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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.05.2012 60.2012.202

21. Mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·889 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2012.202  

Lugano 21 maggio 2012/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/16.05.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del incarto penale NLP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 9.05.2012 (anticipata via fax) è giunta al Ministero pubblico di Bellinzona il 14.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 15/16.05.2012, comunicando in particolare che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le parti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione, segnalando che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012 (inc. NLP __________) concerne anche altre tre persone (di cui una è minorenne);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 15.03.2012 IS 1 è stato interrogato dinanzi alla polizia in qualità di imputato per l’ipotesi di reato di contravvenzione alla LStup nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di un’altra persona (AI 1 – doc. 7, inc. NLP __________);

                                         che il 30.03.2012 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in ordine al suddetto procedimento penale, ma ha formalmente ammonito IS 1 (NLP __________ – inc. MP __________);

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP ed è dunque passato in giudicato;

                                         che con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore MLaw __________, chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale in questione, avendo la Sezione della circolazione stradale aperto nei suoi confronti un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, impartendo un termine per presentare osservazioni (doc. 1.a e copia della procura ivi annessa);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta, rilevando nondimeno che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria concerne anche altre tre persone (di cui una è minorenne);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza, la finalità della richiesta e il contenuto del decreto di non luogo a procedere 30.03.2012 (NLP __________) – è, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo di IS 1 (e di riflesso del suo patrocinatore) ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti dell’incarto penale NLP __________ nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte, tuttavia limitatamente alla fattispecie che lo ha toccato direttamente;

                                         che considerato come il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012 (AI 1), quale unico atto istruttorio dell’incarto penale in questione, concerne anche altre persone/altre fattispecie, al patrocinatore dell’istante viene trasmesso, in copia, il verbale d’interrogatorio 15.03.2012 di IS 1 con la documentazione ivi annessa (doc. 7 di cui al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 15.03.2012, AI 1 – inc. NLP __________) e il decreto di non luogo a procedere 30.12.2012 emanato a suo carico (NLP __________), e ciò a tutela degli interessi delle altre parti citate nel predetto rapporto;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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