del Regolamento della IS 1 del 24.04.2012).

                                         I suoi membri, i suoi collaboratori diretti, i collaboratori dei servizi dello Stato chiamati a supportare le attività commissionali o che ricevono mandati o incarichi dalla IS 1 e i periti esterni sottoscrivono prima di iniziare la loro attività una dichiarazione relativa al segreto d’ufficio (art. 4 del Regolamento della IS 1 del 24.04.2012).

                                         I lavori della IS 1 sono diretti dal Presidente nominato dal Gran Consiglio (ndr. __________). In caso di sua assenza o impedimento i lavori commissionali sono diretti dal più anziano dei deputati presenti (ndr. __________) (art. 5 del Regolamento della CPIL del 24.04.2012).

                                         Giusta l’art. 8 del Regolamento della IS 1 del 24.04.2012 i rapporti con il CdS e l’Amministrazione cantonale sono curati dal Presidente, salvo decisione diversa della IS 1. La IS 1 richiede direttamente al CdS e ai servizi dell’Amministrazione cantonale le informazioni e la documentazione necessarie per l’esecuzione del proprio mandato giusta quanto previsto dagli art. 36-43 LGC/CdS e dal mandato conferito dal Gran Consiglio. Per ottenere informazioni, documentazione o supporto può avvalersi del rappresentante del CdS autorizzato a presenziare ai lavori commissionali giusta l’art. 41 cpv. 1 LGC/CdS.

                                         I rapporti con i media sono curati dal Presidente, d’accordo gli altri membri della IS 1 (art. 9 del Regolamento della IS 1 del 24.04.2012).

                                         In particolare i membri della Commissione parlamentare d’inchiesta – in casu la IS 1 – sono tenuti al riserbo più assoluto e restano vincolati al segreto d’ufficio anche dopo il termine dei lavori commissionali, per tutti quei fatti alla stessa sottoposti e non portati alla conoscenza del Gran Consiglio (art. 37 cpv. 4 LGC/CdS).

                                         6.2.

                                         Giova anzitutto ricordare che il procedimento penale nei confronti di PI 2, (già) membro della IS 1 (art. 4 cpv. 2 del Decreto istitutivo del 15.02.2012), è stato aperto dal Ministero pubblico a seguito della segnalazione 17.05.2013 da parte del Presidente della stessa IS 1 in relazione a delle interviste rilasciate il 15.05.2013 e il 16.05.2013 dal denunciato concernenti un __________ della __________, che a giudizio del denunciante avrebbero potuto configurare il reato di violazione del segreto d’ufficio in applicazione dell’art. 320 CP in relazione all’art. 37 cpv. 4 LGC/CdS (AI 1 – inc. MP __________).

                                         Il procedimento penale, sulla base delle risultanze istruttorie, è sfociato nel decreto di abbandono 21.08.2013 emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani (ABB __________).

                                         6.3.

                                         È pacifico che nell’ambito del surriferito procedimento penale la IS 1 (per il tramite del suo presidente), non ha assunto la veste di parte, ma di denunciante, di modo che i suoi diritti si limitano a quelli previsti dall’art. 301 CPP.

                                         6.4.

                                         La IS 1 ha inoltrato la presente istanza, che si fonda sull’art. 62 cpv. 4 LOG trattandosi di un procedimento penale concluso, sottoscritta dal suo membro __________ quale deputato più anziano in sostituzione del Presidente __________ (art. 5 frase 2 del Regolamento della IS 1 del 24.04.2012).

                                         6.5.

                                         Ciò posto, dalla lettura dell’ABB __________ emerge come lo stesso tratti il problema a sapere cosa sia un fatto coperto da riserbo giusta l’art. 320 CP, cosa meriti di rimanere segreto. A giudizio di questa Corte ciò è sufficiente per ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 prevalente sugli interessi personali di PI 2 a conoscere il contenuto e l’esito del procedimento penale sfociato nell’ABB __________.

                                         In siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà alla IS 1 copia del decreto di abbandono 21.08.2013 (ABB __________), in forma anonimizzata.

                                         I membri della IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio (art. 37 cpv. 4 LCG/CdS)

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della IS 1 e della presente istanza, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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