Incarto n. 60.2012.282
Lugano 15 novembre 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/9.07.2012 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di diversi incarti penali nel frattempo archiviati ai fini dell’istruttoria delle cause civili di cui agli incarti __________ e __________;
richiamate le osservazioni 26/27.07.2012 di PI 7, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), 26/27.07.2012 dell’avv. PI 6, __________ (patr. da: avv. PR 4, __________), 30/31.07.2012 del procuratore pubblico Moreno Capella, 2/3.08.2012 del presidente della Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP), giudice Giovanna Roggero-Will, 31.07./6.08.2012 di PI 8, __________ (patr. da: avv. PR 5, __________), e 6/7.08.2012 del presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Claudio Zali, delle quali si dirà in seguito;
rilevato che l’avv. PI 5, __________, – interpellato da questa Corte – non ha presentato osservazioni alla presente istanza e che la Pretura istante ha rinunciato a presentare osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 15.09.2006 la PI 4, __________, ha sporto denuncia nei confronti di PI 3, già __________ e __________ della società denunciante, e di eventuali altre persone coinvolte, per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti, riciclaggio di denaro in relazione al comportamento da lui asseritamente assunto, tra l’autunno del 1998 e il mese di dicembre 2005, avendo applicato su ogni singola operazione __________ da lui effettuata in nome e per conto della PI 4 un margine supplementare rispetto a quello praticato dal __________ (di seguito __________) e dalla (allora) __________, __________ (di seguito __________). Questo margine supplementare sarebbe poi stato dapprima riversato a terzi estranei alla società denunciante e in seguito prelevato in contanti cagionandole un danno ingente (cfr., nel dettaglio, scritto 4.07.2012, riferito all’inc. __________, dell’avv. PR 2, p. 2 ss., doc. 1.b annesso all’istanza 6/9.07.2012).
Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale a carico di PI 3, dell’avv. PI 5, dell’avv. PI 6, di PI 7 per diverse ipotesi di reato (inc. MP __________).
A margine di questo procedimento penale, il 21.08.2007 il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale a carico di PI 8 per titolo di falsità in documenti, esteso all’ipotesi di reato di carente diligenza in operazioni finanziarie a seguito della denuncia sporta l’8.05.2008 (AI 19 – inc. MP __________).
In data 4.10.2010 il procuratore pubblico Moreno Capella ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione dell’azione penale (NLP __________ – MP __________, passato in giudicato il 25.02.2011).
b. Con sentenza del __________ la Corte delle assise criminali di __________ ha in particolare riconosciuto PI 3 (patr. da: avv. __________ e avv. __________), autore colpevole di amministrazione infedele qualificata, l’avv. PI 5 (patr. da: avv. __________ e avv. __________), e l’avv. PI 6 (patr. da: avv. PR 4), autori colpevoli di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro e PI 7 (patr. da: avv. __________ e avv. PR 3) autore colpevole di falsità in documenti. La Corte ha condannato PI 3, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena detentiva di tre anni e sei mesi, l’avv. PI 5 alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, l’avv. PI 6, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena detentiva di diciotto mesi, pure sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e PI 7, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena pecuniaria di CHF 27'000.-- (corrispondenti a novanta aliquote di CHF 300.-- cadauna), sospesa per un periodo di prova di due anni, e meglio come ivi descritto (inc. TPC __________).
La Corte ha in particolare rinviato la parte civile PI 4 (patr. da: avv. PR 2) per le sue pretese al competente foro civile e ha ordinato la confisca, con assegnazione alla parte civile PI 4, di averi patrimoniali di pertinenza dell’avv. PI 5, di PI 3, di __________, e il mantenimento del sequestro conservativo su averi patrimoniali dell’avv. PI 5 e dell’avv. PI 6 nonché su due fondi di proprietà dell’avv. PI 5 (inc. TPC __________).
Adita dall’avv. PI 5, dall’avv. PI 6, dal procuratore pubblico e dalla parte civile PI 4, con sentenza datata __________, l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (di seguito CCRP) ha accolto i gravami degli accusati e li ha prosciolti da entrambe le imputazioni. Ha inoltre annullato le confische e i sequestri conservativi ordinati dalla prima istanza e ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso inoltrato dal magistrato inquirente. Ha infine dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla parte civile PI 4 (inc. CCRP __________).
PI 3 e PI 7, dal canto loro, hanno rinunciato ad impugnare la decisione di primo grado.
Con sentenza __________ il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla PI 4 (con cui ha chiesto di annullare il giudizio emanato il __________ dalla CCRP e di rinviarle la causa per nuova decisione) in difetto della sua legittimazione ricorsuale (decisione TF __________).
Con ulteriore sentenza __________ il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, il ricorso presentato dal procuratore pubblico avverso la decisione __________ della CCRP (decisione TF __________).
Giova, per completezza, rilevare che con istanza 11.12.2008 presentata alla CCRP (completata il 23.11.2009), l’avv. PI 5 ha postulato la revisione della sentenza di primo grado. Il gravame è stato dichiarato irricevibile con giudizio 14.12.2009 (inc. CCRP __________). Con sentenza 8.04.2010 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dall’avv. PI 5 avverso la predetta decisione (decisione TF __________).
Presso la CARP sono tuttora pendenti le istanze di indennizzo ex art. 429 CPP presentate dall’avv. PI 5, dall’avv. PI 6 e da PI 7 (scritto 2/3.08.2012 della CARP, doc. 8).
c. Con scritto 6/9.07.2012 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dei seguenti incarti:
- inc. MP __________ (PI 3 e altri);
- inc. MP __________ (PI 8);
- inc. TPC __________ (PI 3 e altri);
- inc. CCRP __________ e __________ (PI 5 e altri),
essendo stati richiamati con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria delle cause civili di cui agli incarti __________ e __________ promosse il 28.05.2009 dalla PI 4 (patr. da: avv. PR 2, __________) contro, tra gli altri, PI 3 (patr. da: avv. PR 1, __________), facendo valere in particolare una pretesa risarcitoria, in via principale, di CHF 7'652'943.79 oltre accessori in relazione al comportamento illecito assunto da quest’ultimo durante l’operatività __________ presso il __________ (scritto 4.07.2012, riferito all’inc. __________, dell’avv. PR 2, p. 5, doc. 1.b annesso all’istanza 6/9.07.2012) rispettivamente, sempre in via principale, di CHF 6'422'096.15 oltre accessori in relazione alle operazioni effettuate dal convenuto in nome e per conto della parte attrice presso la (allora) __________, sulle quali veniva applicato un margine supplementare (scritto 4.07.2012, riferito all’inc. __________, dell’avv. PR 2, p. 6 e 7, doc. 1.c annesso all’istanza 6/9.07.2012). A seguito dello scambio degli allegati scritti e dell’udienza di notifica delle prove sono state dimesse dalle liti, su richiesta della parte attrice, le altre parti convenute. PI 3 è rimasto quale unica parte convenuta (scritto 2.07.2012 dell’avv. PR 1, p. 2, doc. 1.a annesso all’istanza 6/9.07.2012).
A suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto lo scritto datato 2.07.2012 dell’avv. PR 1, patrocinatore di PI 3, e due scritti datati 4.07.2012 dell’avv. PR 2, patrocinatore di PI 4, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza (doc. 1.a, doc. 1.b e doc. 1.c annessi all’istanza 6/9.07.2012).
L’avv. PR 1, patrocinatore di PI 3, ha anzitutto richiamato gli incarti della CCRP di cui ai ricorsi inoltrati dall’allora procuratore pubblico __________ (ndr. inc. CCRP __________), dall’avv. PI 5 (ndr. inc. CCRP __________) e dall’avv. PI 6 (ndr. inc. CCRP __________) contro la sentenza __________ (inc. TPC __________) e di eventuali successivi ricorsi e decisioni del Tribunale federale, "(…). Ciò anche, ma non solo, per poter conoscere in che misura siano stati decisi, modificati o mantenuti i sequestri conservativi verso i terzi, quali siano effettivamente i risarcimenti già versati da quest’ultimi alla PI 4" (scritto del 2.07.2012 dell’avv. PR 1, p. 4, doc. 1.a annesso all’istanza 6/9.07.2012). Ha altresì ritenuto che "(…). Ai fini di un eccezione di tipo formale (litispendenza e competenza del giudice civile) sollevata dalla parte convenuta PI 3 (e in precedenza anche dalle altre parti convenute), appare ad esempio d’interesse per la vertenza civile e comunque per la parte PI 3 conoscere l’esatto contenuto del ricorso 2 aprile 2008 in Cassazione, e poi della dichiarazione di ritiro dello stesso avvenuta il 25 agosto 2009, da parte della PI 4", sostenendo parimenti che pure "(…) il ricorso della PP Galliani ha un suo interesse per la parte convenuta civile poiché conterrà elementi di valutazione circa l’entità del danno preteso da PI 4" (scritto del 2.07.2012 dell’avv. PR 1, p. 4, doc. 1.a annesso all’istanza 6/9.07.2012). Ha pure ritenuto d’interesse per le tesi difensive di PI 3 conoscere i contenuti dei ricorsi in cassazione presentati dalle altre parti coinvolte e i relativi incarti, rilevando tra l’altro che la questione riguardante il danno subito dall’attrice è stata rinviata in blocco al foro civile.
A sua mente appare d’interesse sapere se in sede di cassazione abbia trovato conferma o meno la tesi della Corte delle assise criminali secondo cui il __________ e la __________ "(…) accettando di autorizzare PI 3 a fare la “cresta” sui cambi, hanno di fatto grandemente agevolato la commissione dei reati (pag. 123)" (scritto del 2.07.2012 dell’avv. PR 1, p. 5, doc. 1.a annesso all’istanza 6/9.07.2012).
A suo giudizio sarebbe utile disporre degli incarti e delle decisioni della CCRP allo scopo di poter verificare su quali documenti o ricostruzioni fatte dalla PI 4 rispettivamente dal Ministero pubblico si fonderebbe il contestato danno subito fatto valere in sede civile, essendo alla presenza di discrepanze e non avendo la parte attrice versato alcuna documentazione agli atti al riguardo. Tale richiamo sarebbe anche utile per chiarire delle questioni riguardanti gli immobili di pertinenza di PI 3 ubicati a __________ e a __________ (anche per sapere se sono state effettuate delle perizie o meno) e per far chiarezza sulla somma di € 230'000.-- incamerati dalla parte attrice in base ad una fideiussione, che non sembra sia stata computata.
Ha infine sostenuto, avendo la parte convenuta fatto valere delle contro pretese riguardanti il vitalizio, il diritto a bonus aziendali, la LPP, che gli incarti penali richiamati sarebbero utili anche per poter contestare le pretese fatte valere dalla parte attrice afferenti al suo patrocinio e per il computo dei termini di prescrizione poiché sollevato in sede civile ex art. 60 CO dalla parte convenuta (cfr., nel dettaglio, scritto del 2.07.2012 dell’avv. PR 1, p. 6 ss., doc. 1.a annesso all’istanza 6/9.07.2012).
L’avv. PR 2, patrocinatore della PI 4, dal canto suo, sia con riferimento all’incarto __________ sia con riferimento all’incarto __________, ha in particolare evidenziato che la società, a causa dell’agire illecito di PI 3, avrebbe subito un danno economico attuale e diretto in relazione alle operazioni __________ da lui attuate, sulle quali veniva applicato un margine supplementare riversato a terzi estranei alla società, e che limitatamente a ciò ha avviato una causa civile nei suoi confronti. Nell’ambito del procedimento penale oggetto del richiamo dell’inc. MP __________ (PI 3 e altri), dell’inc. MP __________ (PI 8), dell’inc. TPC __________ (PI 3 e altri) e degli inc. CCRP __________, __________, __________, __________ e __________ (PI 5 e altri), sarebbero stati acquisiti agli atti documenti bancari afferenti all’operatività __________, nonché dichiarazioni, corrispondenza e ulteriori elementi ivi connessi pertinenti per il procedimento civile (due scritti del 4.07.2012 dell’avv. PR 2, doc. 1.b e doc. 1.c annessi all’istanza 6/9.07.2012).
d. Con scritto 26/27.07.2012 PI 7 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, ponendo in ogni modo l’accento sul fatto che gli incarti penali richiamati in sede civile sono stati pure richiamati nell’ambito dell’azione di risarcimento da lui presentata il 9.09.2011 alla CARP e che gli stessi devono dunque essere anche a disposizione della predetta Corte per evadere la relativa istanza (inc. CARP __________) (doc. 5).
L’avv. PR 4, in nome e per conto del suo assistito avv. PI 6, si è opposto alla trasmissione degli incarti penali richiamati "(…) nella misura in cui gli atti si riferiscono a documenti personali del mio mandante (in particolare atti fiscali, documenti bancari, verbali di perquisizioni domiciliari, atti riferibili al proprio rapporto di lavoro)", trattandosi di documenti che non possono assumere alcuna rilevanza nell’ambito della causa civile. Ha in particolare ritenuto che le parti istanti debbano precisare nel dettaglio quali documenti necessitano e per quale motivo, non essendo il richiamo sufficientemente motivato. Ha inoltre posto l’accento sul fatto che le parti delle cause civili pendenti presso la Pretura istante erano anche parti al procedimento penale e dunque le stesse sono già in possesso della documentazione che hanno a suo tempo richiesto per l’espletamento della fase processuale penale. Ha infine evidenziato che presso la CARP è pendente una domanda di risarcimento, postulando la reiezione dell’istanza così come proposta (scritto 26/27.07.2012, p. 1, doc. 6).
ll procuratore pubblico, dal canto suo, comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta (doc. 7).
ll presidente della CARP ha informato che sono pendenti presso la sua Corte delle istanze d’indennizzo ex art. 429 CPP presentate dall’avv. PI 5, dall’avv. PI 6 e da PI 7, ritenendo contestualmente di doversi opporre alla trasmissione dei loro incarti alla Pretura prima dell’emanazione della relativa decisione (doc. 8).
PI 8, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 5, ha postulato di respingere la richiesta di richiamo dell’incarto penale che lo concerne personalmente, evidenziando in particolare che la documentazione che la PI 4 cerca, è reperibile nell’incarto MP __________ e che a seguito dell’emanazione del decreto di non luogo a procedere 4.02.2010 a suo carico, alla PI 4 è stata definitivamente preclusa la facoltà di poter visionare il suo incarto penale (doc. 9).
Infine, il presidente del Tribunale penale cantonale ha informato questa Corte di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Corte (doc. 10).
Come esposto in entrata, l’avv. PI 5 non ha presentato osservazioni alla presente istanza, mentre la Pretura istante ha rinunciato a presentare osservazioni di replica.
in diritto
1. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
2. Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
3. 3.1.
Nella fattispecie in esame è, di principio, data una connessione tra le cause civili di cui agli incarti __________ e __________ pendenti presso la Pretura istante e il procedimento penale MP __________ sfociato dapprima nella sentenza 12.02.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) e poi nella sentenza __________ della CCRP (inc. CCRP __________), passata in giudicato dopo i ricorsi presentati all’Alta Corte (cfr. considerando b. della presente decisione).
I predetti procedimenti traggono in sostanza le loro origini dall’agire principalmente di PI 3 in relazione alle operazioni __________ di cui si è detto in precedenza.
A ciò aggiungasi che la parte attrice (la PI 4) degli incarti __________ e __________ è stata parte civile al procedimento penale, nell’ambito del quale la Corte delle assise criminali l’ha rinviata al competente foro civile per le sue pretese [dispositivo no. 11, p. 137; "Sta di fatto che, data la generale complessità del presente procedimento penale e l’ulteriore complicazione insita nel calcolo di quanto PI 3 ha sin qui risarcito e di quanto deve ancora risarcire, dovendosi altresì tener conto delle restituzioni sin qui effettuate da PI 6 e da PI 7, nonché delle questioni – ancora aperte – del risarcimento che va “accollato” a PI 5 e del rapporto di solidarietà tra i condannati, la Corte – lo anticipa qui – non ha potuto fare altro che rinviare la PC al foro civile" (sentenza __________, p. 93, inc. TPC __________); e ancora: "Come già anticipato in precedenza le pretese della PC PI 4, peraltro contestate dai patrocinatori dei condannati PI 3, PI 5 e PI 6 e – comunque – anche di PI 7, sono state rinviate al foro civile a motivo – come già cennato – della più generale complessità della presente fattispecie, della complessità del calcolo delle restituzioni sin al dibattimento avvenute e dei valori da imputare sul danno finale" (sentenza __________, p. 127, inc. TPC __________)], ed ha parimenti ordinato la confisca, con assegnazione alla parte civile PI 4, di averi patrimoniali di pertinenza dell’avv. PI 5, di PI 3 e di __________ (cfr., nel dettaglio, p. 127 ss., inc. TPC __________).
Inoltre la CCRP, statuendo sul ricorso inoltrato dalla PI 4 (in cui la società aveva in particolare impugnato la decisione della prima Corte di rinviare al foro civile le sue pretese risarcitorie), ha stralciato il gravame riguardo a questa censura, poiché con scritto __________ la ricorrente ha ritirato la richiesta di annullare il dispositivo no. 11 con cui veniva disposto tale rinvio (decisione __________, consid. 16, inc. CCRP __________).
PI 3, parte convenuta nei procedimenti civili pendenti presso la Pretura istante, è stato accusato nel procedimento penale sfociato, per quanto riguarda la sua persona, nella sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________).
3.2.
Ciò premesso, il patrocinatore di PI 3 (che non ha assistito quest’ultimo in sede penale) chiede anzitutto che siano trasmessi alla Pretura istante l’incarto MP __________ e l’incarto TPC __________, apportando nondimeno delle motivazioni troppo vaghe e generiche, da cui risulta difficile identificare – considerata la complessità della fattispecie e la voluminosità degli incarti penali in questione contenente anche numerosa documentazione delicata ed estranea ai due procedimenti civili pendenti presso la Pretura istante – quale documentazione necessita effettivamente in sede civile (cfr., al proposito, considerando c. della presente decisione e rif.). La compulsazione di tutti gli atti istruttori degli incarti MP __________ e TPC __________ non appare nemmeno giustificata, e ciò sempre nell’ottica dell’art. 62 cpv. 4 LOG, per la ricostruzione delle spese di patrocinio [che potrebbero essere ricostruite a grandi linee mediante l’elenco atti e il verbale di dibattimento (per la durata del processo)] e per il computo dei termini di prescrizione, a fronte degli interessi contrapposti delle altre parti coinvolte.
Per gli stessi motivi anche le motivazioni addotte dall’avv. PR 2 (legale della PI 4 sia in sede penale sia in sede civile) in relazione agli incarti MP __________ e TPC __________ non appaiono sufficienti per giustificare un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi personali delle altre parti coinvolte al procedimento (cfr., al proposito, considerando c. della presente decisione e rif.).
Ne discende che la richiesta della Pretura istante di compulsare gli incarti MP __________ e TPC __________, così come proposta in questa sede, può essere accolta solo limitatamente alla ricostruzione dell’operazione __________ e della destinazione del margine supplementare. Sono esclusi ogni e qualsiasi atto relativo agli altri coimputati, successivamente prosciolti. In questo senso, la PI 4 (che è stata parte civile al procedimento penale) dovrà precisare, con riferimento all’elenco atti, gli atti relativi alla ricostruzione di suo interesse.
3.3.
Per quanto concerne poi il richiamo degli incarti della CCRP, segnatamente inc. CCRP __________ (procedura di ricorso dell’allora procuratore pubblico __________), inc. CCRP __________ (procedura di ricorso dell’avv. PI 6), inc. CCRP __________ (procedura di ricorso dell’avv. PI 5), inc. CCRP __________ (procedura di ricorso della PI 4) e inc. CCRP __________ (richiesta di revisione presentata dall’avv. PI 5) giova anzitutto evidenziare che le relative decisioni della CCRP (inc. CCRP __________ e __________) e del Tribunale federale (decisioni TF __________ del __________, __________ dell’__________ e __________ del __________) sono accessibili al pubblico e reperibili su internet.
La richiesta va anzitutto accolta in relazione all’incarto CCRP __________ (procedura di ricorso della PI 4), poiché concerne direttamente la società, parte attrice nelle due cause civili.
Per quanto concerne i procedimenti penali di cui agli incarti CCRP __________ (procedura di ricorso dell’allora procuratore pubblico __________), inc. CCRP __________ (procedura di ricorso dell’avv. PI 6), inc. CCRP __________ (procedura di ricorso dell’avv. PI 5), PI 3 e PI 4 non sono stati parti al procedimento né dinanzi alla CCRP né dinanzi al TF. Questa Corte ritiene che, proprio per questo motivo, gli stessi abbiano, di principio, il diritto di esaminare i predetti incarti nella misura in cui non contengano dati personali delle altre parti coinvolte che esulano dalle cause civili.
Per quanto concerne, per contro, l’incarto CCRP __________ richiamato dalle parti in sede civile si ricorda (come visto al considerando b. della presente decisione) che il procedimento penale concerne una domanda di revisione della sentenza di primo grado presentata dall’avv. PI 5 dichiarata irricevibile con giudizio __________ della CCRP (inc. CCRP __________).
Con sentenza 8.04.2010 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dall’avv. PI 5 avverso la predetta decisione (decisione TF __________).
Giova al proposito evidenziare che entrambe le decisioni sono pubblicate sugli appositi siti del Cantone e della Confederazione e dunque direttamente scaricabili da internet. Stante la natura del procedimento (istanza di revisione) e il contenuto delle due sentenze in questione, questa Corte non comprende comunque l’utilità degli atti istruttori dell’incarto penale richiesto in ambito civile.
3.4.
Per quanto concerne infine l’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.02.2010 (NLP __________) nei confronti di PI 8 (cfr. considerando a. della presente decisione), questa Corte ritiene che la richiesta debba essere respinta, considerato l’esito del procedimento penale e ritenuto inoltre che in data 12.11.2009 il procuratore pubblico ha in particolare deciso di concedere alla PI 4 l’accesso/la visione/la trasmissione del verbale d’interrogatorio del 16.09.2009 di PI 8 in forma limitata ["omissis per quanto riguarda quei passaggi non strettamente afferenti ad elementi di fatto utili all’esame della prescrizione e della competenza dell’infrascritto magistrato a giudicare" (decisione 12.11.2009, p. 2, AI 39)].
Del resto le parti al procedimento civile non indicano concretamente quali eventuali atti istruttori necessiterebbero in ambito civile e per quale motivo. La richiesta in relazione a quest’incarto deve essere dunque respinta.
4. Alla luce di quanto sopra esposto – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – la PI 4, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 2, dovrà indicare al Tribunale penale cantonale, mediante l’ausilio dell’elenco atti, quali atti istruttori necessita per la ricostruzione delle operazioni __________ e la ricostruzione della destinazione del margine supplementare, e ciò evidentemente compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della cancelleria. Il Tribunale penale cantonale è poi autorizzato a trasmettere direttamente alla Pretura istante i documenti indicati dall’avv. PR 2. I documenti dovranno dapprima essere esaminati dal pretore e/o dal segretario assessore. Gli stessi dovranno estrapolare eventuali atti estranei ai procedimenti civili rispettivamente togliere, se del caso, le parti degli atti estranei ai procedimenti civili, a tutela degli interessi personali/della sfera privata delle altre parti coinvolte ai procedimenti penali.
Inoltre – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione e dopo l’emanazione della decisione/delle decisioni riguardanti le istanze d’indennizzo ex art. 429 CPP pendenti presso la sua Corte – la CARP è autorizzata da questa Corte a trasmettere alla Pretura istante l’incarto CCRP __________ inerente alla PI 4.
La CARP – sempre dopo il passaggio in giudicato della presente decisione e dopo l’emanazione della decisione/delle decisioni riguardanti le istanze d’indennizzo ex art. 429 CPP pendenti presso la sua Corte – è inoltre autorizzata a trasmettere alla Pretura istante gli incarti CCRP __________, __________ e __________. I predetti tre incarti dovranno dapprima essere esaminati dal pretore e/o dal segretario assessore. Gli stessi dovranno estrapolare eventuali atti estranei ai procedimenti civili rispettivamente togliere, se del caso, le parti degli atti estranei ai procedimenti civili, a tutela degli interessi personali/della sfera privata delle altre parti coinvolte ai procedimenti penali.
La Pretura istante – sempre dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – è, se necessario (se non ancora prodotti dalle parti in sede civile), autorizzata da questa Corte ad ottenere (su sua richiesta) dal Ministero pubblico rispettivamente dal Tribunale penale cantonale la trasmissione, in copia e in forma integrale, dell’elenco degli atti istruttori dell’incarto MP __________ rispettivamente dell’incarto TPC __________, della sentenza __________ (inc. TPC __________) e del verbale del dibattimento __________ (inc. TPC __________).
Le parti delle cause civili di cui agli incarti __________ e __________ potranno, se del caso, presentare un’altra istanza motivata ex art. 62 cpv. 4 LOG, che verrà nuovamente esaminata da questa Corte (interpellando le altre parti coinvolte in rispetto del diritto di essere sentito), indicando però nel dettaglio i motivi alla base della loro richiesta e specificando concretamente quali atti istruttori (mediante l’elenco atti, considerata la complessità della fattispecie e la voluminosità degli incarti penali) hanno bisogno per le cause civili.
5. L’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC. Non si attribuiscono ripetibili in questa sede.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera