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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.03.2012 60.2012.17

8. März 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·980 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Commissione d'esame per la scelta dei futuri Ispettori della Polizia Giudiziaria quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2012.17  

Lugano 8 marzo 2012/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Andrea Pedroli, Giovan Maria Tattarletti (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, ricusatisi)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.01.2012 presentata dalla

IS 1 rappr. da:,

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti dell’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 21.07.2005 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore colpevole di mancato omicidio intenzionale plurimo, coazione (stalking), ripetuto furto, furto di poca entità, danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio, abuso di impianti di telecomunicazioni ripetuto, abuso della licenza o targhe ripetuto, veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto, disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta, appropriazione semplice, pornografia, contravvenzione alla LStup, lo ha prosciolto da alcune imputazioni di furto e, avendo agito in stato di scemata responsabilità, lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione (in cui è stato computato il carcere preventivo sofferto), al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali; ha inoltre revocato la sospensione condizionale ordinando l’esecuzione della pena di 5 giorni di detenzione inflittagli l’8.07.2002 dal Ministero pubblico e lo ha sottoposto a trattamento ambulatoriale con presa a carico multidisciplinare da parte del Servizio psicosociale ex art. 43 (v)CP senza contestuale sospensione dell’esecuzione della pena (inc. TPC __________);

                                         che la suddetta sentenza è passata in giudicato il 19.09.2005;

                                         che con scritto 18.01.2012 la IS 1, per il tramite del suo presidente __________, chiede di poter disporre di tutti gli atti del surriferito incarto penale (inc. TPC __________) nel frattempo archiviato, con la facoltà di estrarne delle copie, allo scopo di "(…) procedere all’anonimizzazione delle stesse (mediante annerimento dei nomi e, laddove non possibile, mediante riscrittura del verbale senza indicazioni di nomi o situazioni che permetterebbero il riconoscimento delle persone implicate in quelle vicende), al fine di sottoporlo al numero ristretto (certamente non più di 8/10 persone) di agenti (quindi tenuti comunque al segreto d’ufficio) che si presenteranno all’esame finale" (istanza 18.01.2012, p. 2, doc. 1);

                                         che a suffragio della sua richiesta precisa in particolare che "(…). Al fine di procedere alla preparazione dell’esame finale di Polizia, che sarà tenuto verosimilmente alla fine della prossima estate, appare necessario acquisire (…) tutti gli atti relativi al procedimento penale, ed in particolare gli atti allestiti dalla polizia, di una procedura che normalmente il sottoscritto sceglie – d’intesa con i colleghi di Commissione – sulla scorta della propria esperienza precedente in seno al Ministero Pubblico rispettivamente presso l’Ufficio dei GIAR od ancora alla luce dei casi proceduralmente interessanti che sfociano in sentenze successivamente pubblicate sul sito del Cantone Ticino predisposto all’uopo" (istanza 18.01.2012, p. 2, doc. 1 e documentazione ivi annessa);

                                         che evidenzia inoltre che nell’esame di svariate fattispecie è stato scelto l’incarto penale TPC __________ sfociato nella sentenza di condanna 21.07.2005, apparendo appropriato per la preparazione dell’esame di polizia, e ciò per vari motivi tra cui la molteplicità e la particolarità dei reati ivi contenuti;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dalla Commissione istante nella sua richiesta e la finalità perseguita e considerato il contenuto della sentenza di condanna 21.07.2005 (inc. TPC __________), l’art. 20 cpv. 2 della Legge sulla polizia, l’art. 37 del Regolamento della Legge sulla polizia – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse di natura formativa e pedagogica prevalente sui diritti personali dell’accusato (ai sensi del CPP TI) e delle altre parti coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato;

                                         che il presidente della Commissione istante (__________) è autorizzato a esaminare l’elenco atti dell’incarto penale TPC __________ (sfociato nella sentenza di condanna 21.07.2005 emanata dalla Corte delle assise criminali) e a indicare a questa Corte quali atti sono utili, atti che gli saranno consegnati anonimizzati;

                                         che va da sé che le informazioni raccolte non potranno essere usate per altro scopo se non quello richiesto, ossia per l’esame di polizia, e in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte nell’incarto penale in questione;

      che gli atti venendo consegnati in forma anonimizzata, non si pone il problema del diritto di essere sentito e quindi del coinvolgimento delle parti di cui all’incarto TPC __________ nell’ambito della presente procedura;

                                         che stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la Legge sulla polizia, il Regolamento della Legge sulla polizia ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente                                                    La cancelliera

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