Incarto n. 60.2011.199
Lugano 28 giugno 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/8.06.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali MP __________ e __________ ai fini dell’istruttoria del procedimento civile ordinario di cui all’incarto __________;
premesso che la richiesta datata 3.06.2011 è giunta al Ministero pubblico il 6.06.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, con scritto 7/8.06.2011, osservando parimenti che nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia 6.07.2009 sporta da PI 3 nei confronti di PI 4 per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita, ev. furto, in relazione a presunti fatti avvenuti nel mese di aprile 2009, segnatamente all’asportazione e alla demolizione presso la __________ (ditta specializzata nel riciclaggio e nel trattamento di cascami e di rifiuti) di un torpedone di proprietà del denunciante da lui lasciato sul piazzale della ditta __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro il denunciato (inc. MP __________). PI 4, dal canto suo, ha a sua volta sporto querela penale contro PI 3 per titolo di calunnia, ev. diffamazione, ritenendo di essere stato accusato ingiustamente da PI 3 mediante il predetto esposto penale (inc. MP __________).
Entrambi i procedimenti penali sono sfociati in un unico decreto di non luogo a procedere emanato il 26.01.2010 dal procuratore pubblico Andrea Pagani, il quale ha stabilito che tra le parti vi sarebbe stato un malinteso, rinviandole parimenti al foro civile per eventuali risarcimenti o indennizzi (NLP __________).
2. Presso la IS 1 è pendente una causa civile ordinaria promossa dalla __________ contro PI 3 (inc. __________), nell’ambito della quale quest’ultimo ha chiesto il richiamo dei surriferiti incarti penali, ammesso dal pretore.
3. Con la presente istanza il pretore della IS 1 chiede la trasmissione degli incarti MP __________ e __________ essendo utili per bisogni istruttori, senza tuttavia precisare l’oggetto del contendere tra le parti.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
6. Nella fattispecie in esame – nonostante il pretore non abbia indicato per quale motivo la IS 1 sia stata chiamata a giudicare nella procedura promossa da PI 1 contro PI 3 – può sussistere una connessione tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ e i due incarti penali richiamati.
Dagli incarti penali emerge in particolare che PI 3, quale denunciante, ha dichiarato di aver parcheggiato un torpedone di sua proprietà, con l’accordo di PI 4, sul piazzale della ditta __________ (di cui quest’ultimo non è però amministratore unico). PI 4, dal canto suo, ha in particolare affermato che la __________ avrebbe emesso delle fatture a carico di PI 3 inerenti a spese di parcheggio apparentemente non saldate.
È quindi di principio adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza gli incarti MP __________ e __________ sfociati nel decreto di non luogo a procedere 26.01.2010 (NLP __________) [due mappette rosa e il NLP __________ (due pagine)] vengono trasmessi alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.
7. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera