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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.06.2012 60.2012.245

20. Juni 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·754 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2012.245  

Lugano 20 giugno 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/14.06.2012 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione di una decisione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con esposto 27/30.06.2008 PI 2 ha denunciato ignoti per titolo di lesioni colpose gravi in relazione ai fatti occorsi il 25.04.2008, quando – mentre percorreva la strada forestale __________ di __________ con la moglie e il figlio – si sarebbe appoggiato ad una traversina di legno che formava la barriera di protezione della strada, palo che avrebbe ceduto facendolo precipitare per sessanta metri circa, cagionandogli gravi lesioni (AI 1 – inc. NLP __________);

                                         che con decisione 9.01.2009 l’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto esposto nell’impossibilità di determinare il reale svolgimento dei fatti, in particolare con riferimento all’esistenza della traversina di legno sulla recinzione della strada: l’eventuale responsabilità penale poteva essere ammessa soltanto nel caso in cui fosse stata al suo posto prima dell’incidente (NLP __________);

                                         che con sentenza 10.03.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha respinto l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata da PI 2 avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);

                                         che contro la predetta sentenza non è stato presentato ricorso al Tribunale federale e la stessa è quindi passata in giudicato;

                                         che con la presente istanza la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, in qualità di assicuratore malattie e infortuni di PI 2, la trasmissione, in copia, degli atti ufficiali del surriferito procedimento penale, in particolar modo della decisione, dovendo valutare un eventuale possibilità di regresso, allegando contestualmente copia dell’avviso d’infortunio allestito l’8.05.2008 da quest’ultimo, il cui contenuto risulta essere in connessione con quanto successo quel giorno (doc. 1 e documentazione ivi annessa);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che con decisione del 14.02.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali) ha stabilito che occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate a intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP TI, e ciò riguardo a richieste in connessione con incidenti stradali, lesioni o vie di fatto, incendi o anche furti e altri reati patrimoniali (cfr., nel dettaglio, decisione 14.02.2007, inc. CRP __________);

che la compagnia istante deve in ogni modo indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del procedimento penale;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e l’esito del procedimento penale inerente a PI 2 e ai fatti accaduti il 25.04.2008 – è adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della IS 1 ad ottenere copia della sentenza 10.03.2010 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali per valutare se siano dati gli estremi per un’azione di regresso;

che in siffatte circostanze, la sentenza 10.03.2010 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali viene trasmessa, in copia, alla IS 1 unitamente alla presente decisione;

                                         che la IS 1 è, se necessario, autorizzata ad ottenere presso il Ministero pubblico di Lugano la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere 9.01.2009 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico Margherita Lanzillo;

                                         che visto l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 32 LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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