Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2011.412

26. April 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,715 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. vie di fatto. aggressione

Volltext

Incarto n. 60.2011.412  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 20/27.12.2011 presentato da

RE 1

  contro

il decreto di non luogo a procedere 15.12.2011 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela/denuncia 12/14.4.2011 nei confronti di PI 1, __________, PI 2, __________, PI 3, __________, per titolo di vie di fatto e aggressione (NLP __________);

ritenuto che il magistrato inquirente, interpellato, non ha presentato osservazioni;

richiamate le osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 di PI 1, 4/9.1.2012 di PI 2 e 31.12.2011/9.1.2012 di PI 3, tutte concludenti per la reiezione del gravame;

richiamata la replica 2/6.2.2012 di RE 1, mediante la quale la stessa si riconferma nelle proprie allegazioni;

considerato che non sono state presentate osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con esposto 12/14.4.2011 RE 1 ha sporto querela/denuncia nei confronti di PI 1 (dal quale è separata legalmente dal 2009), PI 2 (nuova compagna dell’ex-marito) e PI 3 (zia di quest’ultima), per titolo di vie di fatto e aggressione, in relazione ad un’accesa discussione tra le parti avvenuta in data 1.4.2011 ad __________, presso l’abitazione di PI 1.

                                  b.   Dopo l’assunzione del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, con decisione 15.12.2011 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento, ritenuto che “è assodato che tra le parti è nata un’accesa discussione, nel corso della quale vi possono essere state anche delle vie di fatto maggiormente incise del ‘tenere le guance’ o ancora ‘tenere l’avambraccio’ come descritto dagli imputati. Vie di fatto che rientrano in un contesto di presumibili parole non garbate da parte dell’accusatrice privata, (...). Ne consegue che, in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP, se all’ingiuria si è immediatamente risposto con vie di fatto, il giudice può mandare esente da pena le parti o una di esse. Disposto penale che appare corretto applicare alla fattispecie (...)” (decreto di non luogo a procedere 15.12.2011, p. 2, NLP __________).

                                   c.   Con tempestivo gravame, RE 1 chiede l’apertura del procedimento penale nei confronti dei querelati/denunciati.

La reclamante ritiene che il decreto impugnato sia arbitrario, ed il suo contenuto incompatibile con i riscontri medici effettuati sulla stessa a seguito dei fatti.

Afferma che l’aggressione subìta ha richiesto la sua ospedalizzazione a causa della gravità delle percosse e, addirittura, la profilassi “detta antitetanica, a causa dei graffi sanguinanti sul collo” (reclamo 20/27.12.2011, p. 2), aspetti che sarebbero in contraddizione con la versione dei fatti resa dai querelati/denunciati e ripresa nel decreto impugnato, secondo cui PI 3 avrebbe unicamente preso la reclamante per le guance, in un gesto materno, per calmarla e PI 1 l’avrebbe presa per un avambraccio.

                                  d.   Delle osservazioni dei querelati/denunciati e della replica di RE 1 si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 20/27.12.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 15.12.2011 (NLP __________), è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                         RE 1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

                                         Si ricorda che l’azione penale - per principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

                                   3.   RE 1 ipotizza a carico dei querelati/denunciati i reati di vie di fatto giusta l’art. 126 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute (BSK Strafrecht II – A. ROTH, 2. ed., art. 126 CP n. 1 ss.)] e di aggressione giusta l’art. 134 CP [secondo cui è punito chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo (BSK Strafrecht II - P. AEBERSOLD, op. cit., art. 134 CP n. 5 e 7)], in relazione alla discussione avvenuta tra le parti in data 1.4.2011.

                                   4.   4.1.

                                         Sentita dalla polizia cantonale in data 26.5.2011 e 27.5.2011, RE 1 ha innanzitutto spiegato la difficile situazione famigliare vissuta con PI 1, dal quale è separata legalmente dal 2009. In merito ai fatti che qui ci occupano la stessa ha sostanzialmente ribadito quanto indicato in sede di querela/denuncia, segnatamente di essere stata spintonata in modo violento dall’ex-marito e dalla sua attuale compagna, e di essere stata afferrata “più volte al collo con entrambe le mani” da parte della zia di quest’ultima, PI 3 (cfr. verbale di interrogatorio 27.5.2011, p. 3, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).

                                         A seguito di ciò la stessa, lamentando dolori vari e bruciore al collo, si è recata presso l’Ospedale regionale di __________, __________. Dei riscontri medici così come della documentazione fotografica, rilasciati dal suddetto nosocomio, e prodotti dalla reclamante in questa sede, si dirà in seguito.

                                         4.2.

                                         I querelati/denunciati, a loro volta, hanno fornito delle versioni dei fatti tra loro lineari e concordi, che divergono da quanto sostenuto dalla qui reclamante.

                                         Gli stessi hanno infatti riferito di non aver commesso alcun atto di violenza fisica nei confronti di RE 1.

                                         PI 1, in particolare, ha dichiarato di aver tenuto l’avambraccio sinistro della ex-moglie senza forza ed unicamente con lo scopo di farla allontanare, e di aver visto PI 3 “con metodi paternalistici” e al fine di calmare la reclamante, tenerle “per pochi secondi le guance con entrambe le mani (...) senza violenza e senza forza” (cfr. verbale di interrogatorio 25.10.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).

                                         La compagna di PI 1, PI 2, ha confermato di aver visto sua zia mettere “le mani al viso, sulle guance, di RE 1 in modo materno e gentile, continuando a dirgli di calmarsi” (cfr. verbale di interrogatorio 3.11.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).

                                         La stessa PI 3 ha dichiarato di avere preso la reclamante “con le mani alle sue guance in modo materno per cercare di calmarla” e di aver visto PI 1 prenderla per un braccio ed accompagnarla fuori dalla porta dell’abitazione (cfr. verbale di interrogatorio 8.11.2011, p. 2, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8).

                                   5.   In siffatte circostanze, viste le divergenti dichiarazioni a verbale di RE 1 da un lato e dei querelati/denunciati dall’altro, e considerata l’assenza di testimonianze neutre e/o di qualsiasi altra prova o indizio idonei a sostanziare le versioni dei fatti fornite, risulta impossibile stabilire l’esatta dinamica degli eventi qui in discussione.

Neppure i riscontri medici e la documentazione fotografica soccorrono la tesi della reclamante.

                                         Dalla lettera di dimissione 1.4.2011 rilasciata dalla dr.ssa med. __________ inerente a RE 1 risulta, quale “status”: "marca di strangolamento cervicale sopra il sternocleidomastoideo bilateralmente. Marca di contusione cassa toracica bilateralmente. Dolore alla palpazione epicondrio sinistro" (lettera di dimissione 1.4.2011 annessa alla querela penale 12/14.4.2011, AI 1 – inc. MP __________12).         

Dalla documentazione fotografica allegata risultano degli arrossamenti nella parte inferiore del collo della reclamante.

                                         Questa documentazione non è tuttavia atta a comprovare che le lesioni subìte da RE 1 siano state effettivamente e direttamente causate dall’agire dei querelati/denunciati.

                                         In queste circostanze, la decisione del procuratore pubblico non può che essere tutelata.

                                   6.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 126 e 134 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.412 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2011.412 — Swissrulings