Incarto n. 60.2013.223
Lugano 24 luglio 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/11.07.2013 presentata dall’
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 3.07.2013 è giunta al Ministero pubblico il 4.07.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/11.07.2013, unitamente all’incarto NLP __________, segnalando di non avere obiezioni all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto datato 21.07.2008 giunto al Ministero pubblico il 7.08.2008 (AI 1) – completato con gli scritti 15/25.08.2008 (AI 2), 19/22.09.2008 (AI 3), 3/6.10.2008 (AI 4) – IS 1 ha sporto denuncia/querela penale contro la __________, __________, in relazione ad asseriti problemi sorti inerenti all’appartamento di sua proprietà ubicato a __________ (inc. MP __________);
che con decisione 20.10.2008 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al surriferito esposto, poiché le problematiche sollevate da IS 1 assumerebbero carattere civile (AI 5 – inc. MP __________);
che con decisione 15.12.2008 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata il 31.10/26.11.2008 da IS 1 avverso il surriferito decreto, poiché introdotta in maniera tardiva (inc. CRP __________);
che in data 9.04.2009 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da IS 1 contro la suddetta decisione a causa del mancato pagamento dell’anticipo spese richiesto (decisione TF __________ del 9.04.2009);
che con sentenza 24.07.2009 il Tribunale federale ha respinto la domanda di restituzione del termine inoltrata da IS 1 tendente all’annullamento della predetta decisione dell’Alta Corte (decisione TF __________ del 24.07.2009);
che con ulteriore sentenza 9.10.2009 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, la domanda di revisione delle surriferite due decisioni presentata sempre da IS 1 (decisione TF __________ del 9.10.2009);
che in data 26.03.2010 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione alle richieste di riapertura del procedimento penale datati 2.09.2009 (AI 11), 26.02.2010 (AI 13) e 22.03.2010 (AI 14) e spediti da IS 1 al Ministero pubblico, per assenza di nuovi elementi ai sensi dell’art. 187 CPP TI (NLP __________; AI 15 – inc. MP __________);
che in data 27.04.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 8/12.04.2010 presentata da IS 1 contro il NLP __________, poiché tardiva (inc. CRP __________);
che l’8.06.2010 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da IS 1 avverso la predetta decisione dell’allora Corte dei reclami penali (decisione TF __________ dell’8.06.2010);
che in data 17.08.2010 l’Alta Corte ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, la domanda di revisione della sentenza TF __________ dell’8.06.2010 presentata da IS 1 (decisione TF __________ del 17.08.2010);
che di conseguenza l’incarto penale NLP __________ (già inc. MP __________) è stato archiviato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito IS 1, di essere informato sullo stato della procedura (inc. NLP __________) e di trasmettergli il relativo incarto penale nella misura in cui fosse stato archiviato (doc. 1.a);
che a sostegno della sua richiesta precisa che gli è stato conferito mandato da parte di IS 1 allo scopo di chiarire le diverse procedure penali e civili del Canton Ticino che lo concernono, producendo parimenti copia della relativa procura (doc. 1.a e doc. 1.b);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciante/querelante ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, di tutti gli atti istruttori dell’incarto NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (AI 1 – AI 21, con copia dell’elenco atti) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera