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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.09.2011 60.2011.264

1. September 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·850 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Volltext

Incarto n. 60.2011.264  

Lugano 1 settembre 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.07./17.08.2011 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere copia dei verbali d’interrogatorio di un teste allestiti nell’ambito del procedimento di contravvenzione di cui all’incarto __________ della Pretura penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 29.07.2011 è giunta alla Pretura penale il 2.08.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 16/17.08.2011, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito dell’incidente della circolazione avvenuto il 6.09.2010, verso le ore 15.35, in territorio di __________, l’11.02.2011 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di Camorino, richiamando gli art. 31 cpv. 1, art. 90 cifra 1 LCStr e art. 3 cpv. 1 ONC, ha proposto la condanna di IS 1 al pagamento di una multa di CHF 100.-- e della tassa di giustizia e delle spese, ritenendo che, a seguito di una brusca frenata, lo stesso abbia perso la padronanza di guida in sella al motoveicolo targato TI __________ e sia poi caduto a terra unitamente alla passeggera (cfr. decreto di accusa no. __________, doc. 5, dell’incarto dell’Ufficio giuridico inerente a IS 1).

                                         A seguito dell’opposizione presentata il 18.02.2011 da IS 1, il 28.03.2011 il predetto ufficio ha confermato il surriferito decreto di accusa, trasmettendo contestualmente gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento (conferma decreto di accusa 28.03.2011, doc. 8 dell’incarto dell’Ufficio giuridico inerente a IS 1).

                                         Con sentenza 17.05.2011 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha prosciolto IS 1 dall’imputazione di infrazione delle norme di circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa no. __________ dell’11.02.2011. La decisione è divenuta definitiva il 20.06.2011 (doc. 11 – inc. __________ della Pretura penale).

2.Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede la trasmissione, in copia, dei verbali del teste __________, essendo necessari a tutela dei suoi interessi dal punto di vista civile.

                                         Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.

                                         Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il teste __________ per formulare eventuali osservazioni, poiché IS 1 è stato parte al procedimento di contravvenzione di cui all’incarto __________ della Pretura penale nel frattempo archiviato.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato prosciolto) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del verbale d’interrogatorio 4.10.2010 del teste __________ (annesso al rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento 11.10.2010, doc. 2 dell’incarto dell’Ufficio giuridico inerente a IS 1) e del verbale di audizione 17.05.2011 (annesso al verbale del dibattimento 17.05.2011, doc. 10 – inc. __________) entrambi allestiti nell’ambito del procedimento di contravvenzione inerente a IS 1 sfociato nella sentenza di assoluzione 17.05.2011, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.

                                         A ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di questi verbali per far valere le sue pretese nei confronti della Compagnia di assicurazione __________ riguardo a quanto accaduto il 6.09.2010 (cfr. copia procura 12.07.2011 annessa all’istanza 29.7./17.08.2011, doc. 1.a).

                                         Di conseguenza, il verbale d’interrogatorio 4.10.2010 (2 pagine) e il verbale di audizione 17.05.2011 (2 pagine) di __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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