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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 28.11.2011 60.2011.357

28. November 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·897 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. madre di un minorenne quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.357  

Lugano 28 novembre 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.11.2011 presentata da

IS 1 rappr. da: PR 1 entrambi patr. da: PR 2

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato;

richiamate le osservazioni 18/21.11.2011 del procuratore pubblico Nicola Respini, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 30.08.2010 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Mauro Ermani, ha emanato – e ciò nelle forme contumaciali – una sentenza di condanna a carico di __________ (inc. __________);

                                         che la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 7.09.2010;

                                         che con la presente istanza il patrocinatore di PR 1 e del minorenne IS 1 (rappresentato dalla madre PR 1) postula, in nome e per conto dei suoi assistiti, di ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del surriferito procedimento penale per esaminare meglio la situazione famigliare dal punto di vista dell’adozione di altre misure di protezione per il minorenne, e ciò in applicazione analogica agli art. 101 e 102 CPP (recte: art. 62 cpv. 4 LOG);

                                         che a suffragio della sua richiesta evidenzia anzitutto che patrocina PR 1 e il di lei figlio IS 1 nell’ambito di procedimenti penali, civili e amministrativi inerenti al minorenne;

                                         che afferma inoltre che il 7.11.2011 (contestualmente alla presente istanza) ha presentato alla Commissione tutoria regionale __________ di __________ (di seguito CTR) un’istanza di modifica delle relazioni personali di IS 1 con il padre __________, residente in __________, e in via (super)cautelare, la sospensione delle stesse (cfr., nel dettaglio, doc. 1.b annesso all’istanza 7/8.11.2011);

                                         che adduce dipoi che __________, il quale esercita il diritto di visita sul figlio IS 1 in base alla convenzione sottoscritta dai genitori e approvata dalla CTR il 6.08.2004, sarebbe stato "(…) “allontanato” dalla Svizzera a causa di una condanna per atti sessuali " e che di recente la madre avrebbe "(…) raccolto qualche preoccupante testimonianza del bambino circa le attenzioni che gli riserverebbe il padre" (istanza 7/8.11.2011 e doc. 1.b e doc. 1.c);

                                         che, come visto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;

                                         che da informazioni assunte da questa Corte mediante il sistema informatico emerge che nel mese di dicembre 2010 __________ avrebbe lasciato la Svizzera per trasferirsi in __________ ed è quindi d’ignota dimora;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie – visti i motivi addotti nella presente richiesta e la finalità per cui è domandata la compulsazione degli atti e considerati inoltre i reati per i quali è stato condannato in contumacia __________ il 30.08.2010 – a giudizio di questa Corte sarebbe, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente del minorenne IS 1 sui diritti personali di suo padre ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, è ciò a tutela degli interessi del bambino e del suo bene;

                                         che considerato che __________ non ha potuto essere interpellato da questa Corte (essendo d’ignota dimora) e ritenuto inoltre che, come visto, il patrocinatore dei qui istanti contestualmente alla presente istanza ha postulato, in via (super)cautelare alla CTR di sospendere, con effetto immediato, le relazioni personali di IS 1 con il padre __________, questa Corte ritiene che copia della sentenza 30.08.2010 (inc. TPC __________) debba semmai essere trasmessa direttamente alla CTR – quale autorità competente, giusta gli art. 275, 312 e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori – il cui interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG prevale sugli interessi di __________, dovendo tutelare gli interessi di IS 1 e valutare al meglio la sua situazione famigliare e i rapporti personali con il padre;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

                                         che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LTut ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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