Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.04.2012 60.2012.90

4. April 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·902 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2012.90  

Lugano 4 aprile 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, ricusatosi)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/13.03.2012 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 24.10.2003 PI 2, cittadino __________, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________, ha denunciato __________ e __________ – direttore rispettivamente funzionario dell’allora __________, __________ (ora __________) – in particolare per le ipotesi di reato di amministrazione infedele e di appropriazione indebita riguardo alla gestione del conto cifrato denominato __________ intestato al denunciante (AI 1 – inc. __________);

                                         che il procedimento penale – in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati – è sfociato nei decreti di non luogo a procedere 26.02.2004 emanato dall’allora procuratore pubblico Claudia Solcà nei confronti di __________ (NLP __________) e 5.03.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker nei confronti di __________ (NLP __________) (AI 8 e AI 40 – inc. __________);

                                         che i suddetti decreti non sono stati impugnati presso l’allora Camera dei ricorsi penali mediante istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI;

                                         che con decisione 17.12.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali ha concesso a PI 2 l’autorizzazione di esaminare / fotocopiare il rapporto 1.3.2007 dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico allestito nell’ambito del predetto procedimento (inc. CRP __________);

                                         che con successiva decisione 23.02.2010 sempre l’allora Camera dei ricorsi penali ha autorizzato PI 2 a visionare / fotocopiare gli atti del surriferito incarto penale (inc. CRP __________);

                                         che con scritto 12/13.03.2012 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale in questione, essendo stato richiamato con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa da PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) contro __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________);

                                         che a suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto datato 8.03.2012 dell’avv. PR 1, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (doc. 1.a);

                                         che l’avv. PR 1, dopo aver illustrato l’iter del procedimento penale (di cui si è detto poc’anzi), ha precisato che il 27.12.2010 PI 2 ha presentato contro __________ un’azione di risarcimento danni per un ammontare di CHF 917'467.99 oltre accessori presso la Pretura qui istante in relazione alla gestione del conto cifrato __________ e che in quella sede è stato richiamato l’incarto penale in questione (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta, nonché il contenuto e l’esito dell’incarto penale richiamato – è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale sfociato nei decreti di non luogo a procedere NLP __________ e NLP __________ (entrambi passati in giudicato), poiché entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ovverossia la gestione del conto cifrato __________, di cui PI 2 era titolare presso l’allora __________, __________ (ora __________);

                                         che gli atti dell’incarto penale richiamato possono dunque essere utili ai fini del giudizio civile;

                                         che nella fattispecie in esame è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che di conseguenza l’incarto penale __________ (composto da tre scatole) viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso;

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente                                                    La cancelliera

60.2012.90 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.04.2012 60.2012.90 — Swissrulings