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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.02.2013 60.2013.19

20. Februar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,015 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. organo delle assicurazioni sociali quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2013.19  

Lugano 20 febbraio 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/22.01.2013 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione del rapporto di polizia e della decisione riguardante un suo assicurato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito del decesso di __________ avvenuto l’8.06.2012, presso l’Ospedale Regionale di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. NLP __________) sfociato nel NLP __________ 16.07.2012 (AI 7);

                                         che l’incarto è dunque stato archiviato;

                                         che con decisione 6.12.2012 questa Corte ha respinto, per quanto ricevibile, l’istanza datata 18.09.2012 dell’IS 1 (di seguito IS 1) non avendo dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG in relazione alla sua richiesta di ottenere la trasmissione del rapporto di polizia inerente al decesso del suo assicurato ┼__________ (inc. CRP __________);

                                         che con la presente richiesta il medesimo ufficio domanda di ottenere la trasmissione del rapporto di polizia riguardante il suicidio di __________ avvenuto l’8.06.2012 e la relativa decisione di archiviazione emanata dal Ministero pubblico;

                                         che a suffragio della sua richiesta afferma che all’origine di quanto è successo non si può escludere l’intervento da parte di terzi, rinviando al contenuto del Foglio complementare R alla richiesta di prestazioni AVS (regresso contro terzi responsabili) del 29.06.2012 (doc. 1), adducendo inoltre che il 13.06.2012 __________, ex-moglie del defunto, ha presentato una domanda di prestazioni AVS (doc. 2), che il 17.07.2012 la Cassa di compensazione delle banche svizzere ha deciso che essa ha diritto ad una rendita per superstiti (doc. 3), evidenziando parimenti di dover valutare l’eventuale esercizio di regresso contro terzi responsabili (art. 72 ss. LPGA) e che, in qualità di organo chiamato ad esercitare eventuali azioni di regresso e agendo in rappresentanza della Cassa di compensazione delle banche svizzere, essa deve stabilire le circostanze di decesso dell’assicurato e valutare eventuali responsabilità da parte di terzi;

                                         che questa Corte ha deciso di non interpellare nuovamente il procuratore pubblico e gli eredi __________, essendo già stati interpellati da questa Corte nell’ambito del procedimento di cui all’incarto __________ sfociato nella decisione 6.12.2012 e avente quale oggetto la medesima richiesta da parte della stessa autorità richiedente;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nell’ambito dell’esercizio del regresso per l’AVS, il regresso è esercitato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) in collaborazione con le casse di compensazione; l’Ufficio federale può conferire questo compito alle casse cantonali di compensazione o alla Cassa svizzera di compensazione (art. 14 cpv. 1 OPGA);

                                         che il regresso (principio, estensione, classificazione dei diritti e limitazione del diritto di regresso) è sancito dagli art. 72 ss. LPGA;

                                         che all’insorgere dell’evento assicurato l’assicuratore è surrogato, fino all’ammontare delle prestazioni legali, nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili (art. 72 cpv. 1 LPGA);

                                         che dall’incarto penale in questione, in particolare dallo scritto datato 8.06.2012 riguardante __________ allestito dall’Ospedale Regionale di __________ emerge che egli è stato ricoverato l’8.06.2012 e che egli si è buttato "(…) dal sesto piano della torre impattando sul terrazzo del II° piano. All’arrivo dei soccorritori il paziente viene trovato con un GCS di 15" [scritto datato 8.06.2012 annesso al rapporto di costatazione 25.06.2012 della polizia cantonale (AI 6)];

                                         che il medesimo giorno, alle ore 15:00, è stata stabilità con certezza la sua morte (attestato di morte, AI 6);

                                         che il 16.07.2012 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha comunicato agli eredi fu __________ che gli accertamenti a suo tempo ordinati sono stati portati a termine e non sono emersi elementi tali da giustificare ulteriori approfondimenti sul piano penale e che per questi motivi l’incarto sarà archiviato, salvo l’emergere di nuovi e importanti elementi di giudizio (NLP __________, AI 7);

                                         che ciò posto e considerato come non appare che vi siano state terze persone responsabili per il decesso di __________ e che l’autorità istante deve valutare un eventuale regresso contro terzi responsabili avendo il 17.07.2012 la competente Cassa di compensazione delle banche svizzere deciso che a favore dell’ex coniuge del defunto spetta una rendita per superstiti, appare di principio adempiuto un interesse giuridico legittimo dell’autorità istante prevalente sugli interessi personali degli eredi fu __________ per ottenere la trasmissione del relativo rapporto di polizia e del decreto di non luogo a procedere NLP __________ del 16.07.2012;

                                         che in siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia, all’autorità istante il rapporto di costatazione 25.06.2012 (AI 6), il NLP __________ del 16.07.2012 (AI 7) e il rapporto di analisi datato 19.07.2012 (AI 8);

                                         che vista la natura della richiesta e l’applicazione dell’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la OPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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