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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.12.2012 60.2012.390

5. Dezember 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,679 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro la decisione di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva emanata dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. mancato pagamento della multa per colpa dell'autore

Volltext

Incarto n. 60.2012.390  

Lugano 5 dicembre 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 9/10.10.2012 presentato da

RE 1  

  contro

la decisione di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva emanata il 2.10.2012 dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (inc. __________);

richiamato lo scritto 15/18.10.2012 della Sezione della circolazione, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   In data 30.10.2009 la Polizia della Città di __________ ha comunicato ad RE 1 (__________), cittadino __________, che al suo ufficio è pervenuto un rapporto per infrazione alla LCS (recte: LCStr) commessa il 22.10.2009, alle ore 16:30, in territorio di __________, presso il "__________", per "(…) aver circolato con l’autoveicolo targato __________ marca __________ commettendo la/e seguente/i infrazione/i: omettendo di sottoporlo al controllo periodico obbligatorio (ogni 24 mesi) dei gas di scarico. Ultimo controllo di antipolluzione avvenuto il 16.03.2006" (rapporto di contravvenzione 30.10.2009, inc. __________).

                                         RE 1 è contestualmente stato avvertito della facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro quindici giorni dall’intimazione del rapporto di contravvenzione e del fatto che trascorso detto termine il rapporto, unitamente alle eventuali osservazioni inoltrate, saranno trasmessi alla Sezione cantonale della circolazione, Ufficio giuridico – servizio multe, per le decisioni di sua competenza.

                                  b.   Il 15.01.2010 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – visto il rapporto di contravvenzione allestito dalla Polizia comunale di __________ in relazione ai fatti accertati il 22.10.2009 in territorio di __________ [essendo stato omesso di sottoporre l’autovettura targata __________ entro il termine prescritto al controllo delle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali (art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr; art. 59a cpv. 1 e 96 ONC)], esaminati gli atti e considerato inoltre che non sono state presentate osservazioni in merito al rapporto di contravvenzione 30.10.2009 – ha inflitto ad RE 1 una multa di CHF 500.--, oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.-- e delle spese di CHF 30.-- (risoluzione del 15.01.2010 no. __________, inc. __________).

                                         RE 1 non ha impugnato la citata risoluzione presso la Pretura penale. La stessa è dunque passata regolarmente in giudicato.

                                   c.   Con decisione 2.10.2012 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – vista la surriferita risoluzione, constatato il mancato pagamento della multa e lo stato d’insolvenza del contravventore, ritenuti inoltre adempiuti i presupposti per procedere alla commutazione della multa in pena detentiva e in applicazione degli art. 8 cpv. 1 e 2 LPContr, art. 106 cpv. 2-5 CP e art. 363 CPP – ha commutato la multa di CHF 500.-- in cinque giorni di pena detentiva (decisione di commutazione in pena detentiva sostitutiva del 2.10.2012, inc. __________).

                                  d.   Con il presente gravame RE 1 insorge dinanzi a questa Corte contro la decisione 2.10.2012 emanata dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione.

                                         Il reclamante afferma che la fattispecie in esame trae le sue origini dal fatto che un ausiliario della polizia della Città di __________ ha constatato che egli non aveva effettuato il controllo dei gas di scarico per la sua autovettura. Egli gli avrebbe immediatamente comunicato che si trattava di una svista e che avrebbe fatto fare il controllo il giorno seguente. Detto controllo sarebbe poi stato effettivamente eseguito. Ciononostante egli si è visto infliggere ingiustamente una multa di CHF 500.--, importo che sarebbe anche esorbitante vista la sua situazione finanziaria. Sostiene al riguardo di non esercitare alcuna attività lucrativa da oltre dieci anni "(…) a seguito di un iter giudiziario kafkiano (…)" e di abitare presso sua madre, che è anziana. Assevera inoltre di non avere mai percepito alcuna indennità da parte di un ente pubblico o della cassa disoccupazione e di essere nullatenente. Adduce infine che "(…) la totale mancanza di etica e di morale nell’applicazione di una legge, che è generale e astratta, fa si che dovrei scontare cinque giorni di carcere che, se confermati, farò senza certamente sottrarmi" e che "Chiaro deve essere che non sono in condizioni di pagare un simile esorbitante importo e chiedo, anche a tutela della mia anziana madre, che la convocazione per espiare la pena mi sia inviata riservata e personale" (reclamo 9/10.10.2012).

                                   e.   Come esposto in entrata, la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al presente reclamo.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L'1.01.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che disciplina, tra l'altro, la procedura penale in materia di contravvenzioni. L'art. 357 cpv. 1 CPP conferisce in particolare alle autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni i poteri del pubblico ministero. La procedura (contravvenzionale) è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa (art. 357 cpv. 2 CPP).

                                         Compatibilmente alle norme federali, il Cantone Ticino il 20.04.2010 ha emanato una nuova Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr), entrata in vigore l'1.01.2011, che regola il minimo indispensabile e per il resto rinvia al Codice di procedura penale, anche per le contravvenzioni di diritto cantonale (Commentario CPP – M. MINI, art. 17 CPP n. 3). L'art. 1 cpv. 2 di detta legge ribadisce che la procedura davanti all'autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal CPP.

                                         1.2.

                                         L'art. 17 CPP, che concerne le autorità penali delle contravvenzioni, stabilisce che la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.

                                         In virtù del rinvio dell'art. 106 cpv. 2 seconda frase della LF sulla circolazione stradale del 19.12.1958 (LCStr) [secondo cui "(...) i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti"] – in Ticino – il Dipartimento delle istituzioni, la Sezione della circolazione e gli organi di polizia, sono di principio le autorità competenti per l’applicazione delle normative in materia di circolazione stradale e di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [art. 1 del Regolamento del 2.03.1999 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, RLACS].

                                         In modo particolare l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente, tra l'altro, ad istruire e a decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 4 lit. f RLACS).

                                         Secondo l'art. 363 cpv. 2 CPP il pubblico ministero o l'autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d'accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive. Tra quest'ultime rientrano le decisioni della commutazione delle multe, che dunque – dopo l'introduzione del CPP dall'1.01.2011 – non vengono più emesse dal giudice dell'applicazione della pena, bensì dall'autorità amministrativa che le ha adottate (Messaggio n. 6165 del 21.01.2009 sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, p. 33).

                                         L'art. 8 cpv. 1 LPContr prevede, infatti, che la multa di cui non è possibile l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.

                                         Contro una decisione indipendente successiva pronunciata sotto forma di ordinanza o decreto e, di norma, in procedura scritta è dato reclamo (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 1202).

                                         Per gli art. 20 cpv. 1 lit. b e 393 cpv. 1 lit. a CPP in combinazione con l'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali l'autorità competente a giudicare i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni ex art. 17 CPP.

                                         Ne discende dunque la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.

                                         1.3.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.4.

                                         Il reclamo, inoltrato il 9/10.10.2012 contro la decisione 2.10.2012 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è tempestivo.

                                         RE 1, quale imputato, destinatario della decisione di commutazione che lo tocca personalmente, direttamente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 106 cpv. 1 CP se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di CHF 10'000.--.

                                         In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (art. 106 cpv. 2 CP).

                                         Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).

                                         Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli art. 35 e 36 cpv. 2-5 CP (art. 106 cpv. 5 CP).

                                         A tenore dell'art. 8 cpv. 1 LPContr la multa di cui non è possibile l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.

                                         2.2.

                                         La commutazione della multa in pena detentiva (art. 106 cpv. 2 CP e art. 106 cpv. 5 CP in combinazione con l’art. 36 cpv. 2 CP) presuppone il mancato pagamento della stessa per colpa dell’autore (art. 106 cpv. 2 CP).

                                         Analogamente all’art. 36 cpv. 3 CP [secondo cui "se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece: a. la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo; b. la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure c. l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità"], il mancato pagamento di una multa non avviene per colpa dell’autore quando la sua capacità contributiva si è considerevolmente aggravata a causa di circostanze a lui non imputabili (BSK Strafrecht I – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 106 CP n. 17).

                                   3.   3.1.

Ora, RE 1 è rimasto anzitutto silente di fronte al rapporto di contravvenzione 30.10.2009 della Polizia della città di __________, non avendo presentato osservazioni in merito.

Egli non ha nemmeno contestato la decisione emanata il 15.01.2010 dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, mediante la quale gli è stata inflitta una multa di CHF 500.-- (oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese) in relazione ai fatti accertati il 22.10.2009 in territorio di __________ (cfr., nel dettaglio, risoluzione del 15.01.2010 no. __________, inc. __________; consid. b. della presente decisione).

La stessa è dunque inconfutabilmente passata in giudicato.

L’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha poi constatato il mancato pagamento della multa in questione come pure lo stato d’insolvenza di RE 1.

Dal verbale di pignoramento del 25.02.2011, esecuzione no. __________, emerge in effetti che il 18.02.2011 il cursore dell’UE non ha accertato beni pignorabili presso RE 1, celibe e domiciliato a __________ presso l’abitazione di proprietà di sua madre, e non ha potuto procedere ad un pignoramento del suo salario. Il cursore dell’UE ha inoltre constatato che egli è nullatenente ed è in arretrato con il pagamento della cassa malati e dell’AVS. L’incasso della multa si è rilevato impossibile, essendo stato rilasciato un attestato di carenza beni ai sensi degli art. 115 e 149 LEF per complessivi CHF 900.50 (verbale di pignoramento del 25.02.2011, esecuzione no. __________, doc. 4).

Il 2.10.2012 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha quindi deciso di commutare la multa di CHF 500.-- in cinque giorni di pena detentiva, in applicazione dell’art. 206 cpv. 2-5 CP e dell’art. 8 cpv. 1 LPContr.

3.2.

Giova anzitutto rilevare che il reclamante avrebbe dovuto far valere le censure ora sollevate contro l’inflizione della multa e il suo ammontare, al più tardi, impugnando la risoluzione del 15.01.2010 no. __________ dinanzi alla Pretura penale, senza attendere che la stessa passasse in giudicato ["Faccio notare che il tutto nasce dal fatto che un ausiliario di polizia della città di __________ ha costatato che non avevo effettuato il controllo dei gas di scarico per la mia autovettura. Immediatamente gli ho comunicato che trattavasi di una svista e che avrei proceduto il giorno seguente; cosa che è avvenuta. Malgrado quanto sopra, mi sono visto infliggere una multa di ben 500.-- franchi che, vista la mia situazione, era esorbitante oltre che ingiusta. (…)" (reclamo 9/10.10.2012)].

                                         A ciò aggiungasi che l’affermazione del reclamante secondo cui "(…) da oltre 10 anni, a seguito di un iter giudiziario kafkiano, non esercito alcuna attività lucrativa e vivo presso la mia anziana madre. Non ho mai beneficiato di indennità alcuna da parte dell’ente pubblico o delle casse di disoccupazione e sono nulla tenente" (reclamo 9/10.10.2012) comprova che dopo il passaggio in giudicato della suddetta risoluzione (mediante la quale gli è stata, appunto, inflitta una multa di CHF 500.--) la sua situazione finanziaria e personale è rimasta invariata. Non si può dunque ritenere che, dopo l’emanazione della risoluzione del 15.01.2010, la capacità contributiva di RE 1 si sia considerevolmente deteriorata a causa di circostanze a lui non imputabili. Appare dunque che il mancato pagamento della multa sia ascrivibile allo stesso reclamante, il quale non si è del resto mai attivato per ottenere una rateazione della multa e/o non ha mai chiesto di prorogare i termini di pagamento.

                                         Il fatto poi che sia stato rilasciato un attestato di carenza beni in suo favore e che egli sia nullatenente non può giovare al reclamante, considerato come, secondo la chiara volontà del legislatore, la conduzione di vita ai limiti della/sotto la soglia del minimo esistenziale, non può escludere l’inflizione di una multa (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 21).

                                         Ne discende che, a giusta ragione, la Sezione della circolazione ha quindi commutato la multa di CHF 500.-- inflitta a RE 1 in cinque giorni di arresto.

                                         Si evidenzia infine che il qui reclamante in questa sede non si oppone, in realtà, alla decisione di commutazione della multa in pena detentiva ["Ciò detto la totale mancanza di etica e di morale nell’applicazione di una legge, che è generale e astratta, fa si che dovrei scontare cinque giorni di carcere che, se confermati, farò senza certamente sottrarmi" (reclamo 9/10.10.2012)].

                                         In siffatte circostanze, la questione non merita ulteriori approfondimenti e la decisione impugnata non può che essere tutelata.

                                   4.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RE 1, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 36 e 106 CP, 393 ss. CPP, la LPContr ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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