Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.10.2013 60.2013.272

18. Oktober 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,431 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante (richiesto di visionare un filmato riguardante un incidente della circolazione stradale)

Volltext

Incarto n. 60.2013.272  

Lugano 18 ottobre 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.07./14.08.2013 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione di un filmato riguardante un incidente della circolazione stradale;

premesso che la richiesta datata 29.07.2013 è giunta alla Pretura penale il 31.07.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 13/14.08.2013, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 24/25.09.2013 di __________, __________, mediante le quali dichiara di essere d’accordo affinché l’istante possa visionare il filmato;

rilevato che PI 1, __________, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito dell’incidente della circolazione stradale avvenuto il __________, in territorio di __________, all’altezza di un incrocio semaforico, avente quali protagonisti __________, conducente dell’autovettura __________ targata __________, e PI 1, conducente dell’autovettura __________ __________ __________, targata __________, è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel DA __________ emanato il 6.06.2011 dal procuratore pubblico Antonio Perugini a carico di PI 1.

                                         Mediante il medesimo il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine "per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 – max. 1.03 grammi per mille)" e di infrazione alle norme della circolazione "per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 50/60 Km/h, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, negligentemente omesso di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, scontrandosi conseguentemente con la vettura prioritaria __________ targata __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra, terminando infine la corsa cozzando contro la barriera protettiva ivi esistente", in relazione ai fatti avvenuti a __________, il __________, ed ha proposto la sua condanna alla pena di venti aliquote giornaliere da CHF 80.-- ciascuna, per complessivi CHF 1'600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (decreto di accusa 6.06.2011, p. 1 e 2, DA __________).

                                         Avverso il summenzionato decreto il 16/17.06.2011 PI 1 ha inoltrato opposizione (AI 5 – inc. MP __________).

                                         Il 17/20.06.2011 il procuratore pubblico ha deciso di confermare il DA __________, trasmettendo contestualmente gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento con l’avvertenza che il citato DA sarà considerato come atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP) (AI 1 – inc. __________).

                                   2.   Il 15.11.2012 il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha dichiarato PI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, a __________, il __________, condotto l’autovettura __________, targata __________, essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 – max. 1.03 grammi per mille), lo ha nondimeno prosciolto dal reato di infrazione alle norme della circolazione riguardo ai fatti descritti al capo d’imputazione n. 2 del DA __________, e lo ha condannato alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 50.-- ciascuna, per complessivi CHF 500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (AI 6 – inc. __________).

                                         La predetta sentenza è passata in giudicato il 18.12.2012.

                                   3.   Con scritto datato 22.02.2013, spedito il 25.02.2013 e ricevuto dalla Pretura penale il 26.02.2013 la IS 1, __________ (di seguito IS 1), ha anzitutto comunicato al pretore di aver ricevuto, per il tramite di PI 1, copia del DA __________ e della relativa decisione del 15.11.2012. Ha poi precisato che: "Alfine di stabilire la responsabilità dell’incidente, la preghiamo di comunicarci cosa sia stato accertato in merito all’infrazione commessa dal signor PI 1, relativa all’omissione di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, poiché l’imputato è stato prosciolto da questo capo d’imputazione", rilevando contestualmente che nel rapporto di polizia gli agenti hanno indicato: "Abbiamo visionato il filmato dell’impianto di videosorveglianza sito all’incrocio. Si può stabilire con certezza che il signor __________ è transitato all’incrocio, con il semaforo verde" (scritto datato 22.02.2013, AI 7 – inc. __________).

                                         Con lettera di risposta del 26.02.2013 il pretore ha comunicato alla IS 1 che "(…) agli atti non vi era una prova certa che il signor PI 1 fosse passato con il rosso. Il filmato non era chiaro e non permetteva di giungere ad una conclusione, mentre un testimone sentito dalla Polizia ha dichiarato sotto giuramento che il signor PI 1 fosse passato con il giallo. In mancanza di una prova certa abbiamo prosciolto il signor PI 1 per il reato di infrazione alle norme della circolazione in base al principio in dubio pro reo" (scritto 26.02.2013, AI 8 – inc. __________).

                                   4.   Con la presente richiesta – trasmessa dalla Pretura penale, per competenza, a questa Corte – la IS 1 postula la trasmissione del filmato in questione allo scopo di completare l’incarto e di poter discutere della responsabilità con la compagnia RC dell’altro protagonista dell’incidente della circolazione stradale.

                                         Come esposto in entrata, __________ non si oppone alla richiesta. PI 1, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito.

                                   5.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   6.   Giova anzitutto rilevare che dagli atti emerge che l’autovettura __________, targata __________, di proprietà della madre di PI 1, il giorno dell’incidente della circolazione stradale in questione, era assicurata presso la IS 1, qui istante (verbale d’interrogatorio di PI 1 8.03.2011, p. 2, AI 1 – inc. MP __________).

                                         Circa l’agire di __________, la polizia nel suo rapporto datato 13.04.2011 ha osservato di aver "(…) visionato il filmato dell’impianto di sorveglianza sito all’incrocio. Si può stabilire con certezza che __________ è transitato all’incrocio, con il semaforo verde" (rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento 13.04.2011, p. 4, AI 1 – inc. MP __________).

                                         Per quanto concerne, per contro, il comportamento assunto da PI 1, il giudice della Pretura penale ha, tra l’altro, prosciolto quest’ultimo dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione in applicazione del principio in dubio pro reo, non avendo riscontrato negli atti alcuna prova certa atta a comprovare che egli quel giorno fosse transitato con il semaforo rosso. Il giudice ha inoltre precisato che il filmato, non essendo chiaro, non ha permesso di giungere ad una conclusione (cfr., al proposito, scritto datato 26.02.2013, AI 8 – inc. __________).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 a visionare il filmato in questione, per completare il suo incarto ai fini delle sue mansioni.

                                         Di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – un rappresentate della IS 1 è autorizzato a visionare, presso questa Corte, la "Registrazione video Via __________ __________" dell’incarto MP __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2013.272 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.10.2013 60.2013.272 — Swissrulings