Incarto n. 60.2011.291
Lugano 26 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/9.09.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa;
premesso che la richiesta datata 5.09.2011 è giunta al Ministero pubblico il 6.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 8/9.09.2011, precisando in particolare che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le sia trasmessa copia del decreto di accusa richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 17.09.2010 sporta da IS 1 nei confronti di ignoti riguardo al furto della sua carta di credito __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro __________ sfociato nel decreto di accusa 13.04.2011 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni a carico di quest’ultimo (DA __________).
Il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 19.05.2011 (AI 8 – inc. MP __________).
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito decreto d’accusa, avendolo smarrito e avendo bisogno dello stesso, senza indicare per quale motivo.
Come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla richiesta.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile ai sensi del CPP TI rispettivamente accusatrice privata ai sensi nel nuovo CPP) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 13.04.2011 (DA __________), poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte. Del resto il predetto decreto le era già stato intimato al momento della sua emanazione.
Di conseguenza, il decreto d’accusa 13.04.2011 (DA __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera