Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.148

9. Mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,943 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena

Volltext

Incarto n. 60.2012.148  

Lugano 9 maggio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16.4.2012 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1  

contro

la decisione 4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha ordinato il suo collocamento presso il carcere giudiziario della Farera per l’espiazione di una pena detentiva di 5 giorni (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 19.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante le quali eccepisce la ricevibilità del reclamo, contesta il fondamento nel merito, e si rimette - per il resto - al giudizio di questa Corte;

richiamate le osservazioni 19.4.2012 del procuratore pubblico Zaccaria Akbas, mediante le quali chiede di respingere il reclamo;

richiamato lo scritto di replica di RE 1 del 25/26.4.2012;

ritenuto che con decreto 20.4.2012 il presidente di questa Corte ha concesso al gravame il postulato effetto sospensivo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto d’accusa del 23.11.2009 per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, la reclamante è stata condannata al pagamento di una multa di CHF 100.-- (DA __________).

                                         Con decreto d’accusa del 7.10.2010 per infrazione alla LStup, la qui reclamante è stata condannata al lavoro di pubblica utilità di 20 ore (DA __________).

                                         Entrambi i decreti sono cresciuti in giudicato.

b.Con scritto 12.11.2010, riferito al DA __________, la Sezione esecuzione e pene ha informato la reclamante che, per le 20 ore di lavoro di utilità pubblica, sarebbe stata prossimamente contattata (inc. __________).

                                         Preso atto che la multa relativa al DA __________ non era stata pagata, l’Ufficio incasso e pene alternative (UIPA) ha scritto alla reclamante in data 24.1.2011 sollecitando il pagamento (inc. UIPA __________).

                                         Con successivo scritto del 14.2.2011, e con riferimento al DA __________, l’UIPA ha convocato la reclamante per il  24.10.2011 (inc. __________).

                                         Non essendo comparsa l’UIPA, con ulteriore scritto del 24.2.2011, ha convocato nuovamente la reclamante per il 16.3.2011.

                                         Non essendo comparsa nuovamente l’UIPA, in data 16.3.2011, ha chiesto al Ministero pubblico di valutare l’eventuale commutazione in pena pecuniaria o pena detentiva. In data 17.3.2011, essendo ritornata (non ritirata) la raccomandata 24.2.2011, l’UIPA ha convocato la reclamante per il 22.3.2011.

                                         Anche in quest’occasione la reclamante non si è presentata.

c.    Con decisione giudiziaria indipendente successiva del 9.6.2011, il Ministero pubblico ha convertito la condanna al lavoro di utilità pubblica di 20 ore del DA __________ in una pena detentiva di 5 giorni.

                                         Quale rimedio giuridico era (erroneamente) indicato quello dell’opposizione entro 10 giorni (inc. MP __________). La decisione è certamente pervenuta alla qui reclamante.

d.In data 30.8.2011, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (UGPC) ha scritto alla qui reclamante chiedendo di comunicare entro il 16.9.2011 una data per l’inizio dell’espiazione (inc. GPC __________).

                                         In data 31.8.2011 la reclamante ha contattato telefonicamente l’UGPC comunicando che l’8.9.2011 sarebbe partita per le __________ e non sapeva ancora quando sarebbe rientrata. Di fatto è poi rientrata il 19.9.2011 (vedi lettera manoscritta della reclamante del 12/15.12.2011).

                                         In data 7.11.2011 l’UGPC ha nuovamente scritto alla reclamante, chiedendole di prendere  contatto entro il 15.12.2011.

                                         Con lettera manoscritta 12/15.12.2011 la reclamante ha comunicato che a partire dal 14.12.2011 sarebbe stata assente per un periodo di studio all’estero per tre mesi assicurando che, al suo rientro, avrebbe immediatamente preso contatto con l’UGPC per concordare la data per l’espiazione della pena.

                                         Preso atto della lettera manoscritta, in data 15.12.2011 l’UGPC ha fissato alla reclamante un ultimo termine al 30.3.2012 (ovvero dopo il previsto rientro in Svizzera) per prendere contatto in vista dell’espiazione, ritenuto che, in difetto di cenni da parte della reclamante, avrebbe emesso una convocazione d’ufficio e se del caso un ordine di arresto.         

e.    Il termine del 30.3.2012 è scaduto senza cenno alcuno da parte della reclamante. Di conseguenza, in data 4.4.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli ha ordinato il collocamento della reclamante nella sezione aperta del carcere a partire dal 24.4.2012 per espiare la pena di cinque giorni di detenzione (inc. GPC __________).

f.      Con gravame del 16.4.2012, RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, la concessione dell’assistenza giudiziaria e dell’effetto sospensivo. Quest’ultimo, dati i tempi stretti, è stato concesso con decreto presidenziale del 20.4.2012. Nel gravame la reclamante sostiene di non aver ricevuto gli scritti dell’UIPA e quindi di essere rimasta all’oscuro degli scritti all’origine della decisione del 9.6.2011, di modo che la procedura che ha portato a detta decisione sarebbe stata viziata per violazione del diritto di essere sentita. La decisione del 4.4.2012, in quanto si fonda su quella del 9.6.2011, poggerebbe su di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti. Per questo dovrebbe essere annullata.

g.Contestualmente, la reclamante ha presentato un’istanza di revisione alla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello contro la decisione giudiziaria indipendente del 9.6.2011 del Ministero pubblico.

h.Nelle proprie osservazioni del 19.4.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi eccepisce la ricevibilità del reclamo, in quanto il gravame non censura la decisione impugnata del 4.4.2012, ma bensì critica la precedente decisione 9.6.2011 del Ministero pubblico, oggetto della contestuale istanza di revisione.

                                         Nel merito, ricostruito quanto successo, il giudice dei provvedimenti coercitivi rileva come non ci sia nulla di incompleto, di inesatto o di inadeguato nella decisione del 4.4.2012. Non ci sono perciò motivi per annullare la decisione impugnata.

i.      Nelle proprie osservazioni del 19.4.2012, il procuratore pubblico si limita ad osservare la regolare notificazione della decisione del 9.6.2011 e l’assenza di contatti della reclamante con persone del Ministero pubblico a seguito della stessa decisione.

j.      Con scritto di replica del 25/26.4.2012, la reclamante ribadisce di aver preso contatto con l’autorità dopo la decisione del 9.6.2011, ma di non aver ricevuto indicazioni sulla modalità di impugnazione. La decisione del 4.4.2012 è da annullare in quanto si fonda sulla viziata decisione del 9.6.2012.

in diritto

                                   1.   Con decreto 20.4.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al gravame il postulato effetto sospensivo.

                                   2.   2.1.

                                         La Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura.

                                         Giusta l’art. 10 cpv. 1 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) il giudice dell’applicazione della pena – funzione esercitata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 cpv. 1 LOG) – è competente, tra l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k).

                                         Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).

                                         2.2.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                          2.3.

                                         Il gravame – inoltrato il 16.4.2012 a questa Corte – contro la decisione 4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, è tempestivo.

                                         In quanto diretto contro una decisione di collocamento iniziale, il gravame sarebbe di principio proponibile, con riserva di quanto si dirà riguardo alla motivazione ed al contenuto.

                                         RE 1, quale condannata e persona contro la quale è diretta la decisione impugnata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

                                          2.4.

                                         Giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami vanno presentati e motivati per iscritto. Per quanto attiene alle esigenze riguardo alla motivazione, occorre far riferimento alla norma contenuta nelle disposizioni generali in materia di ricorso. L’art. 385 cpv. 1 CPP richiede che il ricorso, per essere motivato, debba indicare con precisione i punti della decisione che si intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione, nonché i mezzi di prova invocati.  

                                         2.5.

                                         Nel presente caso, l’intera motivazione del ricorso 16.4.2012 verte non sulla decisione 4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, bensì sulla precedente decisione del 9.6.2011 del Ministero pubblico.

                                         Si ricorre contro la decisione 4.4.2012 di collocamento per contestare la decisione giudiziaria indipendente successiva del 9.6.2011.

                                         2.6.

                                         Simile modo d’agire è contrario anzitutto alle norme generali sul reclamo, e assurge a manifesto abuso della via ricorsuale del reclamo.

                                         Anzitutto nel gravame, riguardo la decisione precedente (del 9.6.2011), non sono eccepiti - quali questioni pregiudiziali - difetti materiali o formali della decisione 9.6.2011 di gravità tali da comprometterne la validità e la regolare crescita in giudicato. Per ammissione medesima della reclamante, ella ha ricevuto la decisione, che non è stata impugnata in nessun modo.

                                         Inoltre, è pacifico (anche per la reclamante) che l’unico modo per contestare la precedente decisione 9.6.2011 sia l’inoltro di un’istanza di revisione: la via del reclamo non può assurgere a mezzo di revisione camuffata.

                                         Infine, in quanto non contesta direttamente la decisione impugnata, ma una precedente, il reclamo non rispetta le esigenze in materia di motivazione giusta l’art. 385 cpv. 1 lit. b CPP: difetto peraltro non sanabile giusta l’art. 385 cpv. 2 CPP.

                                         2.7.

                                         Per questi motivi, il reclamo è irricevibile. Ciò fa decadere anche l’effetto sospensivo al gravame, concesso con decreto del 20.4.2012.

3.3.1.

                                         RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria in relazione al gravame presentato a questa Corte.

                                         3.2.

                                         Pacifica è la competenza di questa Corte a decidere su tale istanza in virtù dell'art. 10 della nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011, in vigore retroattivamente all'1.1.2011, limitatamente al merito, ovvero alla procedura di reclamo.

                                         Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                         3.3.

                                         Considerato quanto indicato ai punti precedenti, ed in particolare quanto riferito sul carattere abusivo del gravame, è rifiutata la concessione dell’assistenza giudiziaria.

4.Visto quanto sopra il reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamate le norme menzionate ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento) sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

            4.         Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2012.148 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.148 — Swissrulings