Incarto n. 60.2012.213
Lugano 31 maggio 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/25.05.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti di procedimenti penali inerenti a reati finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1, studentessa di economia politica, chiede di poter visionare gli atti di procedimenti penali riguardanti reati finanziari inerenti agli anni 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI per effettuare un’analisi statistica ed econometrica, ovverossia per redigere un rapporto statistico-descrittivo sull’evoluzione del criminale finanziario "tipo" presso la Sezione Reati economico-finanziari della Polizia cantonale (ove farà uno stage dal 25.06.2012) sotto la supervisione di __________ e per la sua tesi di Master presso l’Università di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza 22/25.05.2012 e documentazione ivi annessa);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nei procedimenti penali finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e nel frattempo archiviati;
che considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi inerente al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti gli interessati;
che in siffatte circostanze IS 1 è autorizzata da questa Corte ad accedere agli atti dei procedimenti penali finanziari nel frattempo archiviati inerenti agli anni 2001-2011 mediante il sistema informatico AGITI in uso al Ministero pubblico e, se del caso, in uso al Tribunale penale cantonale, e ad estrapolare i dati necessari per la sua ricerca, e ciò in forma anonimizzata;
che nell’ipotesi in cui alcuni documenti non dovessero essere disponibili nel sistema informatico AGITI, per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 sfociati in un processo, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della sua cancelleria;
che per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 non sfociati in un atto d’accusa, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso il Ministero pubblico, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della sua cancelleria/dei procuratori pubblici;
che l’eventuale accesso agli atti – limitato al rilievo dei dati utili ai fini della ricerca – potrà avvenire unicamente presso uffici messi a disposizione dal Tribunale penale cantonale, dal Ministero pubblico o presso il Palazzo di giustizia di Lugano;
che IS 1 non potrà estrarre fotocopie, così come non potrà asportare atti/documenti dalla sede dell’esame degli atti;
che la trattazione dei dati dovrà essere anonima;
che IS 1, prima di iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio;
che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che stante lo scopo della presente richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera