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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.193

25. Mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,193 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2012.193  

Lugano 25 maggio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.04./9.05.2012 – completata su richiesta di questa Corte il 21/22.05.2012 – presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria appellabile di cui all’incarto __________;

premesso che la richiesta datata 25.04.2012 è stata inviata al Ministero pubblico (cui è giunta il 26.04.2012), che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 9.05.2012, comunicando parimenti di non opporsi alla trasmissione alla Pretura degli atti richiamati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con esposto 1/2.03.2010 la PI 4, __________ (rappr. da __________), ora PI 4 (cfr. estratto RC), per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, ha sporto querela penale contro ignoti facenti capo all’__________, per l’ipotesi di sottrazione di energia giusta l’art. 142 cpv. 1 CP, sostenendo in particolare che il 26.06.2009 sarebbero state riscontrate alcune anomalie al sistema di distribuzione della corrente elettrica nella sala comandi della seggiovia dell’__________ (presso gli impianti di risalita di __________) e che ignoti facenti capo all’__________ avrebbero (e ciò da diversi anni) sottratto e tuttora sottraggono indebitamente energia elettrica all’impianto della PI 4 (querela penale 1/2.03.2010, p. 2, AI 1 – inc. MP __________);

                                         che – esperite le indagini preliminari ai sensi del CPP TI mediante in particolare l’allestimento di una perizia (su incarico del magistrato inquirente) datata 28.09.2010 (AI 18) e del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.11.2010 [da cui emerge che gli ignoti sono stati identificati nel PI 3, con sede a __________, rappresentato dal suo presidente __________ (AI 21)] – con decisione 30.04.2012 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla predetta querela nei confronti di __________, non risultando adempiuti gli elementi soggettivi del reato ipotizzato (NLP __________ – inc. MP __________);

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP ed è quindi passato in giudicato;

                                         che presso la Pretura istante è pendente una procedura civile ordinaria appellabile di cui all’incarto __________ promossa dalla PI 2, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro il PI 3, __________ (patr. da: avv. __________, __________), avente quale oggetto "(…) l’attribuzione in proprietà – ex art. 673 CC - previo pagamento al PI 3 di un’indennità, di alcune superfici di proprietà di quest’ultimo, sulle quali sono state edificate delle infrastrutture ad opera delle __________, nella cui liquidazione l’attrice ha rilevato il diritto di far valere la pretesa in giudizio" (scritto di complemento 21/22.05.2012 della IS 1, doc. 3);

                                         che il pretore, su richiesta della parte convenuta, ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato (scritto di complemento 21/22.05.2012 della IS 1, doc. 3; richiamo documenti 25.04.2012, doc. 1.a);

                                         che con la presente istanza – completata con scritto 21/22.05.2012 su richiesta 16.05.2012 di questa Corte – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale riguardante le parti della causa civile;

                                         che a suffragio della sua richiesta, dopo aver spiegato l’oggetto della vertenza civile (di cui si è detto poc’anzi), precisa che "(…). Il contesto di cui è chiesto il richiamo penale si inserisce nei fatti oggetto di causa ed appare pertinente al fine di giungere, come spero, a trovare un accordo bonale tra le parti" (scritto di complemento 21/22.05.2012 della IS 1, doc. 3);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta, il contenuto e l’esito dell’incarto penale richiamato – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 30.04.2012 (NLP __________) a carico di ignoti e di __________, passato in giudicato, poiché le parti coinvolte sono in sostanza le stesse in entrambi i procedimenti, alla cui base vi sono numerose diatribe che concernono il medesimo territorio;

                                         che, in effetti, dall’estratto del registro di commercio risulta che __________ oltre ad essere il presidente con diritto di firma individuale della PI 2, __________, che è parte attrice del procedimento civile di cui all’inc. __________, è pure amministratore unico con diritto di firma individuale della PI 4, già querelante dell’incarto penale richiamato;

                                         che __________, dal canto suo, è già stato querelato in veste di presidente del PI 3 nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ qui richiamato, PI 3 che, a sua volta, è parte convenuta al procedimento civile pendente presso la Pretura istante;

                                         che in particolare il referto peritale 28.09.2010 (AI 18) e il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.11.2010 (AI 21) dell’incarto penale richiamato potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, poiché toccano l’oggetto del contendere civile;

                                         che è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che in siffatte circostanze l’incarto penale MP __________ (una mappetta rosa e copia del NLP __________) viene trasmesso, in originale, direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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