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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.06.2013 60.2013.147

11. Juni 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·843 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2013.147  

Lugano 11 giugno 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/6.05.2013 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali archiviati riguardanti la persona di PI 2 ai fini dell’istruttoria della procedura di divorzio unilaterale di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con scritto 3/6.05.2013 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione di tutti gli incarti penali riguardanti la persona di PI 2, essendo stati richiamati, con il consenso del pretore aggiunto e delle parti, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

                                         che a sostegno della sua richiesta il pretore aggiunto precisa che tra __________ e lo stesso PI 2 è pendente presso la Pretura istante una procedura di divorzio unilaterale avente quale oggetto litigioso, tra l’altro, la questione della capacità del padre PI 2 di esercitare convenientemente il diritto di visita sul figlio __________ (__________), nonché la valutazione del bene e dello sviluppo armonioso del minore;

                                         che il pretore aggiunto ha inoltre prodotto uno scritto datato 25.04.2013 dell’avv. __________, patrocinatore di __________, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (cfr., al proposito, doc. 1.a, alla cui lettura si rimanda per brevità);

                                         che su richiesta 7.05.2013 di questa Corte, il 21.05.2013 il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Corte diciassette incarti penali riguardanti PI 2, ovverossia gli incarti DAC __________, DAC __________, DAC __________, DAP __________, DAP __________, DAP __________, DAP __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, ABB __________, ABB __________, ABB __________ e NLP __________;

                                         che il Ministero pubblico ha al riguardo precisato che gli incarti ABB __________, ABB __________ (entrambi sfociati in un ABB) e l’incarto DAP __________ (sfociato in un DA) non sono stati reperiti in alcun archivio;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

                                         che nella fattispecie in esame appare data una connessione tra la procedura di divorzio unilaterale pendente presso la Pretura istante e i procedimenti penali di cui agli incarti penali DAC __________, DAC __________, DAC __________, DAP __________, DAP __________, DAP __________, DAP __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, ABB __________, ABB __________, ABB __________ e NLP __________, nel frattempo archiviati, potendo il loro contenuto essere potenzialmente utile per avere un quadro completo della situazione e valutare il rapporto instauratosi tra il padre e il figlio minorenne nell’ottica del bene di quest’ultimo;

                                         che a ciò aggiungasi che, in occasione dell’udienza di dibattimento tenutasi il 18.04.2013 dinanzi alla Pretura istante, PI 2 non si è opposto alla richiesta (cfr., al proposito, istanza 3/6.05.2013, doc. 1);

                                         che in siffatte circostanze è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che di conseguenza gli incarti penali DAC __________, DAC __________, DAC __________, DAP __________, DAP __________, DAP __________, DAP __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, DA __________, ABB __________, ABB __________, ABB __________ e NLP __________ vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso;

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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