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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.12.2011 60.2011.373

21. Dezember 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·889 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.373  

Lugano 21 dicembre 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/23.11.2011 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa e di un decreto di non luogo a procedere, entrambi cresciuti in giudicato;

premesso che la richiesta datata 15.11.2011 è giunta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23.11.2011, comunicando parimenti che da parte del Ministero pubblico nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria allestito il 16.06.2011 (da cui emerge in particolare che la Polizia cantonale è stata incaricata da parte dell’Ufficio di migrazione di esaminare la residenza dei coniugi PI 2 e PI 3), in data 19.09.2011 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha emanato un decreto di non luogo a procedere a carico di PI 2 per le ipotesi di reato di minaccia e di coazione ai danni di PI 3 (NLP __________ – inc. MP __________), avverso il quale non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;

                                         che lo stesso giorno il procuratore pubblico, sempre in relazione al suddetto rapporto d’inchiesta, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole, tra l’altro, di vie di fatto ai danni di sua moglie PI 3 (DA __________ – inc. MP __________ e MP __________);

                                         che il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 20.10.2011 (AI 3 – inc. MP __________);

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – il IS 1 chiede di poter visionare ed acquisire agli atti il DA __________ e il NLP __________ del 19.09.2011 inerenti a PI 2, e ciò a completazione del ricorso 29.09.2011 presentato da PI 3;

                                         che a suffragio della sua richiesta richiama l’art. 5 cpv. 2 LALPS, gli art. 97 cpv. 2 e 3 LStr e l’art. 82 OASA, precisando parimenti che i documenti richiesti sarebbero necessari per decidere in merito al permesso di dimora di PI 3, moglie di PI 2, in applicazione dell’art. 50 LStr;

                                         che con l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dall’istante e la finalità della sua richiesta, ritenuti inoltre in particolare l’art. 50 LStr (inerente allo scioglimento della comunità familiare), l’art. 97 LStr (inerente all’assistenza amministrativa e alla comunicazione di dati) e l’art. 5 cpv. 1 LALPS (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata dell’autorità, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per la corretta applicazione della LALPS e delle normative concernenti le persone straniere) e considerati infine il contenuto del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere 19.09.2011, che prevale sugli interessi personali di PI 2 e di PI 3, poiché potrebbe essere effettivamente utile ai fini delle sue incombenze dovendo decidere sul ricorso presentato il 29.08.2011 da PI 3 in merito al suo permesso di dimora;

                                         che per quanto attiene al decreto di accusa 19.09.2011 (DA __________) va evidenziato che il medesimo concerne anche un’altra fattispecie e un altro incarto (inc. MP __________) che esula dalla presente richiesta;

                                         che in siffatte circostanze il decreto di non luogo a procedere 19.09.2011 (NLP __________) e il decreto di accusa 19.09.2011 (DA __________) limitatamente alle vie di fatto (ndr: viene quindi cancellato l’altro reato per cui è stato condannato PI 2) emanati dal procuratore pubblico Valentina Tuoni vengono trasmessi, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione;

                                         che questa Corte autorizza inoltre __________, collaboratrice del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, ad esaminare presso il Ministero pubblico gli atti dell’incarto MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Valentina Tuoni; la stessa è, se del caso, autorizzata a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;

                                         che vista la natura della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr, la LALPS ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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