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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.179

25. Mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·959 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2012.179  

Lugano 25 maggio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21.03./27.04.2012 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali e delle decisioni inerenti a un assicurato dal 2007 ad oggi per poter definire lo stato medico dell’assicurato;

premesso che la richiesta datata 21.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 23.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 27.04.2012, allegando tre incarti penali inerenti a PI 2 concernenti fattispecie del 2007 e del 2009, segnalando parimenti di non avere obiezioni alla richiesta;

richiamate le osservazioni 8/9.05.2012 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), che comunica in particolare di non opporsi all’esame degli incarti penali, anche se a suo giudizio l’Ufficio istante é già in possesso di tutti gli elementi per emanare la sua decisione, avendogli già trasmesso la sua ultima decisione penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 28.06.2010 il Ministero pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 (__________), detenuto il 1°.08.2009, siccome ritenuto colpevole di impedimento degli atti dell’autorità e ingiuria in merito ai fatti accaduti il 1°.08.2009, di incendio colposo in merito ai fatti accaduti il 7.08.2009 e di contravvenzione alla LStup "per avere, senza essere autorizzato, a __________, tra il 15 e il 16 luglio 2007, consumato in un’occasione un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina" ed ha proposto la sua condanna ad una pena pecuniaria (da dedursi il carcere preventivo sofferto di un giorno), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento di una multa e della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________, MP __________ e MP __________);

che il predetto decreto è passato in giudicato il 29.07.2010;

                                         che con la presente istanza (trasmessa per competenza a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG) l’Ufficio istante ha chiesto al Ministero pubblico di ottenere la trasmissione degli incarti penali inerenti a PI 2 dal 2007 ad oggi;

                                         che a suffragio della sua richiesta ha precisato che PI 2 ha beneficiato di una rendita intera AI, grado d’invalidità al 100%, dall’1.01.2001 al 28.02.2005, la quale è stata poi ridotta della metà e infine sospesa in applicazione dell’art. 21 cpv. 5 LPGA durante il periodo d’incarcerazione a seguito del suo arresto avvenuto in __________;

                                         che, essendo rientrato in Svizzera, PI 2 sollecita ora il ripristino della rendita e il di lui patrocinatore ha informato l’Ufficio istante di essere in possesso solamente del DA datato 28.06.2010;

                                         che avendo aperto d’ufficio una revisione per ripristinare (eventualmente) la rendita a favore di PI 2, necessita dunque di questi incarti penali/queste decisioni per poter definire un profilo medico aggiornato dell’assicurato;

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha trasmesso a questa Corte tre incarti penali nel frattempo archiviati sfociati nel DA __________ emanato il 28.06.2010 a carico di PI 2 inerente a fattispecie del 2007 e del 2009, segnalando parimenti di non avere obiezioni alla richiesta;

                                         che PI 2, dal canto suo, non si oppone alla richiesta;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti nella presente istanza (da cui emerge che l’Ufficio istante deve esaminare la richiesta di PI 2 di essere posto nuovamente al beneficio di una rendita AI) e richiamati in particolare l’art. 57 lit. g LAI (secondo cui gli uffici AI hanno il compito di emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità) e l’art. 32 cpv. 1 lit. a LPGA (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni) – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante ad esaminare gli incarti penali MP __________, MP __________ e MP __________, sfociati nel decreto di accusa 28.06.2010 (DA __________), passato in giudicato il 29.07.2010, potendo essere utili per le sue incombenze, in particolare per completare "lo stato medico dell’assicurato";

                                         che di conseguenza un collaboratore dell’IS 1 è autorizzato ad esaminare gli incarti penali MP __________, MP __________ e MP __________ (nel frattempo archiviati) e il relativo DA __________ del 28.06.2010 emanato a carico di PI 2 presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Paolo Bordoli;

                                         che il collaboratore è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

                                         visto l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la LAI ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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