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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.02.2012 60.2011.386

23. Februar 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,347 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.386  

Lugano 23 febbraio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14.11./1.12.2011 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di cui agli incarti penali ABB __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati;

premesso che l’istanza datata 14.11.2011 è giunta al Ministero pubblico il 15.11.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Gianini – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 1.12.2011, osservando che da parte sua nulla osta alla richiesta, precisando nondimeno che per prassi gli incarti penali devono essere consultati presso gli uffici del Ministero pubblico e non vengono inviati al domicilio del legale;

che __________, __________, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in relazione alla presente istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito della denuncia sporta il 10/12.09.2001 dall’amministratrice speciale del fallimento di __________ nei confronti di quest’ultimo – il quale era titolare della ditta individuale __________, con sede a __________ [il cui scopo era l’esercizio di un’impresa di costruzione, del cui titolare __________ è stato dichiarato il fallimento con decreto 11.02.1998 della Pretura di __________ e la cui procedura di fallimento è stata chiusa con decreto del 7.01.2009 (cfr. estratto del registro di commercio)] – per l’ipotesi di reato di titolo di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento (art. 323 CP) riguardo in particolare alla posizione di quest’ultimo in seno alla __________, __________ -__________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a suo carico sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.01.2002 emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti in difetto dell’esistenza di seri e concreti indizi di reato (NLP __________ – inc. MP __________);

                                         che avverso il suddetto decreto non è stata presentata all’allora Camera dei ricorsi penali un’istanza di promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 CPP TI;

                                         che nell’ambito della causa di accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF promossa il 28.09.2009 in procedura accelerata presso la Pretura di __________ da PI 3 contro __________, ora IS 1, e meglio in occasione dell’udienza tenutasi il 10.11.2009, la parte convenuta ha eccepito il falso di tre documenti prodotti dalla parte attrice (inc. __________ della Pretura di __________);

                                         che l’eccezione di falso è stata ribadita il 12.01.2010 durante l’udienza di discussione dinanzi al pretore di __________, avv. Marco Ambrosini, il quale ha deciso di trasmettere l’incarto al Ministero pubblico per quanto di sua competenza (AI 1 – inc. MP __________);

                                         che in seguito alla surriferita segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3 per l’ipotesi di reato di falsità in documenti (nell’ambito del quale sono stati intrapresi alcuni atti d’indagine, ovverossia l’allestimento di una perizia calligrafica e l’interrogatorio di diverse persone) sfociato nel decreto di abbandono 25.05.2011 (ABB __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini in applicazione dell’art. 319 cpv. 1 lit. a CPP (inc. MP __________);

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP;

                                         che il 31.10.2011, nell’ambito della causa civile ordinaria appellabile di cui all’incarto __________ della Pretura di __________ promossa il 28.09.2009 da PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) contro IS 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), il pretore aggiunto della Pretura di __________, avv. __________, ha – tra l’altro – deciso che la convenuta è autorizzata a procedere alla ricerca della documentazione utile e pertinente per il procedimento presso il Ministero pubblico di __________ in relazione ai suddetti incarti penali (doc. 1.a);

                                         che con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita, richiamando la citata decisione 31.10.2011 (inc. __________ della Pretura di __________), ha chiesto di ottenere la trasmissione degli incarti penali NLP __________ e MP __________ (doc. 1.a);

                                         che in data 20.12.2011 questa Corte ha informato l’avv. PR 1 che deve poter disporre di informazioni minime riguardo ai motivi che stanno alla base della sua richiesta con riferimento ad ogni singolo incarto penale onde stabilire se sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG (doc. 2);

                                         che con scritto 3/4.01.2012 l’avv. PR 1 ha nuovamente trasmesso a questa Corte la decisione 31.10.2011 della Pretura di __________ (inc. __________ della Pretura di __________) (doc. 3);

                                         che a suffragio della sua richiesta ha precisato che l’incarto penale MP __________ "(…) fu istruito dopo che la mia cliente, nell’ambito dei paralleli procedimenti civili __________ e __________ (azione di disconoscimento del debito rispettivamente di accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF) ebbe sollevato un’eccezione di falso documentale" e che "il Pretore di __________ trasmise quindi gli incarti al Ministero pubblico per verificarne mediante perizia e testimonianze l’autenticità" (doc. 3);

                                         che per quanto concerne l’incarto penale sfociato nel NLP __________ ha affermato che il medesimo riguarda __________, padre dell’attrice delle vertenze civili (PI 3), il quale avrebbe "(…) rivestito un ruolo determinante, emergendo quale potenziale protagonista di sospette irregolarità" e che "la consultazione dell’incarto permetterà dunque di fare lumi su questi aspetti", adducendo che "la pertinenza degli incarti penali è stata d’altronde avallata dal Pretore aggiunto, il quale ne ha ammesso il contenuto quale prova" (doc. 3);

                                         che, come esposto in entrata, __________, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, avendo IS 1 eccepito il falso in merito ad alcuni documenti prodotti da PI 3 nell’ambito della causa civile di cui all’incarto __________ della Pretura di __________ promossa da quest’ultima (di cui si è detto poc’anzi) e che il patrocinatore della qui istante è già stato autorizzato dal magistrato inquirente a visionare gli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di abbandono 25.05.2011 (ABB __________);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che per quanto attiene all’incarto penale MP __________ va evidenziato che, come visto, nell’ambito della causa civile ex art. 85a LEF di cui all’incarto __________ promossa presso la Pretura di __________ da PI 3 contro __________, ora IS 1, quest’ultima ha eccepito il falso di tre documenti prodotti dalla parte attrice e che il pretore ha quindi deciso di trasmettere l’incarto al Ministero pubblico che ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3 per l’ipotesi di reato di falsità in documenti (art. 251 CP) sfociato nel decreto di abbandono 25.05.2011 (ABB __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini;

                                         che il 31.10.2011 il pretore aggiunto della Pretura di __________ ha ammesso il richiamo dell’incarto __________ ed ha deciso di sospendere la causa di cui all’incarto __________ fino al termine dell’istruttoria della procedura ordinaria di cui all’incarto __________ (decisione 31.10.2011, inc. __________ della Pretura di __________, doc. 1);

                                         che in siffatte circostanze appare pacifico che vi sia una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura di __________ e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di abbandono 25.05.2011 (ABB __________), poiché gli atti e l’esito del procedimento penale potrebbero senz’altro essere utili ai fini del giudizio civile; è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che per quanto concerne, per contro, l’incarto penale MP __________ si evidenzia che il medesimo trae le sue origini dalla denuncia 10/12.09.2001 sporta dall’amministratrice speciale del fallimento contro __________ per l’ipotesi di reato di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e di fallimento (art. 323 CP);

                                         che la qui istante ha nondimeno omesso di precisare concretamente quale sarebbe la connessione tra l’incarto penale MP __________ e il procedimento civile di cui all’incarto __________ della Pretura di __________ (avendo in particolare omesso di illustrare nel dettaglio di cosa tratta/trattano la/le vertenza/e civile/i pendente/i presso la Pretura di __________, in che modo __________ avrebbe (a suo dire) rivestito un ruolo determinante quale potenziale protagonista di sospette irregolarità e per quale motivo ciò potrebbe influire sul/sui giudizio/i civile/i) rispettivamente di dimostrare il suo interesse giuridico legittimo prevalente sugli interessi personali di __________ come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante prassi di questa Corte;

                                         che per il fatto che il pretore aggiunto abbia autorizzato la parte convenuta IS 1 di cui all’incarto __________ e qui istante a procedere alla raccolta della documentazione utile e pertinente dell’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, ciò non significa che nella fattispecie in esame sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG (decisione 31.10.2011, p. 2, __________ della Pretura di __________, AI 1), poiché l’autorizzazione ad ispezionare gli atti di un procedimento penale concluso (posto che siano adempiuti i presupposti), viene rilasciata, su richiesta, da questa Corte (e non dalla Pretura), che fissa le modalità di ispezione in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che dallo scritto 18.02.2010 dell’avv. PR 1 trasmesso al Ministero pubblico nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ emerge (evidentemente dal suo punto di vista) la fattispecie oggetto del contenzioso civile (AI 5 – inc. MP __________);

                                         che il legale ha in particolare esposto che il 26.06.2003 i fratelli __________ (figli di __________) avrebbero sottoscritto con __________ (ex compagno di IS 1) un contratto mediante il quale gli stessi si sarebbero riconosciuti debitori nei confronti di quest’ultimo della somma di CHF 120'000.-- oltre interessi, denaro messo a disposizione da parte di IS 1, che sarebbe rimasta beneficiaria degli interessi e che avrebbe dovuto ricevere, a titolo di garanzia, una cartella ipotecaria (mai emessa);

                                         che l’8.01.2009 il credito sarebbe stato ceduto da __________ a IS 1, la quale ha promosso contro PI 3 un’esecuzione per l’incasso degli interessi di mutuo arretrati ottenendo il rigetto provvisorio dell’opposizione con sentenza 8.07.2009 della Pretura di __________, confermato dalla CEF con sentenza 7.08.2009;

                                         che a seguito di ciò PI 3 ha promosso contro IS 1 un’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF (inc. __________ della Pretura di __________) e parallelamente un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF (inc. __________ della Pretura di __________), producendo tre documenti che sarebbero falsi [tra cui il doc. G inerente alla "(…) stipula in data 19 agosto 2003 di un diritto di compera da parte del signor __________, avente per oggetto azioni della __________, con una penale di fr. 200'000.-- in caso di mancato esercizio, da versare a __________, __________ e PI 3 " e il doc. H inerente alla "(…) rinuncia all’acquisto delle azioni, con contestuale promessa di pagamento della penale" (scritto 18/19.02.2010, p. 2, AI 5 – inc. MP __________)];

                                         che al momento della sottoscrizione della convenzione 19.03.2003 di cui al doc. G "(…) non solo i __________ non detenevano azioni di __________, ma la società era addirittura già da tempo fallita", considerando inoltre che il 15.10.2001, in sede di polizia, __________ aveva dichiarato che né lui né i suoi famigliari sono mai stati azionisti di detta società (scritto 18/19.02.2010, p. 2 e doc. 14 ivi annesso, AI 5 – inc. MP __________);

                                         che di conseguenza sembra che il motivo alla base della richiesta di poter esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________, (di cui la qui istante non è parte) sia quello di stabilire se __________ rispettivamente i suoi famigliari fossero stati o meno azionisti della __________;

                                         che da un’attenta lettura dell’incarto penale MP __________ risulta che la predetta questione sarebbe stata chiarita nel verbale d’interrogatorio di __________ tenutosi il 15.10.2001 dinanzi alla polizia (annesso al rapporto d’inchiesta di polizia 8.11.2001);

                                         che questo verbale è già in possesso del patrocinatore della qui istante, avendolo prodotto in copia unitamente allo scritto 18/19.02.2010 nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (AI 5 – doc. 14);

                                         che ciò posto, la richiesta da parte dell’istante di poter esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________ deve essere conseguentemente respinta, considerato inoltre che nella necessaria ponderazione degli interessi delle parti prevalgono quelli di __________;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, ad esaminare presso il Ministero pubblico di Lugano unicamente gli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di abbandono 25.05.2011 (ABB __________), concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Gianini, compatibilmente con i suoi impegni;

                                         che IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore sono autorizzati a fotocopiare i documenti utili ai fini delle vertenze civili;

                                         che visto il caso particolare, non si prelevano tassa di giustizia e spese;

                                          che l’istanza è evasa ai sensi delle suddette considerazioni.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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