Incarto n. 60.2012.124
Lugano 6 aprile 2012/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/29.03.2012 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di una sentenza di condanna (passata in giudicato);
premesso che la richiesta datata 26.03.2012 è stata inviata, via fax, al Tribunale penale cantonale il 27.03.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 28/29.03.2012, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che, in relazione alla gestione e alla conduzione dell’asilo nido __________, in data 16.04.2010 il presidente della Corte delle assise correzioniali di __________, giudice Marco Villa, ha (in particolare) dichiarato la titolare del medesimo autrice colpevole di ripetuta coazione, mentre l’ha prosciolta dalle imputazioni di ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione, ripetuto abbandono, ripetuta coazione limitatamente ad alcuni quesiti e ripetuta tentata truffa e l’ha condannata alla pena pecuniaria di CHF 12'000.-- (corrispondenti a 300 aliquote giornaliere di CHF 40.-cadauna), sospesa per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________);
che la predetta sentenza di condanna è passata in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – l’autorità istante chiede di poter consultare la suddetta sentenza di condanna 15.04.2010 (recte: 16.04.2010), in forma anonimizzata;
che a suffragio della sua richiesta precisa che l’__________ ha il compito di vigilare sugli asili nido del Canton __________, adducendo parimenti che in questi giorni le è pervenuta una segnalazione la cui fattispecie sarebbe analoga a quanto accaduto presso l’allora asilo nido __________;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza e la finalità della richiesta – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante prevalente sugli interessi personali delle parti coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato, poiché il contenuto della sentenza di condanna potrebbe essere utile ai suoi collaboratori che si occupano di vigilare sugli asili nido del Canton __________;
che in siffatte circostanze la sentenza di condanna 16.04.2010 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia e in forma anonimizzata (e ciò a tutela degli interessi personali delle persone coinvolte nel procedimento penale), all’autorità istante unitamente alla presente decisione;
che stante la natura dell’autorità istante e la finalità della presente richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera