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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.08.2013 60.2013.187

14. August 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,377 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. OAD FCT quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2013.187  

Lugano 14 agosto 2013/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/6.06.2013 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione in copia o perlomeno a visionare la sentenza 27.04.2011, nel frattempo passata in giudicato, riguardante PI 4;

premesso che la richiesta datata 3.06.2013 è giunta alla Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP) il 4.06.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 4/6.06.2013;

richiamate le osservazioni 10/11.06.2013 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 10/11.06.2013 del presidente della CARP, che non si oppongono alla richiesta e si rimettono in ogni caso al giudizio di questa Corte;

richiamate inoltre le osservazioni 17/18.06.2013 di PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti per la reiezione del gravame;

richiamate altresì lo scritto 18/19.06.2013 della Pretura penale, mediante il quale osserva di non intravvedere alcun impedimento nella trasmissione della sentenza richiesta, elencandone i motivi;

richiamato infine lo scritto 21/24.06.2013 dell'IS 1 (di seguito IS 1), mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni di replica da formulare, richiamando quanto esposto nella sua istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 31.07./2.08.2007 l’IS 1, quale organo di autodisciplina in ambito LRD, aveva postulato all’allora Camera dei ricorsi penali "(…) di conoscere gli eventuali atti di un procedimento a carico di PI 4, una responsabile della __________, soggetta alla loro vigilanza" (sentenza 3.10.2007, p. 1, inc. CRP __________).

                                         Con decisione 3.10.2007 la richiesta è stata respinta dalla predetta autorità, poiché prematura (inc. CRP __________).

                                   2.   Con la presente richiesta l’IS 1, sempre in qualità di Organismo di autodisciplina in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo nel settore finanziario ai sensi dell’art. 24 LRD, postula la trasmissione, in copia, della sentenza 27.04.2011 emanata dalla CARP a carico di PI 4 o perlomeno di prenderne visione.

                                         A sostegno della sua richiesta richiama anzitutto i combinati art. 23 e 32 degli Statuti rispettivamente gli art. 1 e 5 del Regolamento del Comitato direttivo IS 1 (RCD), precisando che la __________, __________ (già __________) annovera al suo interno, quale responsabile per l’espletamento dei compiti LRD, PI 4. Afferma poi che in data 14.09.2011 quest’ultima, per il tramite del suo legale, ha informato l’IS 1 del suo proscioglimento con decisione 27.04.2011 della CARP, cui sarebbe seguito uno scambio epistolare allo scopo di ottenere copia della predetta decisione. PI 4, sempre per il tramite del suo patrocinatore, ha trasmesso all’IS 1 copia della decisione 8.10.2012 della CARP, mediante la quale le è stata riconosciuta un’indennità giusta gli art. 429 ss. CPP. In data 8.04.2013 l’IS 1 ha nuovamente chiesto a PI 4 di ottenere la trasmissione della decisione in questione, richiesta che è stata nuovamente negata da quest’ultima (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a e documentazione ivi annessa).

                                   3.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico informa di non avere particolari osservazioni da formulare e che da parte sua, nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’IS 1, rimettendosi in ogni caso al giudizio di questa Corte (doc. 3).

                                         Il presidente della CARP comunica di non avere motivi per opporsi alla richiesta e di rimettersi, comunque, al prudente giudizio di questa Corte (doc. 4).

                                         PI 4, dal canto suo, postula la reiezione dell’istanza. Sostiene in particolare che la possibilità da parte dell’autorità istante di accedere agli atti di eventuali procedimenti penali inerenti all’affiliato sarebbe data unicamente nell’ambito di un’inchiesta formale del Comitato direttivo sul conto dell’affiliato ai sensi dell’art. 11 RCD aperta a seguito di indizi di violazione della LRD (art. 12 cpv. 2 RCD) e che ciò non sarebbe il caso nella presente fattispecie, apportando le sue motivazioni al riguardo. Afferma inoltre che essa è stata integralmente prosciolta da ogni accusa: di conseguenza l’autorità istante non può far valere alcun interesse giuridico legittimo ad ottenere copia/visione della sentenza in questione (doc. 5).

                                         La Pretura penale non intravvede, per contro, alcun impedimento nella trasmissione della sentenza richiesta: il procedimento penale nel frattempo concluso riguarda l’attività lavorativa di una professionista fiduciaria; l’autorità istante è un organo con mansione di sorveglianza di diritto pubblico; l’interesse pubblico prevale sugli interessi dell’imputata, la quale è affiliata all’IS 1 ed ha dunque espressamente concesso all’organo di controllo il diritto di accedere agli atti che la concernono (art. 11 Regolamento OAD); il fatto che l’imputata sia stata prosciolta non è necessariamente rilevante in relazione alla fattispecie in esame e il suo proscioglimento si fonda su motivazioni di tipo formale (art. 141 CPP) e non di merito (doc. 6).

                                         Infine, con scritto 21/24.06.2013 l’IS 1 comunica di non avere particolari osservazioni di replica da formulare, riconfermando quanto esposto nella sua istanza.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   5.   5.1.

                                         Va preliminarmente osservato che la __________, __________ (già __________), nella quale opera PI 4, è un intermediario finanziario che si è affiliata alla IS 1 in relazione alla propria attività: PI 4 è responsabile per l’espletamento dei compiti LRD.

                                          5.2.

                                         L’IS 1, costituita quale associazione il 30.03.1999, è un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD: ha quale scopo l’offerta di servizi di assistenza e consulenza ai fiduciari del Cantone Ticino nell’ambito del rispetto della Legge federale in materia di riciclaggio di denaro.

                                         L’associazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dall’autorità federale di controllo del Dipartimento Federale delle Finanze il 25.05.1999. Dal 2009 l'IS 1 é inoltre riconosciuto dalla FINMA quale associazione professionale abilitata al rilascio di norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale.

                                         5.3.

                                         Gli organismi di autodisciplina operano la vigilanza riguardante l’osservanza degli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) del 10.10.1997 da parte degli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD loro affiliati (art. 12 lit. c cifra 1 in relazione all’art. 24 LRD).

                                         L’IS 1 dispone di un regolamento (in seguito ROAD), in virtù dell’art. 25 LRD e dell’art. 23 cpv. 1 lit. a degli Statuti IS 1.

                                         In particolare il ROAD sancisce all’art. 5 cpv. 1 che l’intermediario finanziario viene ammesso all’IS 1 se adempie i requisiti previsti dall’art. 4 degli Statuti IS 1 [secondo cui possono essere, tra l’altro, membri dell’IS 1 i fiduciari commercialisti che sono iscritti all’albo dei fiduciari del Cantone Ticino, così come le persone giuridiche nel cui organo amministrativo o nella cui direzione, quali risultano a RC, sia presente almeno una persona iscritta all’albo dei fiduciari del Cantone Ticino (cpv. 1)] e dispone inoltre di un’organizzazione aziendale in grado di garantire il rispetto degli obblighi previsti all’art. 8 ROAD [riguardante i doveri dei membri tra cui figurano il rispetto della LRD, delle norme del diritto penale (in particolare gli art. 305bis e 305ter CP), degli Statuti e dei regolamenti dell’IS 1, delle direttive, circolari e altre disposizioni emanate dall’IS 1, cpv. 1 lit. a-e] e all’art. 10 ROAD (concernente l’ammissione e l’esclusione dell’affiliazione da parte dell’intermediario finanziario).

                                         Inoltre giusta l’art. 5 cpv. 2 ROAD l’intermediario finanziario e i suoi collaboratori che esercitano un’attività ai sensi della LRD devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. Quest’ultimo requisito non è, di regola, adempiuto nel caso di condanne penali per reati in relazione con l’attività esercitata dall’affiliato.

                                         Il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 degli Statuti IS 1 è condizione necessaria per l’affiliazione. L’intermediario finanziario deve inoltre adempiere alle seguenti condizioni, ovverossia a) garantire, se necessario per mezzo di direttive interne e grazie alla sua organizzazione, il rispetto degli obblighi fissati dalla legge contro il riciclaggio (LRD) e dal ROAD, così come il rispetto degli statuti, dei regolamenti interni e le direttive IS 1; b) l’intermediario finanziario, così come i suoi collaboratori, devono godere di una buona reputazione nel campo della sua attività e deve portarsi garante del rispetto delle norme della LRD e del ROAD (art. 10 cpv. 1 ROAD).

                                         Mediante la sottoscrizione e la presentazione della richiesta di affiliazione, il candidato Membro conferisce al Comitato direttivo ed al Tribunale arbitrale dell’IS 1 il diritto di accedere agli atti che lo riguardano (art. 11 ROAD).

                                         Il Comitato direttivo, quale organo dell’IS 1, può ammettere, escludere, riammettere e sospendere i membri dell’IS 1 [art. 23 cpv. 1 lit. a degli Statuti dell’IS 1; cfr. anche Regolamento del Comitato direttivo IS 1 (RCD)].

                                         In particolare può decidere l’eventuale esclusione di un membro nei casi previsti dall’art. 11 cpv. 1 lit. a-e degli Statuti IS 1, segnatamente in caso di: a) gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni degli Statuti, dei Regolamenti, delle Direttive e delle altre disposizioni emanati dall’IS 1, da parte del membro in questione; b) condotta professionale che comprometta gravemente la reputazione del membro in questione e sia lesiva della dignità della professione (ad esempio: violazione del segreto professionale, concorrenza sleale verso altri membri o colleghi, danneggiamento intenzionale della reputazione e dell’attività professionale di altri membri o colleghi, diffusione di informazioni false o che possono indurre in errore il pubblico); c) gravi e/o ripetute infrazioni alle disposizioni di legge relative al riciclaggio di denaro ed in particolare della LRD; d) gravi e/o ripetute infrazioni alle norme di comportamento e/o deontologiche; e) perdita delle caratteristiche di cui all’art. 4 degli Statuti IS 1 (qualifiche dei membri).

                                         5.4.

                                         Ora, l’autorità istante è in possesso della sentenza 8.10.2012 emanata dalla CARP, essendole stata trasmessa dal patrocinatore di PI 4 (ndr. priva del no. di incarto).

                                         Dalla stessa emerge che il 18.05.2009 il procuratore pubblico ha riconosciuto PI 4 autrice colpevole di falsità in documenti e di carente diligenza in operazioni finanziare e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da CHF 150.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 13'500.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa e delle spese giudiziarie.

                                         Statuendo sull’opposizione presentata dall’accusata, con decisione 21.05.2010 il giudice della Pretura penale l’ha prosciolta dall’imputazione di carente diligenza in operazioni finanziarie, dichiarandola nondimeno colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel DA e l’ha condannata alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote di CHF 150.-- cadauna, per complessivi CHF 7'500.--, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.

                                         Con sentenza 27.04.2011 la CARP ha accolto il ricorso di cassazione presentato da PI 4 e l’ha prosciolta dall’imputazione di falsità in documenti, ponendo gli oneri processuali e le ripetibili a carico dello Stato.

                                         Con decisione 8.10.2012 la CARP ha parzialmente accolto l’istanza di indennità ai sensi degli art. 429 ss. CPP mediante la rifusione dell’importo di CHF 12'988.75 oltre interessi al 5% dal 5.04.2012 (doc. 3b annesso all’istanza 3/6.06.2013).

                                         Non sono tuttavia esposti i fatti che stanno alla base della fattispecie sfociata nel proscioglimento di PI 4 con sentenza 27.04.2011 della CARP (inc. __________), che potrebbero interessare l’autorità qui istante.

                                         5.5.

                                         Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta, le competenze dell’IS 1 rispettivamente del Comitato direttivo di cui si è detto poc’anzi e considerato inoltre il contenuto della sentenza 27.04.2011 della CARP – a giudizio di questa Corte appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell’IS 1 rispettivamente del Comitato direttivo (quale suo organo) ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 4 ad ottenere copia della decisione richiesta, potendo il suo contenuto essere utile ai fini della valutazione del comportamento di quest’ultima, non in un’ottica penale ma nell’ottica del rispetto degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. L’IS 1, per il tramite del suo Comitato direttivo, può e deve valutare se con il suo agire PI 4 abbia in particolare rispettato le norme di diligenza in materia di riciclaggio di denaro ai sensi della LRD e le norme deontologiche e di comportamento per l’esercizio della professione definite in specifiche direttive (cfr. art. 2 degli Statuti dell’IS 1), e ciò indipendentemente dal suo proscioglimento. Non va del resto dimenticato che vige l’obbligo da parte dei membri dell’IS 1 di rispettare la LRD e le relative ordinanze, il CP, gli Statuti dell’IS 1, i regolamenti, le Direttive e altre disposizioni emanati dall’IS 1 (art. 8 degli Statuti dell’IS 1).

                                         Il fatto che PI 4 sia stata prosciolta da ogni accusa penale nella sentenza di cui ne viene postulata la trasmissione da parte dell’IS 1 non è perciò determinante.

                                         Per questi motivi – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà all’IS 1 copia della sentenza 27.04.2011 emanata dalla CARP (inc. __________) riguardante la persona di PI 4.

                                         Va da sé che i membri e gli organi dell’IS 1 sono tenuti al segreto professionale.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi dei precedenti considerandi. Stante la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LRD, il ROAD, il RCD, gli Statuti IS 1 ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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