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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.03.2011 60.2011.53

25. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·743 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.53  

Lugano 25 marzo 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/28.2.2011 presentata da

IS 1 IS 2 entrambi patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito della denuncia 16/18.2.2010 sporta dalla __________ di __________ contro ignoti "per falsificazione di documenti", il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________), figlia dei qui istanti, sfociato nella sentenza di condanna 24.9.2010 emanata dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice Claudio Zali (inc. TPC __________).

2.Con la presente istanza IS 1 e IS 2, per il tramite del loro patrocinatore, chiedono l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________. Gli istanti evidenziano in particolare di essersi costituiti parti civili nell’ambito del predetto procedimento penale e di essere intenzionati a promuovere un procedimento civile contro la __________ di __________ per il tramite del loro nuovo patrocinatore, avv. PR 1, il quale necessita di prendere conoscenza dell’incarto in questione allo scopo di preparare l’istanza di conciliazione e l’eventuale petizione.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (quali parti civili) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo degli istanti rispettivamente del loro patrocinatore, avv. PR 1, nell’interesse dei suoi clienti ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di cui all’incarto TPC __________, poiché IS 1 e IS 2 avevano assunto il ruolo di parti civili nell’ambito di quel procedimento penale.

                                         Dalla sentenza di condanna 24.9.2010 emerge in particolare che la figlia dei qui istanti, tra il mese di marzo 2008 e il mese di marzo 2010, ha incassato in contanti la somma di CHF 217'860.-- a debito di relazioni/conti intestati ai di lei genitori presso la __________ di __________ mediante false autorizzazioni di prelevamento/procure allestite ad hoc. La stessa è stata inoltre condannata a versare alle parti civili (IS 2 e IS 1) l’importo di CHF 217'860.-- oltre interessi al 5% (cfr., nel dettaglio, sentenza 24.9.2010, inc. TPC __________).

                                         Alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ potrebbero dunque avere una loro rilevanza nell’ambito del contenzioso civile, in particolare nella preparazione dell’istanza di conciliazione rispettivamente nella redazione della petizione da eventualmente promuovere contro la __________ di __________.

                                         Questa Corte autorizza pertanto IS 1, IS 2 e il loro patrocinatore avv. PR 1 a compulsare presso il Tribunale penale cantonale l’incarto TPC __________ e a fotocopiare gli atti utili ai fini del procedimento civile.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e di IS 2, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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