Incarto n. 60.2011.68
Lugano 4 aprile 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.2/3.3.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto MP __________;
premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Corte in data 3.3.2011, comunicando nel contempo di non avere particolari osservazioni in merito;
richiamato lo scritto 23/24.3.2011 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), che comunica di non opporsi alla surriferita richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 è stato aperto il procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sfociato nella sentenza 25.8.2009 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________). Mediante tale giudizio PI 2 veniva ritenuto autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita per avere “(…) indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali altrui affidatigli per un valore complessivo pari a fr. 250’150” (sentenza 25.8.2009 della Corte delle assise correzionali di __________, inc. TPC __________, p. 7 e 8). Tale sentenza è cresciuta in giudicato.
2.Presso la __________ istante è pendente una procedura civile in materia di risarcimento danni (inc. __________) avviata dalla __________ (patr. da: avv. __________, __________) nei confronti dell’avv. __________, per “avere violato l’ordine di sequestro penale di fr. 19'000.- depositati sul suo conto clienti a nome di PI 2, a scapito dei suoi creditori” (cfr. scritto 14.3.2011 dell’avv. __________ alla __________ istante).
Il patrocinatore della __________ precisa, nello scritto di cui sopra, che il richiamo dell’incarto penale è utile al fine di dimostrare che non esistevano i presupposti per dissequestrare tale somma, come deciso dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Il pretore, con il consenso delle parti, ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’intero incarto del Ministero pubblico (inc. MP __________).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5.Nel presente caso è pacifico che l’incarto richiamato è pertinente all’oggetto della causa civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento penale surriferito (inc. MP __________) sfociati nella sentenza 25.8.2009 (inc. TPC __________) potranno essere consultati, presso il Tribunale penale cantonale, previo accordo con la cancelleria.
7.La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera